Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.3 istruzione primaria |
Data: | 09/04/1931 |
Numero: | 422 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 239 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito dal seguente |
Art. 2. All'art. 244 del testo unico predetto è aggiunto il seguente comma |
Art. 3. La disposizione di cui al precedente art. 2 si applica con decorrenza dal 16 settembre 1930 |
§ 57.3.b - Legge 9 aprile 1931, n. 422. [1]
Modificazioni degli art. 239 e 244 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, per quanto concerne l'ordinamento scolastico della città di Fiume.
(G.U. 5 maggio 1931, n. 103).
L'art. 239 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con
"Il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole popolari, conseguito dagli insegnanti elementari delle scuole della città di Fiume, secondo gli ordinamenti del regno di Ungheria, è considerato equipollente alla abilitazione all'insegnamento elementare conseguita secondo gli ordinamenti del regno".
All'art. 244 del testo unico predetto è aggiunto il seguente comma:
"Ai fini del precedente comma è considerato servizio provvisorio anche quello prestato nelle scuole di Fiume anteriormente all'annessione nella qualità di assistente e di supplente".
La disposizione di cui al precedente art. 2 si applica con decorrenza dal 16 settembre 1930.
[1] Abrogata dall'art. 24 del