§ 57.4.23 – L. 19 gennaio 1942, n. 86.
Disposizioni concernenti le scuole non regie e gli esami di Stato di maturità e di abilitazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.4 istruzione media e secondaria superiore
Data:19/01/1942
Numero:86


Sommario
Art. 1.      Le denominazioni stabilite dalle leggi per gli istituti dell'ordine medio e degli ordini superiore e femminile possono essere assunte soltanto dalle scuole non regie che [...]
Art. 2.      Le scuole non regie e i corsi di cui al terzo comma del precedente articolo possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano [...]
Art. 3. 
Art. 4.      E' vietato il funzionamento di scuole e corsi di nuova istituzione, che non abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura
Art. 5.      L'apertura e il funzionamento di scuole e di corsi gestiti da cittadini ed enti stranieri restano regolati dalla legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636, sulla disciplina [...]
Art. 6.      Le scuole non regie, autorizzate, da almeno un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione
Art. 7.      La concessione del riconoscimento legale di cui al precedente articolo comporta, limitatamente ai soli alunni interni, salvo peraltro il disposto dell'art. 32, la piena [...]
Art. 8.      Le scuole non regie, autorizzate da almeno un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle regie se siano tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui [...]
Art. 9.      Qualora, in seguito ai risultati di apposita ispezione disposta dall'E.N.I.M.S. e in base ad ogni altro elemento di giudizio sia accertata l'esistenza delle condizioni [...]
Art. 10.      Il ministero per l'educazione nazionale, sentito il commissario dell'E.N.I.M.S., ovvero su proposta del commissario stesso, con provvedimento motivato dispone, a seconda [...]
Art. 11.      Nella tabella B annessa alla presente legge, è indicata la misura della tassa dovuta una volta tanto all'atto della presentazione della domanda intesa ad ottenere il [...]
Art. 12.      Oltre ai membri indicati nell'art. 3 del regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, sono chiamati a far parte, sia del consiglio di amministrazione che del comitato [...]
Art. 13.      Gli esami di Stato di maturità classica, scientifica e artistica e di abilitazione magistrale, tecnica e di abilitazione professionale per la donna si svolgono secondo [...]
Art. 14.      Salvo il disposto dell'art. 30, sono sedi di esami di maturità e di abilitazione gli istituti regi, le scuole militari, le scuole dei collegi appartenenti al P.N.F. [...]
Art. 15.      Negli istituti tecnici commerciali e per geometri sedi di esami di abilitazione funzionano due commissioni esaminatrici, una per la sezione commerciale, l'altra per la [...]
Art. 16.      Presso ciascuna scuola sede di esami di maturità o di abilitazione il ministero per l'educazione nazionale nomina due delegati, per l'ufficio, rispettivamente, di [...]
Art. 17.      Entro il 30 aprile di ogni anno il ministero dell'educazione nazionale pubblica nel Bollettino ufficiale l'elenco dei delegati prescelti dal ministro per l'ufficio, [...]
Art. 18.      Quando, dopo il 15 maggio o, comunque, nel momento dell'esame, per sopravvenuti motivi di legittimo impedimento, il primo o il secondo delegato, od entrambi, non abbiano [...]
Art. 19.      La commissione esaminatrice è composta, oltre che dei due delegati ministeriali, dei professori sia di ruolo, sia supplenti e incaricati, che abbiano preso parte allo [...]
Art. 20.      Il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà, in rapporto al numero dei candidati degl'istituti sedi di esami di maturità e di abilitazione, di riunire sotto la [...]
Art. 21.      Gli alunni interni che in seguito a regolare iscrizione abbiano frequentato l'ultimo anno di corso negl'istituti sedi di esami di maturità e di abilitazione, sostengono [...]
Art. 22.      Gli alunni interni d'istituti regi, pareggiati o riconosciuti legalmente, che abbiano conseguita nello scrutinio finale una votazione in condotta di almeno sette decimi [...]
Art. 23.      Il presidente della commissione esaminatrice, coadiuvato dal vice-presidente, vigila sullo svolgimento degli esami, interviene nella compilazione dei temi che non [...]
Art. 24.      Gli alunni interni d'istituti regi, pareggiati o riconosciuti legalmente che siano stati rimandati o respinti nella sessione estiva di esami, non possono, nello stesso [...]
Art. 25.      Ai membri delle commissioni per gli esami di maturità e d'abilitazione e al vice-presidente spettano rispettivamente per ogni giorno di esame un gettone di lire 25 e di [...]
Art. 26.      L'indennità da corrispondersi ai delegati ministeriali e ai membri della commissione e il compenso ai segretari, negli istituti regi aventi autonomia amministrativa e [...]
Art. 27.      I diplomi di maturità classica, scientifica e artistica, di abilitazione tecnica, magistrale e di abilitazione professionale per la donna sono rilasciati dal regio [...]
Art. 28.      Per la concessione dell'autorizzazione ad aprire scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche può prescindersi dalla condizione di cui alla lettera d) dell'art. 3. A [...]
Art. 29.      Qualora si dovesse procedere alla sospensione o revoca del pareggiamento o riconoscimento legale o alla chiusura di una scuola dipendente dall'autorità ecclesiastica, il [...]
Art. 30.      Oltre le scuole di cui all'art. 14 sono sedi di esami di Stato le scuole legalmente riconosciute mantenute dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 29 del concordato con [...]
Art. 31.      I laureati in sacra teologia, di cui all'art. 40 del concordato tra la Santa Sede e l'Italia, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche, sono ammessi a partecipare [...]
Art. 32.      Coloro che provengono da istituti, che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa, possono sostenere, in qualità di alunni esterni, esami di ammissione, d'idoneità e [...]
Art. 33.      Le scuole non regie e i corsi di cui al terzo comma dell'art. 1 che siano stati autorizzati dai regi provveditori agli studi sono tenuti a chiedere, entro un anno dalla [...]
Art. 34.      Le scuole attualmente pareggiate alle regie e quelle che tuttora godono del beneficio previsto dall'art. 51 del regio decreto 4 maggio 1925-III, n. 653, per effetto [...]
Art. 35.      Fermo restando quanto è stabilito per gli alunni della scuola media dalla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, gli altri alunni che nello scrutinio finale per la [...]
Art. 36.      Sono abrogati gli art. 11 e 15 del regio decreto-legge 3 gennaio 1938-XVI, n. 928, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, e tutte le [...]
Art. 37.      Gli insegnanti in atto abilitati all'insegnamento, che alla data della presente legge abbiano insegnato da almeno cinque anni nelle scuole legalmente riconosciute [...]
Art. 38.      Gli ecclesiastici e i religiosi non provvisti di laurea che alla data della presente legge abbiano insegnato lodevolmente da almeno cinque anni nelle scuole riconosciute [...]
Art. 39.      Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, le scuole tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 29 del concordato con [...]


§ 57.4.23 – L. 19 gennaio 1942, n. 86. [1]

Disposizioni concernenti le scuole non regie e gli esami di Stato di maturità e di abilitazione.

(G.U. 4 marzo 1942, n. 52).

 

Capo I

DELLE SCUOLE NON REGIE

 

     Art. 1.

     Le denominazioni stabilite dalle leggi per gli istituti dell'ordine medio e degli ordini superiore e femminile possono essere assunte soltanto dalle scuole non regie che abbiano fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni regie e svolgano l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico orario.

     Le istituzioni scolastiche non regie, che non hanno ordinamenti conformi a quelli delle scuole regie, assumono la denominazione generica di corsi.

     L'Ente nazionale per l'insegnamento medio (E.N.I.M.), istituito con regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, assume la denominazione di Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.). Alla sua vigilanza sono sottoposti le scuole non regie, e i corsi che hanno per scopo di impartire l'istruzione per il conseguimento di titoli di studio di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e femminile.

     All'E.N.I.M.S. può essere affidata, con decreto del ministro per l'educazione nazionale, la vigilanza su altri istituti di carattere culturale e scolastico.

     La facoltà concessa all'E.N.I.M.S. dall'art. 18 del regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, di istituire in via d'esperimento scuole-tipo deve intendersi riferita, ai sensi della presente-legge, alla istituzione e alla gestione di corsi organizzati con speciali programmi, metodi e insegnamenti, subordinatamente all'approvazione del ministro per l'educazione nazionale.

     Fatta eccezione dei corsi per lavoratori di cui al regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, tutte le istituzioni scolastiche non regie non considerate nel precedente comma terzo o per cui il ministro per l'educazione nazionale non disponga ai sensi del comma quarto, sono qualificate corsi liberi d'istruzione tecnica e come tali sono sottoposte, a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, alla vigilanza amministrativa, disciplinare e didattica del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, il quale, previa approvazione del ministro per l'educazione nazionale, ne autorizza l'apertura, ne ordina la chiusura e ne da notizia al sindacato nazionale fascista dei gestori di istituti di educazione e d'istruzione.

 

          Art. 2.

     Le scuole non regie e i corsi di cui al terzo comma del precedente articolo possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali, morali e politici. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità.

     La stessa facoltà è riconosciuta alle persone giuridiche italiane, ma in tal caso i requisiti dianzi indicati devono essere posseduti dal rappresentante legale dell'ente.

 

          Art. 3. [2]

     Salvo il disposto dell'art. 28, l'autorizzazione ad aprire scuole e corsi può essere concessa dall'E.N.I.M.S. previa approvazione del ministro per l'educazione nazionale, a condizione:

     a) che l'istituzione abbia sede in locali adatti e salubri, e disponga dei necessari mezzi tecnici e didattici;

     b) che siano assicurate, col rispetto delle norme relative, le esercitazioni pratiche, se richieste dagli ordinamenti scolastici;

     c) che la direzione e i singoli insegnamenti siano affidati a persone in possesso dei necessari requisiti morali e politici, nonché dell'iscrizione all'albo professionale, o, se si tratti d'insegnamenti per i quali non è prevista l'iscrizione all'albo, del titolo legale di abilitazione;

     d) che da apposito piano finanziario risulti assicurata la possibilità di funzionamento della scuola o del corso di cui si chiede l'autorizzazione.

     Le spese per gli accertamenti necessari ai fini della concessione di cui al primo comma sono a carico dell'ente o della persona richiedente l'apertura della scuola o del corso. Inoltre la persona o l'ente che ha ottenuto l'autorizzazione all'apertura della scuola o del corso è tenuto a corrispondere una tassa annua di funzionamento.

     La misura, così della spesa necessaria per i sopraddetti accertamenti, come della tassa annua di funzionamento, è indicata nella tabella A annessa alla presente legge. L'importo di dette tasse è devoluto all'E.N.I.M.S. La predetta tabella A può essere modificata con decreto reale, su proposta del ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, udito il commissario dell'E.N.I.M.S.

     Contro la denegata autorizzazione ad aprire scuole e corsi di cui all'art. 1 è ammesso il ricorso al ministero per l'educazione nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

 

          Art. 4.

     E' vietato il funzionamento di scuole e corsi di nuova istituzione, che non abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura [3].

     Il regio provveditore agli studi dispone l'immediata chiusura delle scuole e dei corsi eventualmente aperti senza la prescritta autorizzazione [4].

     I contravventori sono passabili di un'ammenda da lire 1000 a lire 5000; in caso di recidiva, congiuntamente all'ammenda può essere applicato l'arresto fino a tre mesi [5].

     L'E.N.I.M.S., per ragioni di ordine morale, politico e didattico, ovvero quando siano venute meno le condizioni in base alle quali fu concessa l'autorizzazione, può disporre la chiusura di scuole o di corsi già autorizzati.

     L'ordine è immediatamente esecutivo. Contro la deliberazione di chiusura è ammesso il ricorso al ministro per l'educazione nazionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

     Per le scuole dipendenti dall'autorità ecclesiastica, si applicano, inoltre, le norme di cui all'art. 29.

 

          Art. 5.

     L'apertura e il funzionamento di scuole e di corsi gestiti da cittadini ed enti stranieri restano regolati dalla legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636, sulla disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia.

 

          Art. 6.

     Le scuole non regie, autorizzate, da almeno un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione:

     a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze igieniche e didattiche, e l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, l'attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende e delle palestre ginnastiche siano sufficienti e adatti, in relazione al tipo della scuola stessa;

     b) che nella scuola sia impartito l'insegnamento e siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole regie, secondo l'ordine e i limiti dei programmi ufficiali;

     c) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano;

     d) che il personale insegnante sia iscritto all'albo professionale, o, se trattasi d'insegnamenti per i quali non è prevista l'iscrizione all'albo, sia munito del titolo di abilitazione, e che, del pari, il personale tecnico e gl'istruttori pratici siano in possesso dei titoli richiesti dalle disposizioni vigenti.

 

          Art. 7.

     La concessione del riconoscimento legale di cui al precedente articolo comporta, limitatamente ai soli alunni interni, salvo peraltro il disposto dell'art. 32, la piena validità, a tutti gli effetti, degli studi compiuti, degli esami sostenuti presso la scuola non regia che abbia ottenuto il detto beneficio, fatta eccezione per l'esame di maturità e di abilitazione, per il quale valgono le norme dell'art.14.

     Le scuole non regie istituite o gestite direttamente o per delega dall'E.N.I.M.S., ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, godono senz'altro del riconoscimento legale.

 

          Art. 8.

     Le scuole non regie, autorizzate da almeno un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle regie se siano tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 29 del concordato con la Santa Sede o da enti costituiti dal sindacato nazionale fascista dei gestori d'istituti di educazione e di istruzione, in quanto siano riconosciuti come enti pubblici.

     Per la concessione del pareggiamento, oltre alle condizioni specificate nel precedente art. 6, si richiede:

     a) che il numero e il tipo delle cattedre sia uguale a quello delle corrispondenti scuole regie;

     b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole regie o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, regie o pareggiate, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, regie o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 1118;

     c) che al personale di ruolo sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole regie corrispondenti.

 

          Art. 9.

     Qualora, in seguito ai risultati di apposita ispezione disposta dall'E.N.I.M.S. e in base ad ogni altro elemento di giudizio sia accertata l'esistenza delle condizioni volute, a seconda dei casi, dai precedenti art. 6 e 8, il commissario dell'ente trasmette gli atti concernenti la richiesta del riconoscimento o del pareggiamento al ministero dell'educazione nazionale, per l'emanazione del relativo decreto ministeriale.

     Il pareggiamento, ovvero il riconoscimento legale decorrono, a tutti gli effetti, dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stato concesso il beneficio.

 

          Art. 10.

     Il ministero per l'educazione nazionale, sentito il commissario dell'E.N.I.M.S., ovvero su proposta del commissario stesso, con provvedimento motivato dispone, a seconda dei casi, la sospensione o la revoca del pareggiamento o del riconoscimento legale o la chiusura della scuola pareggiata o riconosciuta, quando da questa non siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di una delle condizioni stabilite per la concessione del beneficio o quando sussistano gravi ragioni di ordine politico, morale o didattico.

     Il regolamento per l'esecuzione della presente legge, da emanarsi d'intesa col ministro per le finanze, determinerà la durata e gli effetti della sospensione del pareggiamento o del riconoscimento legale.

     Ispezioni compiute dai regi provveditori o disposte dall'E.N.I.M.S. o dal ministero dell'educazione nazionale accerteranno che nelle scuole non regie permangano valide ed efficienti le condizioni previste dagli art. 3, 6 e 8 della presente legge, in base alle quali esse furono autorizzate o riconosciute o pareggiate.

 

          Art. 11.

     Nella tabella B annessa alla presente legge, è indicata la misura della tassa dovuta una volta tanto all'atto della presentazione della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento e quella della tassa annua dovuta dalle scuole che abbiano ottenuto l'uno o l'altro di tali benefici. Tali tasse sono devolute all'E.N.I.M.S.

     La predetta tabella B può essere modificata con decreto reale, su proposta del ministero per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, udito il commissario dell'E.N.I.M.S.

 

          Art. 12.

     Oltre ai membri indicati nell'art. 3 del regio decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, sono chiamati a far parte, sia del consiglio di amministrazione che del comitato tecnico dell'E.N.I.M.S., in luogo di un funzionario del ministero dell'educazione nazionale, i direttori generali del ministero stesso preposti dell'educazione ai quali appartengono le scuole soggette alla vigilanza dell'ente. Sono altresì chiamati a far parte del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico dell'E.N.I.M.S. il fiduciario nazionale dell'associazione fascista della scuola e un rappresentante del comando generale della G.I.L.

 

Capo II

DEGLI ESAMI DI STATO

 

          Art. 13.

     Gli esami di Stato di maturità classica, scientifica e artistica e di abilitazione magistrale, tecnica e di abilitazione professionale per la donna si svolgono secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

 

          Art. 14.

     Salvo il disposto dell'art. 30, sono sedi di esami di maturità e di abilitazione gli istituti regi, le scuole militari, le scuole dei collegi appartenenti al P.N.F. (G.I.L.), le scuole pareggiate alle regie. Sono altresì sedi di esami di maturità e di abilitazione le scuole annesse ai reali educandati che abbiano ordinamento conforme a quello delle corrispondenti scuole regie ed abbiano personale insegnante governativo.

 

          Art. 15.

     Negli istituti tecnici commerciali e per geometri sedi di esami di abilitazione funzionano due commissioni esaminatrici, una per la sezione commerciale, l'altra per la sezione geometri. In tutti gli altri istituti sedi di esami di maturità e di abilitazione, la commissione esaminatrice è unica, salvo quanto è previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

     La commissione esaminatrice si suddivide in due sottocommissioni, in relazione alle materie o gruppi di materie che formano oggetto dell'esame.

     Negl'istituti d'istruzione tecnica e femminile la commissione potrà dividersi in più di due sottocommissioni.

     Negl'istituti popolosi e con più sezioni parallele, il ministero per l'educazione nazionale può nominare due commissioni ripartendo per ciascuna delle due le singole sezioni che, con i relativi esaminatori, saranno ad esse assegnate.

 

          Art. 16.

     Presso ciascuna scuola sede di esami di maturità o di abilitazione il ministero per l'educazione nazionale nomina due delegati, per l'ufficio, rispettivamente, di presidente della commissione esaminatrice e di vicepresidente.

     Il primo è scelto:

     a) tra i professori titolari delle università o degli istituti universitari e, per gli esami di maturità artistica, anche tra i titolari delle regie accademie di belle arti i regi soprintendenti alle antichità e all'arte;

     b) tra i professori incaricati d'insegnamento universitario e i liberi docenti che non appartengano ai ruoli delle scuole degli ordini medio, superiore e femminile;

     c) tra i professori delle università o degli istituti universitari e tra gli ispettori centrali per l'insegnamento medio, superiore e femminile, che siano stati collocati a riposo.

     Il secondo è un preside titolare d'istituto regio o pareggiato dello stesso tipo dell'istituto sede di esame. Qualora non sia possibile provvedere con presidi in attività di servizio, il secondo delegato può essere scelto tra i presidi a riposo o tra gli appartenenti ad una qualsiasi delle categorie indicate nel precedente comma. In quest'ultimo caso, la presidenza della commissione esaminatrice è assunta dal delegato, in attività di servizio, più anziano o più elevato in grado.

     Negl'istituti tecnici agrari, industriali e nautici, negl'istituti femminili e negli istituti in cui i presidi sono obbligati all'insegnamento, il secondo delegato è il preside titolare della scuola; se questi manca, il secondo delegato è scelto con l'osservanza delle norme di cui al precedente comma.

     Negl'istituti tecnici commerciali e per geometri in cui, a norma dell'articolo 15, funzionano due commissioni esaminatrici, il ministro per l'educazione nazionale nomina il secondo delegato in ciascuna delle due commissioni, con l'osservanza delle norme di cui al terzo comma.

     E' data facoltà al ministro per l'educazione nazionale di scegliere il primo delegato, limitatamente agli esami di abilitazione tecnica, tra esponenti autorevoli di vari rami di attività cui si riferiscono gli esami, e, limitatamente agli esami di maturità artistica, tra personalità eminenti nel campo delle arti.

 

          Art. 17.

     Entro il 30 aprile di ogni anno il ministero dell'educazione nazionale pubblica nel Bollettino ufficiale l'elenco dei delegati prescelti dal ministro per l'ufficio, rispettivamente, di presidente e di vice-presidente delle commissioni esaminatrici, con l'indicazione dell'istituto o della scuola cui sono assegnati.

     Le persone nominate non possono rifiutare l'incarico ad esse affidato. Coloro che per ragioni di malattia o per altri gravi motivi, da valutarsi caso per caso, non siano in grado di poter assolvere l'incarico ricevuto,dovranno darne comunicazione scritta al ministero dell'educazione nazionale entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco.

 

          Art. 18.

     Quando, dopo il 15 maggio o, comunque, nel momento dell'esame, per sopravvenuti motivi di legittimo impedimento, il primo o il secondo delegato, od entrambi, non abbiano le possibilità di attendere al loro ufficio, il competente regio provveditore agli studi ne cura la sostituzione con persone scelte fra le categorie di cui all'art. 16, dandone immediata comunicazione al ministero dell'educazione nazionale.

     Nell'attesa della sostituzione, se manca solo un delegato, anche le funzioni dell'assente sono disimpegnate dal delegato presente; se mancano entrambi i delegati, le loro funzioni sono provvisoriamente esercitate dal regio provveditore agli studi o da un suo incaricato di riconosciuta competenza, a meno che non si tratti di esami di maturità artistica, nel qual caso le anzidette funzioni sono provvisoriamente esercitate da un professore della locale regia accademia di belle arti, scelto dal presidente dell'istituto, sentito il provveditore.

 

          Art. 19.

     La commissione esaminatrice è composta, oltre che dei due delegati ministeriali, dei professori sia di ruolo, sia supplenti e incaricati, che abbiano preso parte allo scrutinio finale per l'ammissione agli esami di maturità o di abilitazione.

     Il presidente, sentito il preside, o, in assenza di questo, il vice-preside dell'istituto, provvede alla sostituzione dei professori che per causa di forza maggiore non possono partecipare ai lavori della commissione e nomina gli eventuali membri aggregati, scegliendogli, possibilmente, tra i professori dello stesso istituto, o, in mancanza, di altre scuole regie o pareggiate della stessa sede.

 

          Art. 20.

     Il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà, in rapporto al numero dei candidati degl'istituti sedi di esami di maturità e di abilitazione, di riunire sotto la presidenza e la vice-presidenza di due stessi delegati più istituti dello stesso tipo e della stessa circoscrizione.

     In tal caso, le prove scritte sono sostenute da tutti i candidati in un medesimo istituto che è designato in apposita ordinanza del regio provveditore agli studi. La revisione degli elaborati e le prove orali si effettuano negli istituti ai quali appartengono i componenti delle varie commissioni esaminatrici, secondo l'ordine stabilito nella predetta ordinanza, con l'intervento dei delegati ministeriali, dopo che questi avranno ultimato gli esami orali e gli scrutini nell'istituto designato per le prove scritte.

 

          Art. 21.

     Gli alunni interni che in seguito a regolare iscrizione abbiano frequentato l'ultimo anno di corso negl'istituti sedi di esami di maturità e di abilitazione, sostengono gli esami negli istituti stessi.

     Salvo il disposto dell'art. 32, tutti gli altri candidati sostengono gli esami esclusivamente presso gl'istituti regi, e nel luogo di residenza abituale della famiglia o nella sede viciniore, qualora nel luogo stesso non esistano istituti regi. A tal fine, non più tardi del 1 marzo, essi debbono presentare all'istituto regio la relativa domanda e il certificato di residenza, con facoltà di produrre successivamente, e in ogni caso non oltre il 31 maggio, i documenti prescritti, a corredo della domanda, con la quietanza della tassa pagata all'ufficio del registro, ovvero all'istituto, se questo è autonomo nel funzionamento amministrativo. Il regio provveditore agli studi può assegnare tali candidati ad un istituto della stessa sede, diverso da quello al quale hanno presentata domanda, curando, in ogni caso, che gli alunni di un istituto privato siano assegnati allo stesso istituto regio.

 

          Art. 22.

     Gli alunni interni d'istituti regi, pareggiati o riconosciuti legalmente, che abbiano conseguita nello scrutinio finale una votazione in condotta di almeno sette decimi e una votazione media di almeno cinque decimi in profitto, sono ammessi a sostenere nella sessione estiva gli esami di maturità e di abilitazione. Gli alunni interni che non abbiano conseguito nello scrutinio finale tali votazioni sostengono gli esami di maturità e di abilitazione nella sessione autunnale.

     Gli alunni iscritti alla penultima classe del corso che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare diciotto anni di età non possono sostenere gli esami di maturità o di abilitazione, se non abbiano conseguito nello scrutinio finale la promozione all'ultima classe del corso stesso con una votazione media di almeno sette decimi.

 

          Art. 23.

     Il presidente della commissione esaminatrice, coadiuvato dal vice-presidente, vigila sullo svolgimento degli esami, interviene nella compilazione dei temi che non debbano essere inviati dal ministero dell'educazione nazionale, nella revisione degli elaborati e nelle interrogazioni.

     Al termine delle operazioni di esame della prima sessione, il presidente, nella seduta plenaria della commissione esaminatrice, sulla scorta dei giudizi espressi dai singoli insegnanti e tenuto altresì conto della carriera scolastica, qualora si tratti di alunni interni d'istituti regi, pareggiati o riconosciuti legalmente, decide con giudizio circostanziato, quali candidati siano da dichiararsi maturi o abilitati, e quali respinti a causa della loro preparazione dimostratasi così deficiente da far ritenere impossibile il conseguimento della maturità o dell'abilitazione nella sessione autunnale. Per i candidati dichiarati maturi o abilitati, il presidente determina il voto per ciascuna materia, che non può essere inferiore ai sei decimi.

     Per tutti gli altri candidati, il presidente, in base ai giudizi espressi dai singoli insegnanti, determina le prove che sono ammessi a ripetere nella sessione autunnale, qualunque ne sia il numero.

     Con la procedura di cui al secondo comma, nella sessione autunnale il presidente decide quali candidati siano da dichiararsi maturi o abilitati, oppure respinti.

     Le decisioni del presidente sono definitive.

     Infine, dopo la chiusura della sessione autunnale, il presidente riferisce, non più tardi del 31 ottobre, con una particolareggiata relazione, sul funzionamento dell'istituto, sull'andamento degli esami, sullo stato degli studi e la preparazione dei candidati.

     Il ministro per l'educazione nazionale presenta al consiglio dell'educazione, delle scienze e delle arti le relazioni dei presidenti, accompagnandole con una relazione riassuntiva.

 

          Art. 24.

     Gli alunni interni d'istituti regi, pareggiati o riconosciuti legalmente che siano stati rimandati o respinti nella sessione estiva di esami, non possono, nello stesso anno, sostenere esami di maturità o di abilitazione di tipo diverso. La stessa disposizione si applica agli alunni che siano stati rimandati alla sessione autunnale a norma del primo comma dell'art. 22.

     Ugualmente non possono sostenere nello stesso anno esami di maturità o di abilitazione di tipo diverso gli altri candidati non provenienti da una delle anzidette scuole, che siano stati rimandati o respinti nella sessione estiva.

 

          Art. 25.

     Ai membri delle commissioni per gli esami di maturità e d'abilitazione e al vice-presidente spettano rispettivamente per ogni giorno di esame un gettone di lire 25 e di lire 40. Per il presidente il gettone è di lire 50.

     Il pagamento delle indennità spettanti ai membri della commissione e ai delegati ministeriali presso gli istituti regi non autonomi può essere effettuato mediante ordini di accreditamento intestati ai regi provveditori agli studi.

     Ai segretari dei regi istituti degli ordini superiore e femminile e al personale di segreteria degli istituti d'istruzione artistica sarà corrisposto un compenso pari a lire 5 per ciascun candidato agli esami di maturità o di abilitazione, con un minimo di lire 200.

     Gli emolumenti indicati nei precedenti commi sono soggetti alla doppia riduzione del 12 per cento, prevista dai regi decreti-legge 20 novembre 1930-X, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561.

     Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di missione.

 

          Art. 26.

     L'indennità da corrispondersi ai delegati ministeriali e ai membri della commissione e il compenso ai segretari, negli istituti regi aventi autonomia amministrativa e negli istituti non regi dichiarati sedi di esami di Stato, sono a carico degli istituti stessi.

     Le tasse di esame e di diploma dovute dai candidati agli esami di maturità e di abilitazione negl'istituti regi aventi autonomia amministrativa o negl'istituti non regi sedi di esami di Stato, sono versate agli istituti stessi. La quota di un terzo per ogni tassa di diploma versata agli istituti anzidetti è devoluta all'erario.

 

          Art. 27.

     I diplomi di maturità classica, scientifica e artistica, di abilitazione tecnica, magistrale e di abilitazione professionale per la donna sono rilasciati dal regio provveditore agli studi e firmati dal provveditore stesso e dal capo d'istituto o da chi ne fa le veci.

 

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE SCUOLE

DIPENDENTI DALLE AUTORITÀ ECCLESIASTICHE

 

          Art. 28.

     Per la concessione dell'autorizzazione ad aprire scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche può prescindersi dalla condizione di cui alla lettera d) dell'art. 3. A tal uopo può inoltre prescindersi, per gli ecclesiastici o religiosi che insegnano nelle scuole medesime, dall'obbligo della iscrizione nell'albo, essendo sufficiente il titolo di abilitazione.

 

          Art. 29.

     Qualora si dovesse procedere alla sospensione o revoca del pareggiamento o riconoscimento legale o alla chiusura di una scuola dipendente dall'autorità ecclesiastica, il ministro per l'educazione nazionale, se trattasi di scuola pareggiata o riconosciuta legalmente, e il commissario dell'E.N.I.M.S., se trattasi di scuola autorizzata, ne dà preventiva notificazione motivata all'autorità medesima.

 

          Art. 30.

     Oltre le scuole di cui all'art. 14 sono sedi di esami di Stato le scuole legalmente riconosciute mantenute dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 29 del concordato con la Santa Sede, quando gl'insegnanti dei corsi superiori abbiano conseguito, per la cattedra ad essi assegnata, la votazione di almeno sette decimi in un concorso di Stato o negli esami di abilitazione. Qualora metà degl'insegnanti, ma non meno della metà, si trovino in esse condizioni, le scuole anzidette possono, anno per anno, esser dichiarate sedi degli esami di Stato con provvedimento del ministro per l'educazione nazionale, udito il parere del commissario dell'E.N.I.M.S. che assicuri del loro regolare funzionamento.

     Coloro che sono in possesso di un titolo di studio abilitante e coloro che hanno conseguito l'abilitazione con una votazione inferiore ai sette decimi sono ammessi rispettivamente a sostenere o a ripetere gli esami di abilitazione senza pagamento di altra tassa ovvero possono partecipare senza limiti di età agli esami di concorso, ai soli fini del conseguimento della idoneità. In quest'ultimo caso sono richiesti soltanto i documenti prescritti per la partecipazione agli esami di abilitazione.

 

          Art. 31.

     I laureati in sacra teologia, di cui all'art. 40 del concordato tra la Santa Sede e l'Italia, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche, sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità, ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia.

     Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in utroque iure sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità, relativamente alle discipline giuridiche.

 

          Art. 32.

     Coloro che provengono da istituti, che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa, possono sostenere, in qualità di alunni esterni, esami di ammissione, d'idoneità e di licenza con piena validità a tutti gli effetti nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica. Essi possono altresì sostenere gli esami di maturità o di abilitazione oltre che nelle scuole regie nelle scuole dipendenti dall'anzidetta autorità che siano sedi degli esami di Stato.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 33.

     Le scuole non regie e i corsi di cui al terzo comma dell'art. 1 che siano stati autorizzati dai regi provveditori agli studi sono tenuti a chiedere, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, la conferma della autorizzazione, secondo le norme stabilite dai precedenti articoli, versando all'E.N.I.M.S., qualora ottengano la conferma stessa, la tassa annua di funzionamento di cui al precedente art. 3.

     Le scuole non regie e i corsi di cui al terzo comma dell'art. 1 che siano stati autorizzati dal ministro per l'educazione nazionale, a norma della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, non sono tenuti a chiedere una nuova autorizzazione; ma debbono egualmente versare all'E.N.I.M.S. la tassa annua di funzionamento, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 34.

     Le scuole attualmente pareggiate alle regie e quelle che tuttora godono del beneficio previsto dall'art. 51 del regio decreto 4 maggio 1925-III, n. 653, per effetto della associazione all'E.N.I.M.S. o in virtù di altre disposizioni, conservano il pareggiamento o il riconoscimento legale ai sensi delle presenti disposizioni. Entro un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, tali scuole debbono essere, a cura dell'E.N.I.M.S., ispezionate al fine di accertare se si siano uniformate alle condizioni volute dagli art. 6 e 8, per la concessione, rispettivamente, del riconoscimento legale o del pareggiamento.

     Alle scuole attualmente gestite dall'E.N.I.M.S. si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 7.

     Le scuole specificate nel primo comma del presente articolo sono tenute a versare all'E.N.I.M.S. a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la tassa annua stabilita dalla annessa tabella B.

 

          Art. 35.

     Fermo restando quanto è stabilito per gli alunni della scuola media dalla legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, gli altri alunni che nello scrutinio finale per la promozione alla classe successiva, o nella sessione estiva, per gli esami di ammissione, idoneità e licenza, non conseguano la sufficienza in tutte le discipline sono ammessi a ripetere le materie nelle quali non hanno riportato la sufficienza, qualunque ne sia il numero.

 

          Art. 36.

     Sono abrogati gli art. 11 e 15 del regio decreto-legge 3 gennaio 1938-XVI, n. 928, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, e tutte le altre disposizioni del provvedimento stesso che siano in contrasto con la presente legge.

 

          Art. 37.

     Gli insegnanti in atto abilitati all'insegnamento, che alla data della presente legge abbiano insegnato da almeno cinque anni nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, possono, con dichiarazione del ministro per l'educazione nazionale, essere equiparati a coloro che hanno conseguito l'idoneità in un concorso di Stato o l'abilitazione con almeno sette decimi ai fini del precedente art. 30, previa segnalazione di loro particolari benemerenze didattiche e previo il risultato favorevole di un'ispezione all'uopo disposta dal ministro.

 

          Art. 38.

     Gli ecclesiastici e i religiosi non provvisti di laurea che alla data della presente legge abbiano insegnato lodevolmente da almeno cinque anni nelle scuole riconosciute dipendenti dalle autorità ecclesiastiche, sono ammessi ad usufruire della concessione di cui all'art. 31, purché abbiano regolarmente compiuto il curriculum di studi prescritto per il sacerdozio dal codice di diritto canonico.

 

          Art. 39.

     Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, le scuole tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 29 del concordato con la Santa Sede o da enti costituiti dal sindacato nazionale fascista dei gestori d'istituti di educazione e di istruzione, in quanto siano riconosciuti come enti pubblici, sono dichiarate sedi di esami di maturità e di abilitazione, quando, da almeno tre anni scolastici, computando l'anno in corso, godano del riconoscimento del valore legale degli studi e degli esami, a norma dell'art. 51 del regio decreto 4 maggio 1925-III, n. 653 , e successive estensioni, e quando risulti la regolarità del loro funzionamento. I due delegati saranno nominati dal ministro per l'educazione nazionale, secondo le norme dell'art. 16.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1958, n. 36 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1958, n. 36 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1958, n. 36 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1958, n. 36 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.