Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 16. Caccia e pesca |
Capitolo: | 16.1 disciplina generale |
Data: | 29/05/1951 |
Numero: | 433 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 16.1.1a - Legge 29 maggio 1951, n. 433.
Modificazioni dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.
(G.U. 26 giugno 1951, n. 143).
Il primo comma dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con
"La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica di agosto al 1° gennaio, salvo le seguenti eccezioni".
Per conseguenza, nel penultimo comma dello stesso art. 12, le parole "prima domenica di settembre" sono sostituite dalle parole "penultima domenica di agosto".
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.