§ 57.2.17 – D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1236.
Riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:07/05/1948
Numero:1236


Sommario
Art. 1.      La Scuola di danza in Roma assume la denominazione di “Accademia nazionale di danza” ed ha autonomia didattica ed amministrativa
Art. 2.      All'Accademia sono preposti, per la parte amministrativa, il presidente ed un Consiglio di amministrazione; per la parte didattica e disciplinare la direttrice ed il [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      Il Consiglio di amministrazione è composto
Art. 4.      Al Consiglio di amministrazione spettano il govemo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Accademia
Art. 5.      Il presidente provvede al buon andamento amministrativo dell'Accademia, e sottopone all'approvazione del Ministero il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo
Art. 6.      La direttrice è assunta in seguito a pubblico concorso per titoli, secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento dell'istruzione artistica
Art. 7.      Le cattedre e i ruoli organici del personale insegnante sono stabiliti nella tabella allegata al presente decreto e firmata dal Ministro proponente e dal Ministro per il [...]
Art. 8.      Il personale del corso di perfezionamento è composto da: un insegnante di composizione della danza classica; un insegnante di composizione del balletto accademico; un [...]
Art. 9.      La cattedra di composizione della danza comporta un orario settimanale di dodici ore
Art. 9 bis. 
Art. 10.      Per le spese di fitto dei locali, arredamento, illuminazione, riscaldamento, posta, telefono, cancelleria, personale di servizio e giornaliero e servizi vari, a [...]
Art. 11.      Il Collegio dei professori, presieduto dalla direttrice, è composto dai docenti del corso normale e del corso di perfezionamento
Art. 13.      Spetta al Ministro per la pubblica istruzione stabilire gli orari dei corsi, i programmi degli esami che occorre superare per l'ammissione all'Accademia nonché di quelli [...]
Art. 14.      Le tasse scolastiche del corso normale dell'Accademia nazionale di danza edel relativo corso di perfezionamento saranno determinate con legge a parte. Esse saranno [...]
Art. 15.      Nessuna scuola di danza o di ballo, all'infuori di quelle governative, può assumere o conservare la denominazione di Accademia
Art. 16.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, potranno essere pareggiate all'Accademia nazionale di danza le scuole [...]
Art. 17.      Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per le spese dell'Accademia d'arte drammatica e dell'annessa [...]
Art. 18.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge
Art. 19.      Nella prima applicazione del presente decreto legislativo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'attuale direttrice incaricata della scuola [...]
Art. 20.      Rimangono in vigore le disposizioni che non siano in contrasto con quelle del presente decreto


§ 57.2.17 – D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1236. [1]

Riordinamento della Scuola nazionale di danza in Roma.

(G.U. 18 ottobre 1948, n. 243).

 

     Art. 1.

     La Scuola di danza in Roma assume la denominazione di “Accademia nazionale di danza” ed ha autonomia didattica ed amministrativa.

     Essa comprende un corso normale di otto anni per alunne, con il fine di formare danzatrici, ed un corso di perfezionamento della durata di tre anni per alunni di ambo i sessi, per la formazione di solisti, insegnanti, coreografi e compositori di danza.

 

          Art. 2.

     All'Accademia sono preposti, per la parte amministrativa, il presidente ed un Consiglio di amministrazione; per la parte didattica e disciplinare la direttrice ed il Collegio dei professori. L'adozione di provvedimenti di carattere didattico che abbiano rilevanza amministrativa è però subordinata all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 2 bis. [2]

     Il presidente dell'Accademia è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione; dura in carica due anni e può essere confermato.

 

          Art. 3.

     Il Consiglio di amministrazione è composto:

     a) dal presidente, che lo presiede [3];

     b) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

     c) da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo);

     d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

     e) dalla direttrice;

     f) da due rappresentanti del Collegio dei professori.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica due anni e può essere confermato.

     Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio d'amministrazione sono gratuite.

 

          Art. 4.

     Al Consiglio di amministrazione spettano il govemo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Accademia.

     Il Consiglio d'amministrazione delibera sul bilancio preventivo non oltre il 15 giugno di ogni anno.

     L'anno finanziario dell'Accademia decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

     Il Consiglio d'amministrazione delibera sul rendiconto consuntivo non oltre il 30 settembre.

     I bilanci dell'Accademia nazionale di danza devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio d'amministrazione. Il consuntivo sarà trasmesso, per competenza, alla Corte dei conti, tramite la Ragioneria centrale [4].

 

          Art. 5.

     Il presidente provvede al buon andamento amministrativo dell'Accademia, e sottopone all'approvazione del Ministero il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo [5].

     Tutti gli ordinativi di spese e relative fatture riguardanti l'Accademia debbono recare il visto del presidente e, in caso di suo impedimento o di assenza, di un membro del Consiglio di amministrazione all'uopo delegato annualmente dal presidente medesimo.

     Il Consiglio di amministrazione, su proposta della direttrice e secondo le disponibilità del bilancio, assume il personale salariato temporaneo indispensabile per il funzionamento dei servizi dell'Accademia.

 

          Art. 6.

     La direttrice è assunta in seguito a pubblico concorso per titoli, secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento dell'istruzione artistica.

     La direttrice dell'Accademia nazionale di danza, oltre i requisiti previsti dal suddetto regolamento, deve essere compositrice di danza di riconosciuto valore.

     Quando manca il titolare del posto di direttrice, il Ministro su proposta del consiglio di amministrazione, può affidare per incarico temporaneo l'ufficio di direttrice ad uno degli insegnanti [6].

     La direttrice è responsabile dell'andamento didattico e disciplinare dell'Accademia, e ne fa relazione annualmente al Presidente, che la trasmette al Ministero della pubblica istruzione [7].

     In caso di assenza o di impedimento, le funzioni didattiche e disciplinari della direttrice sono esercitate dall'insegnante che la direttrice stessa ha, all'inizio dell'anno scolastico, designato a sostituirla.

     La direttrice, sentito il Collegio dei professori, stabilisce lo svolgimento dei programmi d'insegnamento e l'orario e provvede alla designazione dei professori incaricati secondo le disposizioni vigenti.

 

          Art. 7.

     Le cattedre e i ruoli organici del personale insegnante sono stabiliti nella tabella allegata al presente decreto e firmata dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro.

     Le nomine sono conferite mediante concorso per titoli e per esami consistenti in una prova teorica, secondo le norme da stabilirsi con regolamento [8].

     Gli insegnanti conseguono la nomina definitiva dopo un triennio di prova.

     (Omissis) [9].

     Per gli altri insegnamenti e per l'ufficio di pianista accompagnatore si provvederà con comandi o incarichi conferiti dal Ministero per la pubblica istruzione e retribuiti secondo le norme stabilite per gli Istituti d'istruzione musicale, la cui spesa graverà sul capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione relativo alle retribuzioni per supplenze e incarichi di insegnamento artistico [10].

     Ai fini della retribuzione gli incarichi di insegnamento di teoria della danza, di storia della danza e del costume e di storia dell'arte sono equiparati al grado 8°, l'ufficio di pianista accompagnatore al grado 9° [11].

 

          Art. 8.

     Il personale del corso di perfezionamento è composto da: un insegnante di composizione della danza classica; un insegnante di composizione del balletto accademico; un insegnante di tecnica della danza; un pianista.

     Il personale di cui al comma precedente è scelto dal Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tal genere di contratti. Quando la scelta cada sulla direttrice o su insegnanti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale [12].

     In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo) [13].

 

          Art. 9.

     La cattedra di composizione della danza comporta un orario settimanale di dodici ore.

     Le titolari della tecnica della danza, per esigenze didattiche, sono tenute ad effettuare, oltre il prescritto orario regolamentare di insegnamento di dodici ore, altre dodici ore settimanali, d'obbligo di assistenza, retribuite nella misura stabilita con l'art. 5 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 595.

     Per l'insegnamento della composizione della danza e della tecnica della danza può essere assunta per ciascuna cattedra, in aggiunta alla titolare, una incaricata.

     Gli incarichi vengono conferiti dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione. Le incaricate sono tenute a prestare la loro opera anche in qualità di assistenti e le ore prestate in tale qualità saranno retribuite nella misura prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 595, in proporzione alle ore effettivamente prestate, le quali non potranno superare le dodici settimanali [14].

     Qualora ricorra il caso di prestazione relativa alla sola assistenza l'orario d'obbligo è stabilito in diciotto ore settimanali.

     I pianisti accompagnatori sono tenuti a prestare la loro opera per dodici ore settimanali e su richiesta della direttrice per altre ore, non superiori alle dodici settimanali retribuite nella misura stabilita con l'art. 5 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 595.

     Il Consiglio di amministrazione può concedere annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio derivanti da eventuali proventi speciali dell'Accademia e subordinatamente all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, al personale direttivo ed insegnante assegni speciali nel caso in cui la direttrice e le insegnanti abbiano svolto insegnamenti non conferiti per incarico o scritturazioni e che richiedano singolare perizia.

 

          Art. 9 bis. [15]

     Per l'espletamento dei servizi di segreteria ed economato sono assegnati all'Accademia dal Ministero della pubblica istruzione due funzionari del ruolo dei segretari dell'Accademia di belle arti ovvero delle Sopraintendenze alle antichità e belle arti. Uno di essi avrà l'incarico di economo.

 

          Art. 10.

     Per le spese di fitto dei locali, arredamento, illuminazione, riscaldamento, posta, telefono, cancelleria, personale di servizio e giornaliero e servizi vari, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, viene assegnato all'Accademia di danza un contributo annuo di lire 1.500.000.

     Per le spese relative al saggio annuale ed alle assegnazioni delle borse di studio stabilite in numero di quindici, complessivamente per i tre anni di corso, per ciascun esercizio finanziario nonché per le retribuzioni degli insegnanti nel corso di perfezionamento sarà provveduto con apposite sovvenzioni concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) [16].

 

          Art. 11.

     Il Collegio dei professori, presieduto dalla direttrice, è composto dai docenti del corso normale e del corso di perfezionamento.

     Esso tratterà i problemi che rivestono un interesse didattico o disciplinare.

     Gli altri problemi saranno esaminati, sotto la presidenza della direttrice, dai Consigli dei professori distintamente per il corso normale ed il corso di perfezionamento.

     12. È fatto obbligo a tutte le allieve dei corsi normali dell'Accademia nazionale di danza di frequentare scuole medie inferiori o superiori.

     Le giovanette che già frequentano scuole pubbliche o pareggiate, o che studiano privatamente possono ottenere l'iscrizione ad anni successivi al 1° a seconda degli anni di scuola media già superati.

     Presso tali scuole esse saranno esentate dalla frequenza dei corsi di educazione fisica e dai relativi esami.

     Presso l'Accademia nazionale di danza vengono impartite lezioni delle seguenti materie artistiche e culturali:

     Corso normale (otto anni)

     Inferiore (3 anni):

     tecnica della danza.

     Medio (3 anni):

     tecnica della danza;

     composizione della danza;

     solfeggio;

     storia dell'arte, 5° e 6° anno;

     storia della musica, 5° e 6° anno.

     Superiore (2 anni):

     tecnica della danza;

     composizione della danza;

     storia della danza;

     storia dell'arte;

     storia della musica;

     solfeggio.

     Corso di perfezionamento (tre anni)

     Tecnica della danza.

     Composizione della danza.

     Teoria della danza.

     Storia dell'arte.

     Storia della musica.

     Storia della danza e del costume.

     Pianoforte (facoltativo).

 

          Art. 13.

     Spetta al Ministro per la pubblica istruzione stabilire gli orari dei corsi, i programmi degli esami che occorre superare per l'ammissione all'Accademia nonché di quelli finali del corso normale e del corso di perfezionamento a norma delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 14.

     Le tasse scolastiche del corso normale dell'Accademia nazionale di danza edel relativo corso di perfezionamento saranno determinate con legge a parte. Esse saranno versate all'Erario secondo le norme vigenti per gli Istituti di istruzione artistica.

     L'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche per i corsi normali è regolato dalle norme vigenti in materia. Gli allievi di nazionalità straniera sono tenuti al pagamento delle tasse.

 

          Art. 15.

     Nessuna scuola di danza o di ballo, all'infuori di quelle governative, può assumere o conservare la denominazione di Accademia.

 

          Art. 16.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, potranno essere pareggiate all'Accademia nazionale di danza le scuole di danza che si conformeranno sostanzialmente, per l'insegnamento delle varie discipline, per la durata dei corsi e per l'ordinamento interno, a quanto è prescritto per l'Accademia nazionale di danza.

     I diplomi e gli attestati rilasciati da tali scuole saranno parificati a tutti gli effetti ai corrispondenti titoli rilasciati dall'Accademia nazionale di danza.

     Un'apposita Commissione ministeriale, composta di tre membri, uno dei quali scelto tra il personale artistico dell'Accademia nazionale di danza, procederà all'accertamento dei requisiti voluti per il pareggiamento e delle condizioni degli istituti.

     Assisterà la Commissione un funzionario amministrativo addetto ai servizi della Direzione generale delle antichità e belle arti.

     Gli esami nelle scuole di danza pareggiate sono presieduti da un commissario di nomina ministeriale.

     Le spese di viaggio e le indennità per i commissari e per il funzionario amministrativo di cui ai comma precedenti, determinate in base alle disposizioni vigenti per il similare personale che si reca presso gli istituti musicali pareggiati, graveranno a carico dell'ente che provvede al mantenimento della scuola.

 

          Art. 17.

     Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per le spese dell'Accademia d'arte drammatica e dell'annessa scuola di danza verrà diminuito della somma a quest'ultima assegnata, la quale sarà devoluta ad altro apposito capitolo intestato all'Accademia nazionale di danza.

 

          Art. 18.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

     DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 19.

     Nella prima applicazione del presente decreto legislativo a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'attuale direttrice incaricata della scuola di danza assume, ad ogni effetto di legge, la qualifica di direttrice di ruolo dell'Accademia di danza ed è inquadrata al posto di grado 5°, gruppo A della annessa tabella organica.

 

          Art. 20.

     Rimangono in vigore le disposizioni che non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

 

 

Tabella

     Ruolo organico dell'Accademia nazionale di danza

     Numero dei posti 1 - qualifica: direttrice - gruppo A, grado 5° .

     Numero dei posti 1 - qualifica: insegnante di composizione della danza - gruppo A, grado 7° .

     Numero dei posti 2 - qualifica: insegnanti di tecnica della danza - gruppo A, grado 8° .


[1] Ratificato, con modificazioni, dalla L. 4 gennaio 1951, n. 28.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. 4 gennaio 1951, n. 28.

[3] Lettera così modificata dall' art. 1 della L. 4 gennaio 1951, n. 28.

[4] Comma così modificato dalla L. 4 gennaio 1951, n. 28.

[5] Comma così modificato dalla L. 4 gennaio 1951, n. 28.

[6] Comma così modificato dalla L. 4 gennaio 1951, n. 28.

[7] Comma così modificato dalla L. 4 gennaio 1951, n. 28.

[8] Comma così modificato dalla L. 4 gennaio 1951, n. 28.

[9] Comma aggiunto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 28 e ora abrogato dall'art. 56 della L. 20 maggio 1982, n. 270.

[10] Comma così modificato dalla L. 4 gennaio 1951, n. 28.

[11] Comma sostituito dalla L. 4 gennaio 1951, n. 28 e ora così modificato dall'art. 56 della L. 20 maggio 1982, n. 270.

[12] Comma così sostituito dalla L. 4 gennaio 1951, n. 28.

[13] Comma aggiunto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 28.

[14] Comma così modificato dalla L. 4 gennaio 1951, n. 28.

[15] Articolo aggiunto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 28.

[16] Comma così modificato dalla L. 4 gennaio 1951, n. 28.