§ 57.4.139 – D.P.R. 2 marzo 1998, n. 157.
Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:02/03/1998
Numero:157


Sommario
Art. 1.  Aggregazione di scuole.
Art. 2.  Denominazione dell'Istituto.
Art. 3.  Patrimonio.
Art. 4.  Inventari.
Art. 5.  Nomina di commissario.
Art. 6.  Consiglio di istituto.
Art. 7.  Collegio dei docenti.
Art. 8.  Comitato per la valutazione del servizio.
Art. 9.  Bilancio.
Art. 10.  Ripartizione degli oneri tra i soggetti obbligati.
Art. 11.  Province di Bolzano e Trento regione Sicilia e Valle d'Aosta.


§ 57.4.139 – D.P.R. 2 marzo 1998, n. 157.

Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'aggregazione di istituti scolastici di istruzione secondaria superiore.

(G.U. 26 maggio 1998, n. 120).

 

     Art. 1. Aggregazione di scuole.

     1. Gli istituti scolastici di istruzione secondaria superiore, anche di diverso ordine e tipo, e le sezioni staccate e le sedi coordinate, aggregati in attuazione dell'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituiscono un'unica istituzione scolastica dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, anche se trattasi di aggregazioni e fusioni tra istituti ad amministrazione statale.

     2. La nuova istituzione viene costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con decreto definitivo del competente provveditore agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, in attuazione del decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni, con il quale sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica.

 

          Art. 2. Denominazione dell'Istituto.

     1. Gli istituti facenti parte dell'unica istituzione scolastica conservano ciascuno la propria originaria identità e denominazione.

     2. A tal fine l'istituzione costituita ai sensi dell'articolo 1 viene così identificata: "Istituto statale di istruzione ...(a)... = ...(b)... =", precisando in (a) i diversi ordini di istruzione e in (b) la sede legale: comune, via o piazza, numero civico.

     3. La suddetta denominazione viene apposta su tutti gli atti dalla nuova istituzione scolastica, ivi compresi diplomi e attestati.

 

          Art. 3. Patrimonio.

     1. Per gli immobili utilizzati come sede degli istituti aggregati trovano applicazione le norme di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e alla legge 8 agosto 1996, n. 431.

     2. I beni appartenenti alle istituzioni scolastiche aggregate ed i beni mobili statali passano nel patrimonio della nuova istituzione scolastica; gli istituti scolastici aggregati conservano l'uso dei beni mobili esistenti all'atto della aggregazione.

     3. Passano anche nella proprietà della nuova istituzione scolastica la titolarità di eventuali crediti degli istituti aggregati, ferme restando le finalità ad essi connessi.

 

          Art. 4. Inventari.

     1. All'atto della aggregazione, per ogni istituto aggregato viene redatto l'elenco dei beni in uso, che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, passano nel patrimonio della nuova istituzione. Tale elenco è utilizzato per lo scambio di consegne tra i capi di istituto e costituisce titolo valido per il discarico dei beni dall'inventario di provenienza e per l'impianto dell'inventario della nuova istituzione o per il carico nell'inventario dell'istituto aggregante.

     2. Lo scambio di consegne tra capi d'istituto deve riguardare anche i beni mobili in uso, di proprietà degli enti locali o di altri enti, da descrivere in apposito elenco, una copia del quale dovrà essere rimessa all'ente proprietario.

 

          Art. 5. Nomina di commissario.

     1. Il provveditore agli studi, all'atto della costituzione del nuovo istituto nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria delle competenze di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 maggio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale - parte I - del Ministero della pubblica istruzione, n. 24-25 del 12-19 giugno 1975, che resta in carica sino all'entrata in funzione del consiglio di istituto.

     2. Non si fa luogo alla nomina del commissario di cui al comma 1, qualora vengano aggregate sezioni staccate e/o sedi coordinate ad istituzione scolastica presso la quale sia in funzione il consiglio di istituto; in tal caso si procederà subito al rinnovo di detto organo collegiale.

 

          Art. 6. Consiglio di istituto.

     1. Viene costituito un unico consiglio di istituto secondo la normativa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con le attribuzioni previste dall'art. 10 del medesimo decreto legislativo.

     2. Le elezioni dei rappresentanti delle componenti docenti, genitori, alunni e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in seno al consiglio d'istituto hanno luogo sulla base di liste di candidati contrapposte senza distinzione di scuola e secondo le norme di cui alla parte I - titolo 1 - capo VI del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

     3. Nel consiglio di istituto viene comunque riservato almeno un seggio ad ognuna delle componenti docenti, genitori e alunni di ciascuna delle scuole comprese nell'aggregazione.

     4. Il personale amministrativo, tecnico, ausiliario dipendente dagli enti locali esercita il diritto di elettorato insieme al corrispondente personale dello Stato.

 

          Art. 7. Collegio dei docenti.

     1. Per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, viene costituito un unico collegio dei docenti articolato in tante sezioni quante sono le scuole presenti nella nuova istituzione.

     2. Per pareri e deliberazioni relative a questioni e problematiche specifiche, ad esempio, adozione dei libri di testo, iniziative di sperimentazione, ecc., riferite alla singola scuola il capo di istituto convoca solo la corrispondente sezione; in tali casi le pronunce hanno valenza circoscritta ai singoli ordini di scuola.

     3. L'attività di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle attività formative dell'istituto e con la programmazione didattico - educativa generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario dei docenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

     4. I collaboratori del preside sono eletti, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera h), del citato decreto legislativo n. 297 del 1994, sulla base del numero complessivo degli alunni dell'istituzione scolastica, avendo cura di assicurare per quanto possibile la rappresentanza dei docenti di tutte le scuole aggregate. Tra i collaboratori eletti il capo d'istituto sceglie il vicario, avendo cura di far cadere la sua scelta su persona appartenente ad ordine di scuola diverso dal proprio.

 

          Art. 8. Comitato per la valutazione del servizio.

     1. Il collegio dei docenti e legge dal suo seno, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, assicurando per quanto possibile la rappresentanza dei docenti appartenenti alle differenziate tipologie scolastiche della aggregazione.

 

          Art. 9. Bilancio.

     1. La gestione finanziaria, amministrativa e contabile degli istituti aggregati si realizza attraverso un unico bilancio ed è regolata dalla disciplina contenuta nel decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 maggio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale - parte I - del Ministero della pubblica istruzione, n. 24-25 del 12-19 giugno 1975.

     2. I rapporti giuridici di debito e di credito, gli obblighi contrattuali e le disponibilità finanziarie, fondo cassa, che fanno capo all'istituto aggregato titolare di autonomia, che cessa con l'aggregazione, sono trasferiti in testa alla nuova istituzione scolastica. Ove occorra, nel bilancio di quest'ultima, saranno apportate le variazioni alle previsioni e sarà operato il necessario assestamento.

     3. Ulteriori istruzioni concernenti la disciplina degli aspetti di gestione e finanziari, nonché la gestione della fase transitoria del passaggio alla istituzione aggregata, saranno oggetto, se necessario, di specifiche disposizioni del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 10. Ripartizione degli oneri tra i soggetti obbligati.

     1. Nelle ipotesi in cui nell'aggregazione siano comprese scuole per le quali, ai sensi della normativa vigente, gli oneri relativi alle spese di funzionamento e quelli relativi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario facciano carico a più soggetti, questi procederanno alla relativa ripartizione a mezzo di apposita convenzione, da stipularsi tra il provveditore agli studi e gli enti interessati ai sensi dell'art. 51, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in proporzione alla loro partecipazione alle spese prima dell'aggregazione; ai fini suddetti gli enti interessati potranno anche costituirsi in consorzio.

 

          Art. 11. Province di Bolzano e Trento regione Sicilia e Valle d'Aosta.

     1. Restano ferme le competenze delle province di Bolzano e di Trento, della regione Sicilia e della regione Valle d'Aosta in ordine all'attuazione, con propria normativa, del disposto dell'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con riferimento agli istituti rientranti nella propria competenza.