§ 57.3.b - Legge 9 aprile 1931, n. 422.
Modificazioni degli art. 239 e 244 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.3 istruzione primaria
Data:09/04/1931
Numero:422


Sommario
Art. 1.      L'art. 239 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito dal seguente
Art. 2.      All'art. 244 del testo unico predetto è aggiunto il seguente comma
Art. 3.      La disposizione di cui al precedente art. 2 si applica con decorrenza dal 16 settembre 1930


§ 57.3.b - Legge 9 aprile 1931, n. 422. [1]

Modificazioni degli art. 239 e 244 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, per quanto concerne l'ordinamento scolastico della città di Fiume.

(G.U. 5 maggio 1931, n. 103).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 239 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, è sostituito dal seguente:

     "Il diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole popolari, conseguito dagli insegnanti elementari delle scuole della città di Fiume, secondo gli ordinamenti del regno di Ungheria, è considerato equipollente alla abilitazione all'insegnamento elementare conseguita secondo gli ordinamenti del regno".

 

          Art. 2.

     All'art. 244 del testo unico predetto è aggiunto il seguente comma:

     "Ai fini del precedente comma è considerato servizio provvisorio anche quello prestato nelle scuole di Fiume anteriormente all'annessione nella qualità di assistente e di supplente".

 

          Art. 3.

     La disposizione di cui al precedente art. 2 si applica con decorrenza dal 16 settembre 1930.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.