§ 16.4.3 - L. 21 luglio 1959, n. 590.
Provvidenze a favore della pesca dell'alto Adriatico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.4 sovvenzioni e agevolazioni
Data:21/07/1959
Numero:590


Sommario
Art. 1.      E' autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1959-60, lo stanziamento di lire 500.000.000, allo scopo di provvedere alla concessione di [...]
Art. 2.      I contributi di cui all'art. 1 non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato.
Art. 3.      La concessione dei contributi è disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito un Comitato, composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che lo presiede, [...]
Art. 4.      Per l'ammissione ai benefici della presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.
Art. 5.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà a carico del fondo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio [...]


§ 16.4.3 - L. 21 luglio 1959, n. 590.

Provvidenze a favore della pesca dell'alto Adriatico.

(G.U. 10 agosto 1959, n. 191).

 

Art. 1.

     E' autorizzato a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1959-60, lo stanziamento di lire 500.000.000, allo scopo di provvedere alla concessione di contributi, nella misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per le opere di cui al seguente comma, da eseguirsi da imprese, gestite da associazioni o da singoli, che esercitano la pesca direttamente con natanti di loro proprietà, iscritti, alla data della presente legge, nelle matricole e nei registri, tenuti dagli uffici marittimi del litorale dell'alto Adriatico, a nord di Cesenatico, esclusa.

     Le opere ammissibili al contributo sono:

     a) la trasformazione ed il miglioramento di scafi e di apparati motore;

     b) la provvista ed il miglioramento di attrezzature da pesca e di bordo.

 

     Art. 2.

     I contributi di cui all'art. 1 non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato.

 

     Art. 3.

     La concessione dei contributi è disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito un Comitato, composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che lo presiede, dal direttore generale della pesca e del demanio marittimo del Ministero della marina mercantile, da un funzionario del Ministero predetto, avente qualifica non inferiore a direttore di sezione, e da tre esperti nominati dal Ministro per la marina mercantile.

 

     Art. 4.

     Per l'ammissione ai benefici della presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà a carico del fondo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.