§ 16.1.1C - Legge 28 gennaio 1970, n. 17.
Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:28/01/1970
Numero:17


Sommario
Art. 1.      Nell'art. 8 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'art. 1 [...]
Art. 2.      Nell'art. 8 del predetto testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, dopo il sesto comma è inserito il seguente:
Art. 3.      Nell'art. 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'art. 27 della legge 2 agosto 1967, n. 799, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:
Art. 4.      Le disposizioni contenute nel regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e nella legge 2 agosto 1967, n. 799, che siano in [...]


§ 16.1.1C - Legge 28 gennaio 1970, n. 17.

Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia.

(G.U. 16 febbraio 1970, n. 41)

 

     Art. 1.

     Nell'art. 8 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

     "Dopo tale data, nei limiti di tempo consentiti per l'uccellagione, la cattura di uccelli è permessa esclusivamente da appostamenti fissi con reti verticali o orizzontali e da appostamenti temporanei unicamente con l'uso della prodina con un solo paio di reti, sia a scopo di studio sotto le direttive del laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sia per immettere gli uccelli stessi vivi in commercio, quali uccelli da gabbia o da voliera.

     Salvo i casi particolari previsti dalla presente legge sono vietate le catture per scopi diversi da quelli suindicati e l'uccisione degli uccelli catturati. Tali uccelli, ove muoiano per cause indipendenti dalla volontà dell'uccellatore, devono essere immediatamente annotati su apposito registro vistato dal comitato provinciale della caccia. La loro messa in commercio, e comunque la loro eventuale utilizzazione, è vietata.

     Le catture possono essere effettuate dagli appostamenti indicati nel presente articolo a condizione che gli impianti fissi risultino iscritti nell'elenco di cui al comma successivo e siano stati autorizzati nei modi ed ai sensi dell'art. 16, e quelli temporanei abbiano ottenuto il nulla osta dal presidente del comitato provinciale della caccia e vengano usati in zone all'uopo determinate con delibera del comitato della caccia competente per territorio ed iscritte nel predetto elenco.

     Gli appostamenti fissi e le zone di cui al comma precedente vengono iscritti, secondo le modalità stabilite con apposito regolamento ministeriale, in un elenco approvato da una commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Detta commissione, composta di un rappresentante del Ministero, di un esperto che rappresenti le associazioni venatorie riconosciute e da queste designato, di un rappresentante dell'Associazione pro natura italica, di due rappresentanti dell'Unione province d'Italia e di un rappresentante dell'Ente protezione animali, si avvale del parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia il quale propone anche le esclusioni dall'elenco stesso, indicandone i motivi. La commissione provvede all'approvazione dell'elenco entro il termine di sei mesi dalla sua costituzione.

     Per esigenze agricole gli appostamenti fissi a rete orizzontale possono essere annualmente spostati nell'ambito del territorio della provincia, entro un raggio di 500 metri, previa autorizzazione del comitato provinciale della caccia.

     Per l'inosservanza delle norme di cui sopra, il contravventore è punito con l'ammenda da L. 12.000 a lire 60.000 e, in caso di recidiva, anche con il ritiro della licenza di uccellagione per un periodo da due a tre anni.

     In caso di uccisione di uccelli catturati, oltre le eventuali penalità per le irregolarità nella cattura, il contravventore è punito con l'ammenda di L. 2.000 per ogni capo ucciso.

     Le licenze per la detta attività venatoria sono rilasciate e rinnovate secondo le norme che disciplinano il rilascio delle licenze di caccia".

 

          Art. 2.

     Nell'art. 8 del predetto testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 2 agosto 1967, n. 799, dopo il sesto comma è inserito il seguente:

     "All'accertamento dell'idoneità dei richiedenti il certificato di abilitazione venatoria partecipa un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. L'incarico svolto dal suddetto funzionario deve intendersi a tutti gli effetti come un servizio reso per conto e nell'interesse dello Stato".

 

          Art. 3.

     Nell'art. 67 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, quale risulta modificato dall'art. 27 della legge 2 agosto 1967, n. 799, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

     "Le riserve indicate nel primo comma concesse anteriormente al 1° gennaio 1967 a favore dei comuni o dei loro consorzi su tutto il territorio della loro circoscrizione, possono essere rinnovate e, se scadute, ricostituite dai comitati provinciali della caccia.

     La gestione delle riserve medesime è affidata ai comitati provinciali della caccia i quali versano ai comuni interessati un canone annuo determinato dal prefetto sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     I titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio nelle riserve comunali, a parità di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilità faunistiche di ciascuna riserva, previo pagamento di un tributo non superiore a L. 20 mila determinato nel regolamento che il comitato provinciale della caccia deve emanare, entro il 15 giugno di ogni anno, per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle riserve stesse.

     Dette riserve sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e soprattassa erariali".

 

          Art. 4.

     Le disposizioni contenute nel regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e nella legge 2 agosto 1967, n. 799, che siano in contrasto con la presente legge sono abrogate.