Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.4 istruzione media e secondaria superiore |
Data: | 03/04/1958 |
Numero: | 470 |
Sommario |
Art. 1. Il numero delle scuole magistrali per la formazione delle insegnanti delle scuole materne, istituite con l'art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, è elevato ad [...] |
Art. 2. Alla spesa prevista dalla presente legge sarà provveduto, per l'anno scolastico 1958-59, mediante stanziamento nello specifico capitolo dello stato di previsione della [...] |
§ 57.4.4b - Legge 3 aprile 1958, n. 470.
Modifica all'art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio.
(G.U. 12 maggio 1958, n. 114).
Il numero delle scuole magistrali per la formazione delle insegnanti delle scuole materne, istituite con l'art. 1 del
Alla spesa prevista dalla presente legge sarà provveduto, per l'anno scolastico 1958-59, mediante stanziamento nello specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1958-59.