§ 57.6.25 - Legge 30 dicembre 1960, n. 1727.
Istituzione di corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.6 istruzione professionale
Data:30/12/1960
Numero:1727


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a istituire corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, ai [...]
Art. 2.      I corsi di cui al precedente articolo si svolgono in un biennio e comprendono per ciascun anno:
Art. 3.      Gli iscritti ai corsi sono tenuti a versare, per ogni anno di frequenza, un contributo di lire 20.000.
Art. 4.      A coloro che superino le prove teoriche e pratiche è rilasciato un attestato di idoneità valido per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica di cui [...]
Art. 5.      Coloro che conseguano l'abilitazione all'insegnamento dopo aver ottenuta l'idoneità di cui al precedente art. 4 e coloro che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'art. 7 della legge 15 [...]
Art. 6.      In deroga temporanea all'art. 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro che abbiano titolo a partecipare ai corsi previsti dalla presente legge e coloro cui è riconosciuto di esercitare il [...]
Art. 7.      E' riconosciuto valore abilitante ai diplomi rilasciati dall'istituto superiore di educazione fisica di Roma entro l'anno accademico 1959-60, agli allievi che alla data di entrata in vigore [...]
Art. 8.      Nella valutazione dei titoli per tutte le graduatorie previste dai precedenti articoli spetta comunque la precedenza ai diplomati dagli Istituti superiori di educazione fisica.
Art. 9.      Alle spese di organizzazione e di funzionamento dei corsi previsti dalla presente legge, si provvederà con i contributi di frequenza di cui al precedente art. 3 e, per l'eccedenza, con gli [...]


§ 57.6.25 - Legge 30 dicembre 1960, n. 1727. [1]

Istituzione di corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica.

(G.U. 23 gennaio 1961, n. 19)

 

     Art. 1.

     Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a istituire corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, ai quali possono essere iscritti gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, che con l'anno scolastico 1957-58 abbiano maturato almeno un triennio di anzianità come incaricati o supplenti, conseguendo qualifiche non inferiori a "valente" o a "senza demerito" e che abbiano riportato almeno tali qualifiche anche per il servizio prestato successivamente all'anno scolastico anzidetto.

     L'ammissione ai corsi è subordinata all'accertamento della piena idoneità fisica degli aspiranti, i quali debbono essere forniti dei titoli di studio di cui all'art. 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88; costituiscono titoli di studio validi anche i diplomi di abilitazione magistrale per le Scuole di grado preparatorio, di magistero per la donna e di musica.

 

          Art. 2.

     I corsi di cui al precedente articolo si svolgono in un biennio e comprendono per ciascun anno:

     a) studi su materie di carattere teorico;

     b) un ciclo estivo di lezioni tecnico-pratiche con esercitazioni.

     Agli studi di carattere teorico gli iscritti attendono direttamente, sulla base del programma e secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei corsi. La frequenza dei cicli estivi non deve essere inferiore complessivamente ai cinque mesi nel biennio.

     Al termine del periodo di frequenza sopra indicato, i partecipanti sostengono prove sulle materie di cui alle lettere a) e b).

     Coloro che non superino le prove previste saranno ammessi a ripetere un ulteriore ciclo estivo per non più di una volta al termine del quale saranno nuovamente sottoposti a sostenere le prove sopradette.

 

          Art. 3.

     Gli iscritti ai corsi sono tenuti a versare, per ogni anno di frequenza, un contributo di lire 20.000.

     Le modalità di organizzazione e di funzionamento dei corsi, comprese le materie di insegnamento e le prove di esame, il numero e le sedi in cui saranno istituiti, saranno determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 4.

     A coloro che superino le prove teoriche e pratiche è rilasciato un attestato di idoneità valido per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88.

     E' riconosciuto il diritto di chiedere l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, senza l'obbligo della frequenza dei corsi di cui alla presente legge, a tutti gli insegnanti incaricati di educazione fisica in possesso dei requisiti di servizio di cui all'art. 1, che abbiano frequentato con profitto gli Istituti propedeutici di educazione fisica per almeno due anni, o il corso di perfezionamento svoltosi i Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti successivamente dal Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 5.

     Coloro che conseguano l'abilitazione all'insegnamento dopo aver ottenuta l'idoneità di cui al precedente art. 4 e coloro che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono ammessi ai concorsi a cattedre di educazione fisica, in deroga al disposto dall'art. 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

 

          Art. 6.

     In deroga temporanea all'art. 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, coloro che abbiano titolo a partecipare ai corsi previsti dalla presente legge e coloro cui è riconosciuto di esercitare il diritto di cui al secondo comma dell'art. 4, sono iscritti su domanda in graduatorie separate e successive a quelle degli abilitati per il conseguimento degli incarichi di insegnamento della educazione fisica nelle Scuole e Istituti di istruzione secondaria, fino a quando non sia stata espletata la prima sessione di esami di abilitazione all'insegnamento, alla quale essi possano partecipare.

 

          Art. 7.

     E' riconosciuto valore abilitante ai diplomi rilasciati dall'istituto superiore di educazione fisica di Roma entro l'anno accademico 1959-60, agli allievi che alla data di entrata in vigore della legge 7 febbraio 1958, n. 88, si trovavano regolarmente iscritti ad uno dei tre anni di corso.

     Al concorso per soli titoli a cattedre di educazione fisica previsto dal l'art. 14 dell'anzidetta legge sono ammessi anche coloro che alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda abbiano conseguito il diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica con efficacia abilitante ai sensi del precedente comma.

 

          Art. 8.

     Nella valutazione dei titoli per tutte le graduatorie previste dai precedenti articoli spetta comunque la precedenza ai diplomati dagli Istituti superiori di educazione fisica.

 

          Art. 9.

     Alle spese di organizzazione e di funzionamento dei corsi previsti dalla presente legge, si provvederà con i contributi di frequenza di cui al precedente art. 3 e, per l'eccedenza, con gli appositi stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.