Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.1 disciplina generale |
Data: | 12/03/1968 |
Numero: | 288 |
Sommario |
Art. 1. Il primo capoverso del primo comma dell'art. 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è così modificato: |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 9 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. Il primo comma dell'art. 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, è sostituito dal seguente: |
§ 57.1.88 - Legge 12 marzo 1968, n. 288.
Modificazioni agli articoli 8, 9 e 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, concernente l'ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali.
(G.U. 4 aprile 1968, n. 88)
Il primo capoverso del primo comma dell'art. 8 della
"Gli insegnanti che, entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali, sono assunti nei ruoli dello Stato, sempre che ne facciano domanda e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti".
Il primo comma dell'art. 9 della
"Gli insegnanti abilitati che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno tre anni di servizio nelle scuole secondarie dei convitti nazionali possono ottenere a domanda l'inquadramento nel ruolo dei professori della scuola media dei convitti nazionali, secondo le norme della presente legge ed in relazione al numero delle cattedre disponibili, per le materie di insegnamento dei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell'art. 4 del
Il primo comma dell'art. 11 della
"Gli insegnanti non abilitati in possesso del prescritto titolo di studio che entro l'anno scolastico 1966-67 compiano almeno 4 anni di servizio nelle scuole dei convitti nazionali, saranno trattenuti in servizio come incaricati e potranno godere dei benefici di cui agli articoli 9 e 10 se nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento".