| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 57. Istruzione | 
| Capitolo: | 57.4 istruzione media e secondaria superiore | 
| Data: | 30/09/1961 | 
| Numero: | 1222 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Gli orari ed i programmi d'insegnamento in vigore negli Istituti tecnici agrari, industriali, commerciali, per geometri e nautici, sono sostituiti, con effetto dall'anno [...] | 
| Art. 2. Le materie d'insegnamento e le esercitazioni pratiche sono quelle determinate dai programmi di cui al precedente articolo | 
| Art. 3. Le istruzioni per la prima attuazione dei nuovi orari e programmi sono impartite dal Ministro per la pubblica istruzione | 
§ 57.4.68 – D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222.
Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici.
(G.U. 2 dicembre 1961, n. 299, S.O.).
Gli orari ed i programmi d'insegnamento in vigore negli Istituti tecnici agrari, industriali, commerciali, per geometri e nautici, sono sostituiti, con effetto dall'anno scolastico 1961-1962, dagli orari e programmi di insegnamento allegati al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.
Le materie d'insegnamento e le esercitazioni pratiche sono quelle determinate dai programmi di cui al precedente articolo.
Le istruzioni per la prima attuazione dei nuovi orari e programmi sono impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.
Orari e programmi di insegnamento per gli istituti tecnici agrari
(Omissis)