§ 57.1.58 - D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190.
Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:06/03/2001
Numero:190


Sommario
Art. 1.  Funzioni degli Istituti regionali di ricerca educativa
Art. 2.  Organi
Art. 3.  Presidente
Art. 4.  Consiglio di amministrazione
Art. 5.  Direttore
Art. 6.  Consulenza tecnico-scientifica
Art. 7.  Verifiche di regolarità amministrativa e contabile
Art. 8.  Regolamento interno
Art. 9.  Conferenza nazionale dei presidenti
Art. 10.  Personale
Art. 11.  Risorse finanziarie
Art. 12.  Vigilanza
Art. 13.  I.R.R.E. del Friuli-Venezia Giulia
Art. 14.  Norme transitorie e finali
Art. 15.  Abrogazioni


§ 57.1.58 - D.P.R. 6 marzo 2001, n. 190. [1]

Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

(G.U. 23 maggio 2001, n. 118)

 

     Art. 1. Funzioni degli Istituti regionali di ricerca educativa

     1. Gli Istituti regionali di ricerca educativa, di seguito denominati: "I.R.R.E.", sono enti strumentali dell'amministrazione della pubblica istruzione, dotati di personalità giuridica e autonomia amministrativa e contabile, a norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     2. Gli I.R.R.E., nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, tenendo anche conto delle esigenze delle comunità e degli enti locali e delle regioni, svolgono funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi, nonché agli uffici dell'amministrazione, anche di livello sub regionale. Tali funzioni si esplicano in attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola, per lo svolgimento delle quali gli I.R.R.E. si coordinano con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e le altre agenzie formative.

     3. Gli I.R.R.E. supportano l'autonomia delle istituzioni scolastiche in modo particolare mediante:

     a) collaborazioni e partecipazione attiva alla progettazione e attuazione di programmi di ricerca educativa e della relativa sperimentazione in tutti gli ambiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, anche con riguardo alle problematiche concernenti le minoranze linguistiche, l'immigrazione, l'integrazione dei soggetti svantaggiati, l'integrazione europea, l'educazione degli adulti e la prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica;

     b) collaborazioni alla costruzione di percorsi formativi per il personale della scuola coerenti con le scelte di programmazione dell'offerta formativa;

     c) selezione, individuazione e comunicazione alle scuole di particolari progetti formativi cui le stesse possono partecipare in Italia e all'estero;

     d) partecipazione e collaborazione per l'attivazione di un sistema di scambio di documentazione tra le istituzioni scolastiche;

     e) collaborazione all'elaborazione di proposte per l'innovazione degli ordinamenti didattici a norma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

     f) approfondimento degli obiettivi formativi e delle competenze connesse con i diversi curricoli ai fini dell'innovazione metodologica e disciplinare.

     4. Gli I.R.R.E. si coordinano e collaborano con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione, al fine di favorire la diffusione delle metodologie e delle pratiche di valutazione e di autovalutazione.

     5. Gli I.R.R.E., per il raggiungimento dei fini istituzionali, possono avvalersi anche delle competenze degli ispettori tecnici.

 

          Art. 2. Organi

     1. Gli I.R.R.E. sono dotati dei seguenti organi:

     a) presidente;

     b) consiglio di amministrazione;

     c) comitato tecnico-scientifico;

     d) collegio dei revisori.

 

          Art. 3. Presidente

     1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nella prima seduta nell'ambito dei propri membri.

     2. Il presidente rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

     3. Il presidente, nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici regionali e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, formula le proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del programma annuale dell'I.R.R.E. e della determinazione degli indirizzi generali della gestione.

     6. Il presidente, inoltre, formula al consiglio di amministrazione la proposta per il conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

 

          Art. 4. Consiglio di amministrazione

     1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e ciascuno dei suoi componenti può essere confermato, una sola volta, per un altro triennio. Esso è composto da cinque membri, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, di cui uno su designazione del medesimo dirigente, uno su designazione delle università aventi sede presso la regione, due del consiglio scolastico regionale ed uno della regione. Ciascuna nomina è corredata da un curriculum diffuso sulle esperienze gestionali, pedagogiche e scientifiche dell'interessato. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente.

     2. Il consiglio di amministrazione, per l'attuazione delle finalità dell'I.R.R.E.:

     a) approva annualmente il programma di ricerca;

     b) determina gli indirizzi generali della gestione;

     c) delibera il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali variazioni;

     d) conferisce l'incarico di direttore sulla base di criteri preventivamente deliberati;

     e) valuta l'attività amministrativa del direttore, sulla base di criteri preventivamente deliberati, anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;

     f) valuta annualmente, sentito il comitato tecnico-scientifico, l'attuazione del programma di ricerca, nonché i risultati di essa, attraverso indicatori predeterminati;

     g) nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di consulenza scientifica di cui all'articolo 6.

     3. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il consiglio stabilisce le modalità operative del controllo strategico. Sulla base delle risultanze del controllo strategico il consiglio:

     a) individua le cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi;

     b) delibera i necessari interventi correttivi;

     c) valuta le eventuali responsabilità del direttore, adottando le conseguenti determinazioni.

     4. Il consiglio si riunisce per l'approvazione del programma annuale e per deliberare il bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo; si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia richiesto da tre componenti.

 

          Art. 5. Direttore

     1. L'incarico di direttore è conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di competenze amministrative e di organizzazione del lavoro pertinenti con le finalità specifiche dell'istituto, nonché di una sperimentata conoscenza del sistema scolastico. Esso può essere conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ovvero a estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo.

     2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, è responsabile del funzionamento complessivo dell'I.R.R.E., dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:

     a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone altresì il conto consuntivo;

     b) assicura le condizioni per la più efficace attuazione dei progetti e delle attività previste nel programma;

     c) adotta gli atti di organizzazione degli ufficiprevisti dal regolamento interno ed assegna il relativo personale;

     d) stipula i contratti di prestazione d'opera necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento interno;

     e) cura l'applicazione del regolamento interno;

     f) predispone una relazione sull'attuazione del programma annuale e sui risultati raggiunti.

     3. Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione è esclusa quando il consiglio ne valuta l'attività.

     4. Il trattamento economico spettante al direttore è stabilito nel contratto individuale di lavoro, previa delibera del consiglio di amministrazione, sulla base di quello previsto per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni pubbliche.

     5. L'incarico è revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.

 

          Art. 6. Consulenza tecnico-scientifica

     1. Il comitato tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del programma e per la valutazione delle attività scientifiche. Il comitato fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal consiglio di amministrazione e dal direttore; esso dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

     2. Il comitato è composto da cinque membri, scelti tra professori universitari ed esperti del settore, di elevata qualificazione; esso designa, al suo interno, un coordinatore scegliendolo tra i professori universitari.

     3. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato tecnico-scientifico, può istituire altri organismi di consulenza tecnico-scientifica, individuali o collegiali, composti da non più di tre membri, in relazione a motivate esigenze connesse allo sviluppo di singoli progetti e ad attività o gruppi di progetti ed attività. Essi restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di amministrazione. Tale durata non può comunque superare quella del consiglio di amministrazione che li ha istituiti.

 

          Art. 7. Verifiche di regolarità amministrativa e contabile

     1. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile da effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate ad un collegio di tre revisori iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali due designati dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di presidente. Le predette amministrazioni designano, altresì, ciascuna un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti effettivi del collegio, da esse designati. Il collegio dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

 

          Art. 8. Regolamento interno

     1. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, adotta, su proposta del direttore, il regolamento interno dell'I.R.R.E., che deve essere approvato dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dal Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento si intende approvato ove i predetti Ministeri non formulino rilievi entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

     2. Il regolamento interno definisce tra l'altro:

     a) l'organizzazione dell'attività dell'istituto, le competenze degli uffici e dei servizi e i criteri per l'assegnazione del relativo personale;

     b) l'eventuale articolazione organizzativa a livello sub regionale in relazione alle esigenze connesse con l'attività di supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro reti e consorzi;

     c) i criteri per la scelta dei destinatari dei contratti di prestazione d'opera;

     d) i criteri della gestione e le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie in modo da assicurare la rapidità, l'efficienza e la regolarità nell'erogazione della spesa e l'equilibrio finanziario del bilancio, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile degli enti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

 

          Art. 9. Conferenza nazionale dei presidenti

     1. Al fine di assicurare strategie unitarie di intervento a livello nazionale è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, la Conferenza nazionale dei presidenti degli I.R.R.E. presieduta dal Ministro o da un suo delegato. Alla Conferenza possono partecipare i direttori degli I.R.R.E ed i presidenti e i direttori dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione e dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, nonché rappresentanti delle regioni quando si trattino argomenti di interesse comune.

 

          Art. 10. Personale

     1. A ciascun I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di appartenenza, è assegnato un contingente di personale docente e dirigente della scuola, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, da collocare in posizione di comando. I comandi hanno, di norma, durata coincidente con quella delle attività cui sono riferiti; non possono comunque protrarsi oltre un triennio. Essi vengono disposti con atto del dirigente preposto all'ufficio scolastico della regione in cui ha sede la scuola di titolarità, previe apposite selezioni per titoli, integrate da un colloquio, attivate presso ciascun I.R.R.E., sulla base di uno schema tipo di bando adottato dal Ministero della pubblica istruzione. Sono valutati titoli ed esperienze professionali strettamente attinenti ai compiti degli I.R.R.E. con particolare riferimento alle metodologie ed alle tecniche della ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e in quello della formazione del personale della scuola. Sono comunque valutate le esperienze maturate presso gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

     2. Ciascun I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di appartenenza, inoltre, è dotato di un contingente stabile di personale, con compiti organizzativi e di supporto scientifico e amministrativi, determinato con il decreto di cui al comma 1. Tale personale è reclutato tra il personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola previe apposite selezioni, indette presso ciascun I.R.R.E. secondo le modalità di cui al comma 1.

     3. L'assegnazione all'I.R.R.E. del personale di cui al comma 2, per la durata di cinque anni, rinnovabile, comporta il collocamento in posizione di fuori ruolo. Nelle dotazioni organiche del predetto personale sono indisponibili, ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo indeterminato, un numero di posti corrispondente a quello dei collocamenti fuori ruolo di cui al presente comma. Il personale collocato fuori ruolo può essere restituito nel ruolo di provenienza, prima della scadenza del termine, a domanda ovvero d'ufficio, per gravi e documentate ragioni, con deliberazione del consiglio di amministrazione da adottarsi su proposta del direttore. Al momento del rientro il personale può scegliere tra le sedi disponibili.

     4. Il servizio prestato presso gli I.R.R.E. è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

     5. Gli I.R.R.E., per la realizzazione di specifici progetti cui non possono fare fronte con personale in servizio, possono stipulare con esperti contratti di prestazione d'opera. Gli oneri per tali contratti sono a carico delle risorse destinate ai progetti medesimi.

 

          Art. 11. Risorse finanziarie

     1. Le risorse finanziarie sono costituite da:

     a) il contributo assegnato dall'amministrazione della pubblica istruzione, determinato annualmente, comprensivo di un contributo generale e di contributi finalizzati al finanziamento di specifici progetti;

     b) eventuali erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;

     c) eventuali proventi derivanti dalla gestione delle attività.

 

          Art. 12. Vigilanza

     1. I bilanci preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività svolta dall'I.R.R.E., sono trasmessi al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale per l'approvazione, nonché al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

     2. I suddetti documenti contabili si intendono approvati ove il dirigente di cui al comma 1 non formuli rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

 

          Art. 13. I.R.R.E. del Friuli-Venezia Giulia

     1. Nell'ambito dell'I.R.R.E. del Friuli-Venezia Giulia, con il regolamento di cui all'articolo 8, è istituito, senza ulteriori oneri, un apposito ufficio con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena.

 

          Art. 14. Norme transitorie e finali

     1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, qualora all'atto della designazione dei membri del consiglio di amministrazione, il consiglio scolastico regionale non sia ancora costituito, le designazioni di competenza di quest'ultimo organo sono effettuate, rispettivamente, dal dirigente dell'Ufficio scolastico Regionale e dalla Regione.

     2. Tutto il personale comandato presso il corrispondente Istituto regionale di ricerca sperimentazione e aggiornamento educativo, di seguito denominato I.R.R.S.A.E., alla data di entrata in vigore del presente regolamento è confermato fino all'espletamento della prima selezione da indire, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, entro centottanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell'I.R.R.E. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, può partecipare alla prima selezione anche il personale amministrativo non appartenente al comparto scuola comandato in servizio presso l'I.R.R.S.A.E. alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     3. Fino alla data di adozione del regolamento di cui all'articolo 8, continuano ad applicarsi le procedure amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente ordinamento. Sono consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte al periodo transitorio.

     4. Il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori di ciascun I.R.R.S.A.E. restano in carica fino all'insediamento rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei ciascun I.R.R.E., che deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il segretario di ciascun I.R.R.S.A.E. resta in carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del direttore dell'I.R.R.E., che deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui sono individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale deliberazione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal suo insediamento.

     5. Il compenso da corrispondere ai componenti degli organi degli I.R.R.E. è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     6. Resta fermo per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il disposto di cui all'articolo 21, comma 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

     7. L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

          Art. 15. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le disposizioni relative agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi contenute negli articoli da 287 a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

 


[1] Abrogato dall'art. 8 del D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.