§ 57.2.3C - Legge 1 novembre 1972, n. 625.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:01/11/1972
Numero:625


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73 e per altre necessità straordinarie ed urgenti, è convertito in legge con le seguenti [...]


§ 57.2.3C - Legge 1 novembre 1972, n. 625. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73 e per altre necessità straordinarie e urgenti.

(G.U. 6 novembre 1972, n. 287)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 6 settembre 1972, n. 504, recante nuove norme per l'apertura dell'anno scolastico 1972-73 e per altre necessità straordinarie ed urgenti, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 3, nel primo capoverso, le parole: "nonchè da professori non di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici", sono sostituite con le seguenti: "nonchè da professori di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici";

     nel secondo capoverso, dopo le parole: "i professori", sono inserite le seguenti: "e gli insegnanti tecnico-pratici".

     All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Il servizio prestato negli anni scolastici 1971-72 e 1972-73 è valido nel ruolo della scuola media a tutti gli effetti, anche ai fini del compimento del periodo di prova";

     nell'ultimo comma, dopo le parole: "Qualora il posto occupato", sono inserite le seguenti: "dal personale di cui ai precedenti commi".

     All'articolo 6, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

     "Fermo restando quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, per le operazioni di sistemazione e di trasferimento degli attuali insegnanti incaricati abilitati relative all'anno scolastico 1973-74, sono disponibili i posti occupati alla data di approvazione della presente legge dagli insegnanti incaricati non abilitati, semprechè i posti medesimi non vengano assegnati a professori di ruolo per nomina o trasferimento".

     L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     "I posti recati in aumento nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, per le carriere di concetto ed esecutiva del personale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica sono immediatamente disponibili.

     I posti delle qualifiche iniziali saranno, peraltro, conferiti ai vincitori dei concorsi di accesso soltanto dal 1° settembre 1973.

     I posti delle stesse qualifiche iniziali, che risultino eventualmente non coperti dai vincitori dei concorsi predetti, ed i posti che si rendano, comunque, vacanti, dalla data di pubblicazione dei relativi bandi fino alla data dell'ultimo decreto di nomina dei vincitori, possono essere conferiti, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, agli idonei dei concorsi indetti, da data non anteriore al 1° gennaio 1967, ai sensi della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, e dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283.

     Il personale appartenente alle carriere dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, beneficerà una sola volta, entro il 31 dicembre 1975, per l'avanzamento alla qualifica superiore di una riduzione pari alla metà dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni".

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente articolo 8-bis:

     "A decorrere dal 1° ottobre 1972, il numero dei corsi sperimentali di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, modificata con la legge 17 dicembre 1971,n. 1156, è elevato da 600 a 700".

     L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     "All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto negli esercizi finanziari 1972 e 1973 si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per detti esercizi, nonchè, relativamente al maggior onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7 nell'esercizio 1973, valutato in lire 900 milioni, mediante riduzione, rispettivamente per 700 milioni e per 200 milioni, degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 1102 e 1104 dello stato di previsione dello stesso Ministero per il predetto esercizio 1973.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.