§ 57.6.32 - Legge 31 marzo 1966, n. 205.
Riconoscimento di qualifica ai licenziati degli istituti professionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:31/03/1966
Numero:205


Sommario
Art. unico.      L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini dei rapporti contrattuali dopo un periodo di inserimento [...]


§ 57.6.32 - Legge 31 marzo 1966, n. 205.

Riconoscimento di qualifica ai licenziati degli istituti professionali.

(G.U. 22 aprile 1966, n. 98)

 

     Art. unico.

     L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini dei rapporti contrattuali dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi [1] .

     Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro. anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 27 ottobre 1969, n. 754.