| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 57. Istruzione | 
| Capitolo: | 57.6 istruzione professionale | 
| Data: | 24/04/1950 | 
| Numero: | 259 | 
| Sommario | 
| Art. 1. A modifica dell'art. 66 della legge 29 aprile 1949, n. 264, la spesa occorrente per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati viene [...] | 
| Art. 2. Il primo comma dell'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente: | 
| Art. 3. Agli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla spesa derivante dalla applicazione dell'art. 1 della presente legge per l'esercizio finanziario in corso, che viene prevista e [...] | 
| Art. 4. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. | 
§ 57.6.9 - Legge 24 aprile 1950, n. 259. [1]
Finanziamento dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per gli operai disoccupati.
(G.U. 29 maggio 1950, n. 122)
     A modifica dell'art. 66 della 
     Il primo comma dell'art. 62 della 
     "Il "Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani", di cui all'art. 4 del 
Agli effetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, alla spesa derivante dalla applicazione dell'art. 1 della presente legge per l'esercizio finanziario in corso, che viene prevista e autorizzata in lire due miliardi, si farà fronte con le maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Abrogata dall'art. 1 del