§ 57.1.49 - D.M. 9 agosto 1999, n. 323.
Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.1 disciplina generale
Data:09/08/1999
Numero:323


Sommario
Art. 1.  Adempimento dell'obbligo scolastico
Art. 2.  Adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni in situazione di handicap
Art. 3.  Iniziative nella scuola media
Art. 4.  Formazione e orientamento nella scuola secondaria superiore
Art. 5.  Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore
Art. 6.  Interazione fra istruzione e formazione professionale
Art. 7.  Iniziative sperimentali tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale
Art. 8.  Flessibilità organizzativa e curricolare nella fase di transizione al riconoscimento dell'autonomia
Art. 9.  Certificazione
Art. 10.  Informazione e monitoraggio
Art. 11.  Formazione del personale della scuola
Art. 12.  Finanziamenti


§ 57.1.49 - D.M. 9 agosto 1999, n. 323.

Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione

(G.U. 16 settembre 1999, n. 218)

 

     Art. 1. Adempimento dell'obbligo scolastico

     1. Al fine di migliorare la qualità del livello di istruzione dei giovani, adeguandolo agli standard europei, e di prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando le capacità di scelta degli alunni, l'obbligo di istruzione è elevato a nove anni in prima applicazione.

     2. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari, medie e il primo anno delle scuole secondarie superiori, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme di cui alla parte seconda, titolo secondo, capo primo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

     3. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l'abbia conseguita è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico.

     4. L'istruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore. Per l'iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi genere.

 

          Art. 2. Adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni in situazione di handicap

     1. I giovani in situazione di handicap sono soggetti all'obbligo scolastico per nove anni. E' consentito, a norma dell'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1994, il completamento dell'obbligo di istruzione anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.

     2. Per favorire l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, anche nella scuola secondaria superiore, si applicano, con i necessari adattamenti, le disposizioni già vigenti in materia nella scuola dell'obbligo, anche in relazione alla formazione delle classi. La domanda di iscrizione è corredata dalla presentazione del piano educativo individualizzato svolto e della sua ultima verifica.

     3. Al termine dell'assolvimento dell'obbligo a ciascun alunno viene rilasciata la certificazione delle conoscenze maturate, delle capacità e delle competenze acquisite in relazione al piano educativo individualizzato.

     4. Le istituzioni scolastiche per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 9/1999, programmano e realizzano, anche in collaborazione con le strutture della formazione professionale delle regioni, mediante accordi, l'azione formativa del primo anno della scuola secondaria superiore, anche con interventi di didattica orientativa e di organizzazione modulare dei curriculi, finalizzati a:

     1) motivare, guidare e sostenere la prosecuzione del percorso scolastico negli istituti della scuola secondaria di secondo grado, nella prospettiva del conseguimento della qualifica professionale e/o del diploma, da parte degli allievi che ne abbiano le potenzialità;

     2) motivare, guidare e sostenere, in un contesto integrato, percorsi educativi individualizzati.

     5. Nel quadro delle iniziative previste dal successivo articolo 6 e sulla base di intese tra l'amministrazione scolastica periferica e le regioni o gli enti locali competenti, per la progettazione e la realizzazione dei percorsi integrati istruzione-formazione di cui al precedente comma, si attuano appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, tenuto conto delle specifiche esigenze formative degli alunni in situazione di handicap.

     6. Per l'attivazione, la realizzazione e la gestione delle iniziative, di cui al comma precedente, in favore dell'integrazione degli allievi in situazione di handicap, sono utilizzate anche le somme stanziate al comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 9 del 20 gennaio 1999.

 

          Art. 3. Iniziative nella scuola media

     1. La scuola media contribuisce, nel quadro delle sue finalità istituzionali, al perseguimento degli obiettivi indicati dalla legge sull'elevamento dell'obbligo, potenziando le valenze orientative delle discipline e le iniziative volte a consentire agli alunni scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita.

     2. Nei tre anni della scuola media, coerentemente a quanto richiamato nel precedente comma, la formazione orientativa si realizza anche attraverso attività a carattere trasversale, con il concorso di più discipline, finalizzate a promuovere capacità di lavoro in comune e a sviluppare la conoscenza critica dei principali temi del contesto culturale contemporaneo. In sede di programmazione delle attività, si tiene conto delle specifiche esigenze degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà.

     3. Nel terzo anno, in particolare, il consiglio di classe, programma e realizza interventi diretti a consolidare le conoscenze disciplinari di base e a rinforzare le capacità e le competenze, per favorire il successo formativo e per mettere lo studente in condizione di compiere scelte adeguate ai propri interessi e alle proprie potenzialità.

     4. La programmazione curricolare, può prevedere, nell'ambito delle possibili compensazioni tra le discipline fino ad un massimo del 15% di ciascuna di esse, moduli che presentino le caratteristiche essenziali degli indirizzi delle scuole secondarie superiori, anche con il concorso dei docenti delle scuole secondarie superiori collegate in rete con la scuola media.

     5. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso i consigli di classe, promuovono le iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali presenti nel territorio, a sostegno delle scelte, relative al percorso formativo successivo, e attivano i necessari rapporti con i genitori per un loro coinvolgimento nel processo di orientamento. A tal fine vengono organizzati incontri annuali degli alunni e dei loro genitori con gli organi competenti operanti sul territorio.

 

          Art. 4. Formazione e orientamento nella scuola secondaria superiore

     1. L'elevamento dell'obbligo nel primo anno di scuola secondaria superiore, che conserva l'attuale ordinamento, richiede una gestione flessibile del curricolo da realizzare nell'ambito di quanto previsto dal successivo articolo 8. La programmazione e la realizzazione dell'attività didattica sono finalizzate al successo formativo, da perseguire anche con iniziative di riorientamento verso percorsi formativi diversi da quelli scelti, compresi quelli offerti dalla formazione professionale.

     2. Le istituzioni scolastiche, per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, programmano e realizzano l'azione formativa del primo anno dei diversi indirizzi di scuola secondaria superiore con modalità organizzative e didattiche volte a:

     a) motivare tutti gli allievi, favorendone l'esercizio del senso critico anche attraverso apposite iniziative formative sui principali temi della cultura, della società e della scienza contemporanee;

     b) verificare la coerenza tra l'indirizzo scelto e le potenzialità e le attitudini individuali al fine di confermare e rafforzare le scelte effettuate o di individuare possibili percorsi alternativi;

     c) sostenere sul piano didattico gli allievi orientati a passare ad altro indirizzo di scuola secondaria superiore;

     d) promuovere condizioni favorevoli, anche attraverso una adeguata personalizzazione del curricolo, al pieno sviluppo delle potenzialità educative degli alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà;

     e) realizzare percorsi mirati per gli allievi orientati ad uscire dal sistema scolastico.

     3. Le istituzioni scolastiche, in particolare, promuovono iniziative di:

     a) accoglienza, analisi delle competenze, consolidamento delle scelte o riorientamento, da realizzare anche attraverso il ricorso a progetti e materiali strutturati adottati o prodotti dai docenti;

     b) agevolazione del passaggio ad altri indirizzi di scuola secondaria superiore attraverso specifiche attività didattiche, da realizzare anche in collaborazione con le scuole destinatarie dei passaggi;

     c) predisposizione di percorsi integrati, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche in materia di certificazione delle attività svolte, da realizzare attraverso la stipula di convenzioni anche con enti di formazione professionale riconosciuti.

     4. Al fine di realizzare le attività sopra indicate, le istituzioni scolastiche ne programmano l'effettuazione prevedendo inoltre, nella seconda parte dell'anno scolastico, la predisposizione delle iniziative finalizzate al passaggio ad altro indirizzo, al sistema della formazione professionale e allo svolgimento dell'attività di apprendistato.

 

          Art. 5. Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore

     1. Al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro, anche di ordine diverso, vengono progettati e realizzati - nel corso del primo e/o del secondo anno della scuola secondaria superiore - interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie al passaggio.

     2. Gli interventi didattici integrativi sono progettati con il concorso dei docenti dell'indirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono di norma, nel corso di studi frequentato. In particolare sono coprogettati moduli di raccordo sulle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza, al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il consiglio di classe dello studente che chiede il passaggio individua:

     a) le discipline da seguire, sulle quali sarà espressa una valutazione in sede di scrutinio finale, con eventuale progettazione di moduli formativi coerenti con il nuovo percorso;

     b) le discipline che non sono oggetto di valutazione nello scrutinio finale;

     c) i moduli di raccordo per le discipline presenti soltanto nell'indirizzo di destinazione; le discipline in questione sono oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale a cui partecipano, limitatamente agli allievi coinvolti e a pieno titolo, i docenti che hanno svolto i moduli di raccordo.

     3. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo un colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994.

 

          Art. 6. Interazione fra istruzione e formazione professionale

     1. Le istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento dell'obbligo e della sua certificazione - al fine di potenziare le capacità di scelta dello studente e di consentire, a conclusione dell'obbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema di istruzione a quello della formazione professionale - progettano e realizzano nel corso del primo anno di istruzione secondaria superiore, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con i centri di formazione professionale riconosciuti. Gli interventi predetti potranno svolgersi anche sulla base di eventuali intese tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni che ne facciano richiesta. Tali interventi, nel rispetto delle norme attuative dell'autonomia, sono finalizzati ad offrire allo studente, i cui genitori ne facciano richiesta, strumenti di conoscenza e di orientamento tra le diverse opportunità formative, incluse quelle del sistema della formazione professionale e sono progettati, non oltre i primi due mesi dell'anno scolastico dai consigli di classe interessati, d'intesa con gli operatori degli enti coinvolti e costituiscono parte integrante del curricolo del primo anno e della valutazione conclusiva ai fini dell'adempimento dell'obbligo e della certificazione prevista nell'articolo 9.

     2. L'amministrazione scolastica periferica d'intesa con la regione promuove con le province appositi incontri tra le scuole e i centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, per individuare i soggetti interessati e definire le condizioni organizzative necessarie all'attuazione dei percorsi formativi integrati sopra indicati e per avviare con le stesse scuole e i centri di formazione professionale un piano coordinato territoriale di intervento. In tale sede si terrà conto anche delle esperienze già realizzate sulla base della collaborazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale. Apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione professionale, stabiliscono sedi, tempi, modalità di realizzazione degli interventi, di valutazione degli esiti nonché i conseguenti impegni da assumere.

 

          Art. 7. Iniziative sperimentali tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale

     1. In sede di prima applicazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo precedente, sono previste iniziative sperimentali di assolvimento dell'obbligo con i centri di formazione professionale riconosciuti, in particolare per gli alunni iscritti in tali centri. Le iniziative da realizzare mediante idonee forme di interazione tra istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale prevedono percorsi formativi che favoriscano l'acquisizione delle conoscenze e il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità e alle competenze di base, nonché quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 1, della legge n. 9/1999, per consentire la possibilità di scegliere, dopo il primo anno, il percorso di istruzione o di formazione professionale da seguire, assicurando gli eventuali passaggi con le modalità del precedente articolo 5.

 

          Art. 8. Flessibilità organizzativa e curricolare nella fase di transizione al riconoscimento dell'autonomia

     1. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la gestione flessibile del curricolo, necessaria per la diversificazione e la personalizzazione degli interventi formativi, richiesta per l'efficace attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico, può essere realizzata attraverso una programmazione basata sulle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 maggio 1998, n. 251, e successive eventuali modifiche e integrazioni, da disporre ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 9/1999.

     2. Gli istituti di scuola secondaria superiore al fine di realizzare le iniziative previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6 - fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7 - possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile entro il 15% del relativo monte orario annuale. Negli istituti professionali di Stato possono essere utilizzate, in tutto o in parte, in aggiunta a tale monte orario anche le ore destinate all'area di approfondimento.

 

          Art. 9. Certificazione

     1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, è rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che, a conclusione dell'anno scolastico, è prosciolto dall'obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.

     2. Il modello di certificazione è adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e attesta il percorso didattico ed educativo svolto dall'allievo, e ne indica le conoscenze, le capacità e le competenze acquisite mediante idonei descrittori, che devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel curricolo ordinario sia nelle attività modulari e nelle esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento, arricchimento e diversificazione dell'offerta educativa e formativa.

     3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della certificazione ai fini del conseguimento della qualifica professionale, il modello è adottato previo parere della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali.

 

          Art. 10. Informazione e monitoraggio

     1. L'Amministrazione della pubblica istruzione promuove specifiche attività di informazione e sensibilizzazione sulle finalità e sugli obiettivi formativi dell'elevamento dell'obbligo al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, realizzando le condizioni affinché ogni studente possa raggiungere livelli formativi adeguati alle proprie potenzialità ed attese e all'impegno profuso. Effettua inoltre, nell'ambito dell'avviato monitoraggio della sperimentazione dell'autonomia di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 maggio 1998, n. 251, con i finanziamenti della legge n. 440/1997, e della legge n. 9/1999, una specifica raccolta di dati e di esperienze, realizzate nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, relative all'elevazione dell'obbligo di istruzione sia nella scuola media che nella scuola secondaria superiore, al fine anche della individuazione di positive esperienze sviluppate a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei fenomeni di dispersione e l'innalzamento dei livelli di apprendimento, che, unitamente ai risultati del monitoraggio, vengano portate a conoscenza di tutte le scuole in modo da potenziare l'autonoma azione di ogni singola istituzione e dell'intero sistema scolastico.

     2. Nell'attività di monitoraggio deve essere prestata particolare attenzione ai percorsi formativi indicati al comma 4 dell'articolo 2 per gli alunni in situazione di handicap.

     3. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e lo scambio delle esperienze anche mediante l'istituzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche, affinché possano tenerne conto nelle attività di programmazione.

 

          Art. 11. Formazione del personale della scuola

     1. Nell'ambito degli annuali Piani nazionali di aggiornamento vanno previste attività di formazione in servizio del personale della scuola secondaria di primo e secondo grado finalizzate a sviluppare le competenze professionali necessarie alla realizzazione delle finalità indicate dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9, e all'attuazione delle iniziative previste dal presente decreto.

 

          Art. 12. Finanziamenti

     1. Le attività svolte dai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado relative alla realizzazione degli interventi integrativi e dei moduli di raccordo, previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sono retribuite con gli stanziamenti relativi al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive e con quelli previsti dalla legge n. 440/1997 per l'ampliamento dell'offerta formativa, coerentemente con il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge medesima.