§ 16.1.14 - L. 6 agosto 1954, n. 857.
Norme per la sostituzione dei motori a benzina con motori a gasolio sulle motobarche addette alla pesca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:06/08/1954
Numero:857


Sommario
Art. 1.      Ai proprietari di motobarche o barche con motore ausiliario che risultino, alla data del 30 giugno 1953, inscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti come adibite alla pesca, i [...]
Art. 2.      Il Ministero del tesoro è autorizzato, secondo apposite convenzioni da stipulare fra lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero della marina mercantile, e gli istituti di credito di [...]
Art. 3.      Coloro che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge dovranno presentare, nel termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della stessa, domanda al Ministero della marina [...]
Art. 4.      I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal Comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, il quale [...]
Art. 5.      Il credito derivante dai finanziamenti deve essere garantito da ipoteca sulla nave ammessa ai benefici della presente legge a favore dell'istituto finanziatore nonché da privilegio sui [...]
Art. 6.      Per la concessione agli istituti di credito delle anticipazioni previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del [...]


§ 16.1.14 - L. 6 agosto 1954, n. 857.

Norme per la sostituzione dei motori a benzina con motori a gasolio sulle motobarche addette alla pesca.

(G.U. 23 settembre 1954, n. 219).

 

Art. 1.

     Ai proprietari di motobarche o barche con motore ausiliario che risultino, alla data del 30 giugno 1953, inscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti come adibite alla pesca, i quali intendano procedere alla sostituzione del motore a benzina, che alla stessa data si trovava installato a bordo, con altro a ciclo diesel o semidiesel di potenza inferiore ai 24 H. P. A., potrà essere concesso un mutuo, non superiore, per ogni mezzo, alla somma di lire 1.200.000.

     Sui mutui, la cui durata non potrà superare i dieci anni, sarà corrisposto il tasso d'interesse del 4,50 per cento annuo, comprensivo della quota relativa all'assicurazione del natante, limitatamente al debito del mutuatario, per la perdita totale ed il salvataggio, e di ogni altra spesa.

 

     Art. 2.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato, secondo apposite convenzioni da stipulare fra lo stesso Ministero, di concerto con il Ministero della marina mercantile, e gli istituti di credito di diritto pubblico esercenti il credito peschereccio, a concedere anticipazioni agli istituti predetti fino all'ammontare di lire 800.000.000 per la concessione dei mutui di cui all'articolo precedente.

     L'importo delle anticipazioni concesse ai singoli istituti a norma del comma precedente, sarà versato in un conto corrente, infruttifero vincolato, aperto a favore di ciascun istituto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

     Ciascun istituto potrà utilizzare l'anticipazione ad esso accordata nella misura dell'importo dei mutui stipulati, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

 

     Art. 3.

     Coloro che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge dovranno presentare, nel termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della stessa, domanda al Ministero della marina mercantile.

     Gli accertamenti tecnici sullo stato del natante, sulla convenienza della sostituzione dell'apparato motore e sugli eventuali lavori di rinforzo necessari allo scafo saranno effettuati dal Registro italiano navale su richiesta del Ministero della marina mercantile.

     Verrà data la preferenza a coloro che provvederanno alla sostituzione dei motori esistenti con altri di costruzione nazionale.

     I natanti ammessi ai benefici previsti dalla presente legge dovranno, a pena di decadenza, continuare ad essere adibiti esclusivamente all'esercizio della pesca fino alla completa estinzione del mutuo.

 

     Art. 4.

     I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal Comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, il quale sarà all'uopo integrato con due membri effettivi della Direzione generale della pesca e del Demanio marittimo del Ministero della marina mercantile, designati dal Ministro per la marina mercantile.

     Il Comitato di cui al comma precedente delibera inoltre le modalità di esecuzione e le condizioni tutte dei finanziamenti, ivi compresa la durata.

 

     Art. 5.

     Il credito derivante dai finanziamenti deve essere garantito da ipoteca sulla nave ammessa ai benefici della presente legge a favore dell'istituto finanziatore nonché da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinati alla nave stessa. Il credito potrà essere assistito eventualmente da altre idonee garanzie ritenute necessarie.

     Al privilegio si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma dell'art. 22 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

     Alla pubblicità dell'ipoteca si provvede ai termini degli articoli 565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa.

     Le convenzioni stipulate tra il Ministero del tesoro e gli istituti di diritto pubblico esercenti il credito peschereccio per la concessione delle anticipazioni previste dall'art. 2, sono esenti da tasse di bollo e soggette alla imposta fissa di registro.

     Gli onorari notarili per gli atti ed i contratti predetti sono ridotti alla metà.

 

     Art. 6.

     Per la concessione agli istituti di credito delle anticipazioni previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 800.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55. Al suddetto onere si farà fronte con una corrispondente aliquota del fondo complessivo accantonato sul capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.