§ 57.4.121 – L. 16 febbraio 1984, n. 13.
Abolizione del libretto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:16/02/1984
Numero:13


Sommario
Art. unico.      Il libretto scolastico, istituito dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è abolito


§ 57.4.121 – L. 16 febbraio 1984, n. 13.

Abolizione del libretto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo.

(G.U. 24 febbraio 1984, n. 55).

 

     Art. unico.

     Il libretto scolastico, istituito dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è abolito.

     Nulla è innovato per quanto riguarda il libretto scolastico e sanitario per i figli dei lavoratori emigranti scolarizzati all'estero adottato a seguito della risoluzione n. 76/12 del 10 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.