Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.3 istruzione primaria |
Data: | 11/05/1976 |
Numero: | 360 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, è sostituito dal seguente: |
§ 57.3.2A - Legge 11 maggio 1976, n. 360.
Modifica dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463: "Statizzazione delle scuole elementari per ciechi".
(G.U. 5 giugno 1976, n. 147)
L'art. 1 della
"L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli ciechi, nelle apposite scuole speciali di cui al successivo art. 2 o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti locali preposti.
Sono abrogati gli articoli 455, 456, 457 del