§ 56.6.192 - D.M. 5 aprile 2006, n. 186.
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:05/04/2006
Numero:186


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sono apportate le seguenti modifiche:


§ 56.6.192 - D.M. 5 aprile 2006, n. 186.

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».

(G.U. 19 maggio 2006, n. 115)

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

     Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ed in particolare gli articoli 18, 31 e 33;

     Considerato che ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l'esercizio delle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, e che i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

     Considerato che al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e controlli efficaci l'articolo 33 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stabilisce che le attività di recupero possono essere sottoposte a procedure semplificate sulla base di apposite condizioni e norme tecniche che devono fissare in particolare:

     a) le quantità massime impiegabili;

     b) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonchè le condizioni di utilizzo degli stessi;

     c) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio dell'ambiente;

     Considerato che ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la procedura semplificata sostituisce l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative determinate dai rifiuti sottoposti ad attività di recupero semplificate;

     Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, recante l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

     Considerato che la Corte di Giustizia europea, con sentenza del 7 ottobre 2004, ha stabilito che la Repubblica italiana, non avendo precisato nel sopra citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998 le quantità massime di rifiuti, per tipo di rifiuti, che possono essere oggetto di recupero in regime di dispensa dall'autorizzazione, è venuta meno agli obblighi che incombono in forza degli articoli 10 e 11, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991;

     Considerata altresì la necessità di adeguare sollecitamente e compiutamente lo stesso decreto 5 febbraio 1998 alle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 7 ottobre 2004;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 novembre 2005;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2006;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota del 27 febbraio 2006, n. 1441/UL/2006;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole da «dalla legge 10 maggio 1976, n. 319» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni»;

     b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera d-bis):

     «d-bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito.».

     c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     «Art. 6 (Messa in riserva). - 1. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi è sottoposta alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, qualora vengano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.

     2. La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione e presso impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero è individuata nell'allegato 4 sotto l'attività «Messa in riserva».

     3. La quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di recupero coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell'allegato 4 per l'attività di recupero svolta nell'impianto stesso. In ogni caso, la quantità dei rifiuti contemporaneamente messa in riserva presso ciascun impianto o stabilimento non può eccedere il 70% della quantità di rifiuti individuata all'allegato 4 del presente regolamento. Il predetto limite, per i rifiuti combustibili, è ridotto al 50% fatta salva la capacità effettiva di trattamento dell'impianto.

     4. La quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l'impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, in un anno, all'interno del medesimo impianto. I rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione.

     5. Fatto salvo il comma 2, la quantità di rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva in impianti che effettuano, unicamente, tale operazione di recupero, non deve in ogni caso eccedere la capacità di stoccaggio autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni. I rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.

     6. La quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero previste dal presente decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione.

     7. La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'allegato 5 al presente regolamento.

     8. Per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1, del presente decreto, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.»;

     d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 (Quantità impiegabile). - 1. La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell'allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata.

     2. Fermi i limiti di cui al comma 1, la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero in procedura semplificata non deve in ogni caso eccedere la capacità dell'impianto autorizzata ai sensi dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ovvero, qualora l'autorizzazione rilasciata in base alla normativa vigente non contempli la capacità autorizzata, la quantità impiegabile è determinata dalla potenzialità dell'impianto. Il limite della potenzialità dell'impianto deve essere rispettato anche nell'ipotesi in cui, nello stesso impianto, vengano recuperate più tipologie di rifiuti.

     3. Le quantità annue di rifiuti non pericolosi avviati al recupero devono essere indicate nella comunicazione di inizio di attività, precisando il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.

     4. Le quantità massime dei rifiuti non pericolosi individuati nell'allegato 4 al presente decreto possono essere oggetto di aggiornamento annuale, anche per tener conto dell'esigenza di incentivare il recupero dei rifiuti.»;

     e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8 (Campionamenti e analisi). - 1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

     2. Le analisi sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, sono effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.

     3. Il campionamento e le determinazioni analitiche del combustibile derivato dai rifiuti (CDR) sono effettuate in conformità alla norma UNI 9903.

     4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

     5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.

     6. Il campionamento, l'analisi e la valutazione delle emissioni in atmosfera devono essere effettuate secondo quanto previsto dagli specifici decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifiche ed integrazioni.»;

     f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9 (Test di cessione). - 1. Ai fini dell'effettuazione del test di cessione di cui in allegato 3 al presente decreto, il campionamento dei rifiuti è effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

     2. Il test di cessione sui campioni ottenuti ai sensi del comma 1, ai fini della caratterizzazione dell'eluato, è effettuato secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 3 al presente regolamento.

     3. Il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.»;

     g) all'articolo 11 sono aggiunti i seguenti commi 4, 5 e 6:

     «4. Le attività di recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni si adeguano alle norme tecniche di cui all'Allegato 5 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sino a tale data l'esercizio delle predette attività di recupero continua ad essere consentito secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.

     5. I soggetti che effettuano attività di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e che non soddisfano più, a seguito delle modifiche apportate al presente decreto, i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata o per i quali non è stato individuato il parametro quantità, inoltrano richiesta all'ente competente per territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Le attività di raccolta, trasporto e recupero possono essere proseguite fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

     6. Agli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ad esclusione di quelli della categoria 5 dell'allegato I allo stesso decreto, si applicano le disposizioni di detto decreto.»;

     h) dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente articolo 11-bis:

     «Art. 11-bis (Attività di monitoraggio e controllo delle operazioni di recupero). - 1. Sono adottati i provvedimenti necessari, ivi compresi accordi e contratti di programma con gli operatori economici interessati, al fine di garantire il rispetto della gerarchia comunitaria dei rifiuti.

     2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri per assicurare che gli impianti di recupero dei rifiuti disciplinati dal presente regolamento, in funzione delle attività di recupero svolte e delle peculiarità antropiche del sito, adottino un piano di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali interessate, finalizzato a garantire che le operazioni di recupero avvengano senza recare pregiudizio all'uomo e all'ambiente.»;

     i) all'allegato 1, suballegato 1, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) al punto 1.1.1 le parole da «industria cartaria» a «distribuzione di giornali» sono soppresse;

     2) al punto 1.1.1 le parole da «raccolta differenziata» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.»;

     3) al punto 1.1.2 le parole da «fustellati» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643»;

     4) al punto 1.1.3, lettera b) le parole «carta e cartoni collati», «pergamena vegetale e pergamino», «carta e cartoni cerati e paraffinate» sono soppresse;

     5) al punto 2.1 è aggiunto il codice [101112];

     6) al punto 3.1.3, lettera c) dopo le parole «materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione,» è aggiunta la seguente: «eventuale»;

     7) al punto 3.2.3, lettera c) dopo le parole «materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione,» è aggiunta la seguente: «eventuale»;

     8) al punto 3.3.3 all'inizio è aggiunta la seguente parola: «eventuale»;

     9) al punto 3.7.3, lettera a) dopo le parole «riutilizzo nell'industria metallurgica mediante selezione,» è aggiunta la seguente: «eventuale»;

     10) al punto 3.11.2 le parole «Ag ≥ 5%» sono sostituite dalle seguenti: «Ag ≥ 5‰»;

     11) al punto 4.4.3, lettera b) dopo le parole «conglomerati cementizi» è aggiunta la seguente: «e bituminosi»;

     12) al punto 4.4.4, lettera b) dopo le parole «conglomerati cementizi» è aggiunta la seguente: «e bituminosi»;

     13) il punto 4.7.3 è sostituito dal seguente: «4.7.3 Attività di recupero:

     a) cementifici in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5];

     b) recupero nell'industria dei laterizi in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5]»;

     14) il punto 4.7.4 è sostituito dal seguente: «4.7.4: Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti:

     a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;

     b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate»;

     15) al punto 5.1 dopo le parole «5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni» sono aggiunte le seguenti: «e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,»;

     16) al punto 5.1.1 alla fine sono aggiunte le seguenti parole «e del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209»;

     17) al punto 5.2.3 le parole «separazione dei componenti pericolosi» sono soppresse;

     18) al punto 5.9.3, lettere b) e c) il codice [R5] è sostituito dal codice [R4];

     19) al punto 5.18 il codice [100209] è sostituito dal codice [100299];

     20) al punto 5.18.4 le lettere e), f) e g) dell'elenco puntato sono sostituite, rispettivamente, dalle lettere a), b) e c);

     21) al punto 6.1 è aggiunto il codice [170203];

     22) al punto 6.1.1 sono aggiunte le seguenti parole «; attività di costruzione e demolizione»;

     23) al punto 6.1.3 le parole da «macinazione» a «separazione» sono sostituite dalla seguente: «trattamento»; le parole «contenenti massimo 1% di impurità e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate»;

     24) al punto 6.1.4 in fine sono aggiunte le seguenti parole: «e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate.»;

     25) al punto 6.2 è aggiunto il codice [170203];

     26) al punto 6.2.1 sono aggiunte le seguenti parole «; attività di costruzione e demolizione»;

     27) al punto 6.2.3 le parole da «macinazione» a «separazione» sono sostituite dalla seguente: «trattamento»; le parole «contenenti massimo 1% di impurità e/o di altri materiali indesiderati diversi dalle materie plastiche» sono sostituite dalle seguenti: «conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate»;

     28) al punto 6.2.4 alla fine sono aggiunte le seguenti parole «e prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate»;

     29) al punto 6.4.3 dopo la parola «granulazione,» è aggiunta la seguente: «eventuale»;

     30) il punto 7.1.3 è sostituito dal seguente: «7.1.3 Attività di recupero:

     a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5];

     b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10];

     c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]»;

     31) il punto 7.1.4 è sostituito dal seguente: «7.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205»;

     32) al punto 7.4.3 dopo la lettera c), le parole da «cessione» fino a «[R5];» sono sostituite dalle seguenti: «d) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]»;

     33) al punto 7.6.3, lettera a) dopo le parole «a caldo» sono aggiunte le seguenti «e a freddo»;

     34) al punto 7.6.3 è aggiunta la seguente lettera c): «c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]»;

     35) al punto 7.6.4 è aggiunta la seguente lettera b): «b) materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.»;

     36) al punto 7.10.3, lettera f) le parole «burattatura e barilatura» sono sostituite dalle seguenti: «burattatura e/o barilatura»;

     37) al punto 7.11 i codici [170107] [170504] sono sostituiti dal codice [170508];

     38) al punto 7.14.2 le parole «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di detriti a base acquosa e contenenti gasolio o olio a bassa tossicità in concentrazioni inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/Kg sul secco.»;

     39) al punto 7.15.2 le parole «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 50 kg/t nel caso di fanghi a base acquosa e contenenti gasolio o olio a bassa tossicità in concentrazioni inferiori a 300 kg/t nel caso di fanghi a base olio» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti idrocarburi in concentrazioni inferiori a 1000 mg/Kg sul secco.»;

     40) al punto 7.31 le parole «terre e rocce da scavo» sono soppresse; il codice [170504] è soppresso;

     41) al punto 7.31.1 le parole «attività di scavo» sono soppresse;

     42) al punto 7.31.2 le parole da «materiale inerte» fino alla fine sono soppresse;

     43) al punto 7.31.3, lettera b) le parole «di ex cave discariche esaurite e bonifica di aree inquinate» sono soppresse;

     44) al punto 7.31.3 è aggiunta la seguente lettera c): «c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R5].»;

     45) è aggiunto il seguente punto 7.31-bis:

     «7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].

     7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo.

     7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

     7.31-bis.3 Attività di recupero:

     a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];

     b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

     c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

     7.31-bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.»;

     46) al punto 8.1.3, lettere a) e b) il codice [R5] è sostituito dal codice [R3] ;

     47) al punto 8.2 è aggiunto il codice [040222];

     48) al punto 9.1.3 aggiungere dopo le parole operazioni di recupero il codice [R3];

     49) al punto 9.6.3, lettera a) è aggiunto il codice [R3];

     50) al punto 9.6.3 prima delle parole «recupero nell'industria del pannello» è aggiunta la lettera dell'elenco puntato «c)»;

     51) al punto 11.1.3 il codice [R3] è sostituito dal codice [R9];

     52) al punto 11.3.3 il codice [R3] è sostituito dal codice [R9];

     53) al punto 11.4.1 le parole «di cui al punto 11.11.3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al punto 11.1.3»;

     54) al punto 11.8 le parole «lolla di riso» sono soppresse;

     55) al punto 11.8 il codice [020304] è soppresso;

     56) al punto 11.8.1 le parole «industria agroalimentare» sono soppresse;

     57) al punto 11.8.2 le parole «durante la sgranatura del riso e» sono soppresse;

     58) al punto 11.11.1 dopo la parola «alimentari» sono aggiunte le seguenti «e dalla raccolta differenziata di RU»;

     59) al punto 11.11.3, lettere a), d) ed e) il codice [R3] è soppresso;

     60) al punto 11.11.3, lettere b), c), ed f) il codice [R3] è sostituito dal codice [R9];

     61) al punto 12.1.3, lettere c), d), ed e) le parole tra parentesi «[con esclusione dei rifiuti 030303]» sono sostituite dalle seguenti: «[con esclusione dei rifiuti 030311]»;

     62) al punto 12.1.3, lettera f) dopo la parola «utilizzo» è soppressa la lettera «e»; dopo «27%» è aggiunta la seguente parola: «minimo»;

     63) al punto 12.1.3, lettera f) dopo le parole «(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione del parametro COD»; le parole tra parentesi «[con esclusione dei rifiuti 030303]» sono sostituite dalle seguenti: «[con esclusione dei rifiuti 030311]»;

     64) al punto 12.2.3 è aggiunta la seguente lettera c): «c) utilizzo per riprofilare porzioni della morfometria della zona d'alveo interessata, previo essiccamento ed eventuale igienizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]»;

     65) al punto 12.5.2 le parole «stirene < 500 ppm sul secco» sono sostituite dalle seguenti: «stirene < 50 ppm sul secco»;

     66) al punto 12.7.3, lettera c) le parole «preparazione di miscele e conglomerati destinati a» sono soppresse;

     67) al punto 12.13.2 dopo le parole «materiali ferrosi» sono aggiunte le seguenti: «con un contenuto di sostanza secca del 25%»;

     68) al punto 13.2.2 le parole «PCDD in concentrazione non superiore a 2.5 ppb» sono sostituite dalle seguenti: «PCDD in concentrazione non superiore a 0.1 ppb sul secco»; le parole «PCB, PCT < 25 ppm» sono sostituite dalle seguenti: «PCB, PCT < 5 ppm sul secco»;

     69) al punto 13.4.2 il codice [R5] è soppresso;

     70) al punto 13.4.3, alla fine è aggiunto il codice [R5];

     71) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole «formazione di rilevati» è aggiunto il codice [R5];

     72) al punto 13.6.3, lettera c) dopo le parole «(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione del parametro solfati»;

     73) al punto 13.6.3, lettera c) le parole «con esclusione delle ceneri derivanti dalla combustione dei rifiuti di cui ai punti 9.5 e 9.6 del presente allegato» sono soppresse;

     74) al punto 13.7.3, lettera c) dopo le parole «(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione del parametro solfati»;

     75) al punto 13.16.3, lettere a), b) e c) il codice [R3] è sostituito dal codice [R5];

     76) al punto 13.18.bis.2 le parole «ed utilizzo diretto» sono sostituite dalle seguenti «con eventuale riduzione volumetrica»;

     77) al punto 13.20 i codici [150102] [150104] [l50106] sono sostituiti dai codici [080318] [160216];

     78) al punto 13.21.3 dopo le parole «(il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione del parametro cloruri»;

     79) al punto 14 nel titolo la parola «assimilati» è soppressa;

     80) al punto 14.1 le parole «ed assimilati» sono sostituite dalle seguenti: «o speciali non pericolosi»;

     81) al punto 14.1.1 le parole «ed assimilati» sono sostituite dalle seguenti: «raccolta finalizzata di rifiuti speciali non pericolosi e impianti di trattamento meccanico di rifiuti»;

     82) al punto 14.1.2 le parole da «Nella produzione» fino a «pneumatici fuori uso» sono soppresse;

     83) al punto 14.1.3 dopo la parola «(CDR)» sono aggiunte le seguenti: «conformi alle norme tecniche UNI 9903-1»;

     84) al punto 14.1.3 dopo la parola «(CDR)» è aggiunto il codice [R3];

     85) al punto 14.1.3 le parole da «Il combustibile» fmo a «decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono soppresse;

     86) al punto 14.1.3 le parole da «separazione» a «triturazione» sono sostituite dalle seguenti: «selezione, triturazione, vagliatura e/o trattamento fisico meccanico (presso estrusione) ed»;

     87) al punto 15.1.3 dopo le parole «produzione di biogas» è aggiunto il codice [R3];

     88) al punto 15.1.3 le parole «alla voce 2 dell'allegato 3 al presente decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «alla voce 2 dell'allegato 2, suballegato 1 al presente decreto ministeriale»;

     89) al punto 16.1, lettera l) il codice [200101] è sostituito dal codice [200201];

     90) al punto 16.1.3 dopo le parole «compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed umificazione della sostanza organica» è aggiungo il codice [R3];

     91) al punto 17.1.3 dopo le parole «gas di pirolisi e gassificazione» è aggiunto il codice [R3]; le parole «alla voce 12 dell'allegato 3 al presente decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «alla voce 11 dell'allegato 2, suballegato 1 al presente decreto ministeriale»;

     92) al punto 18.2 dopo le parole «scarti di pelo» è soppressa la lettera «e»;

     93) al punto 18.4 sono aggiunti i codici [020499] [020799];

     94) ai punti 18.10.3, 18.11.3 e 18.12. 3 è aggiunto il codice [R3].

     l) all'allegato 2, suballegato 1, sono apportate le seguenti modifiche:

     Al punto 1.2 dopo le parole «con le seguenti caratteristiche» sono aggiunte le seguenti: «corrispondenti all'RDF di qualità normale di cui alla norma UNI 9903-1».

     Al punto 9.2 il valore limite relativo al parametro «umidita» è innalzato dal 30% al «40%».

     Al punto 12.3 le parole «del rifiuto di cui al punto 11» sono sostituite dalle seguenti: «del rifiuto di cui al punto 12».

     Al punto 13.3 le parole «del rifiuto di cui al punto 14» sono sostituite dalle seguenti: «del rifiuto di cui al punto 13»;

     m) l'allegato 3 è sostituito dal seguente:

     «Allegato 3

     CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL TEST DI CESSIONE

     Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti. Solo dopo tale fase si potrà procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2. I risultati delle determinazioni analitiche devono essere confrontati con i valori limite della seguente tabella:

     Tabella

Parametri

Unità di misura

Concentrazioni limite

Nitrati

Mg/l NO3

50

Fluoruri

Mg/l F

1,5

Solfati

Mg/l SO4

250

Cloruri

Mg/1 Cl

100

Cianuri

microngrammi/l Cn

50

Bario

Mg/l Ba

1

Rame

Mg/l Cu

0.05

Zinco

Mg/l Zn

3

Berillio

microngrammi/l Be

10

Cobalto

microngrammi/l Co

250

Nichel

microngrammi/l Ni

10

Vanadio

microngrammi/l V

250

Arsenico

microngrammi/l As

50

Cadmio

microngrammi/l Cd

5

Cromo totale

microngrammi/l Cr

50

Piombo

microngrammi/l Pb

50

Selenio

microngrammi/l Se

10

Mercurio

microngrammi/l Hg

1

Amianto

Mg/l

30

COD

Mg/l

30

PH

 

5,5 < > 12,0

 

     In sede di approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente decreto, vengono stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto.»;

     n) dopo l'allegato 3 è aggiunto il seguente allegato 4:

 

"ALLEGATO 4

Suballegato 1

 

DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ MASSIME DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, SUBALLEGATO 1 DEL DM 5/2/1998

 

Attività di recupero

Tipologia

Codice Rifiuto

Descrizione

Quantità

(t/a)

Industria cartaria

1.1

[150101][150105][150106] [200101]

Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi

120.000

 

 

8.2

[040221][040222]

Peluria e pelucchi tessili

100

 

 

9.1

[030101][030105][030199] [150103][I70201][191207] [200138][200301]

Scarti di legno e sughero, imballaggi dì legno

20.000

 

 

12.1

[030302][030305][030309]

[030310][030311]

[030399]

Fanghi da industria cartaria

2.000

Industria delle materie plastiche

5.6

[160214][160216][200136] [200140]

Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi

200

 

 

5.8

[160216][160118][I60122] [170401][170411]

Spezzoni di cavo di rame ricoperto

1.500

 

 

6.1

[020104][150102][170203] [191204] [200139]

Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medicochirurgici

60.000

 

 

6.2

[070213][120105][160119] [160216][160306][170203]

Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche

20.000

 

 

6.5

[070213][120105][160119]

Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche

1.000

 

 

6.6

[0702l33[120105][160119]

Imbottiture sedili in poliuretano espanso

200

 

 

6.8

[070299]

Polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto

200

 

6.11

[070213][070299][120105] [160119]

Pannelli sportelli auto

3.000

 

 

9.6

[030199]

Rifiuti di carte decorative impregnate

450

Produzione ABS

6.3

[070212]

Fanghi polimerici di ABS

4.800

Industria dei collanti e degli adesivi

8.8

[040108] [040199]

Carniccio di scarnatura, spaccatura e pezzamatura in pelo

40.000

Industria tessile

8.4

[040209][040221][040222] [160122][200I10][200111]

Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali

3.800

 

 

8.9

[191208][200110][200111]

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo

2.000

Industria conciaria

8.1

[040199]

Olio di follone

13.670

 

 

8.5

[040109][040199]

Trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio

18.000

 

 

8.6

[0401081[040109]

Scarti solidi conciari al vegetale

18.000

 

 

8.7

[040108][040199]

Rifiuti di smerigliatura, rasatura

18.000

Industria conciaria

11.14

[020299][060314]

Reflui dì cloruro di sodio in soluzione

2.600

Industria del legno

9.1

[030101][030105][030199] [150103][170201][191207] [200138][200301]

Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

495.000

Industria del legno

9.2

[030101][030105]

Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

25.000

 

 

9.6

[030199]

Rifiuti di carte decorative impregnate

1.000

Industria della gomma

10.1

[070299][160306]

Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli

1.000

 

 

10.2

[160103]

Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma

3.500

Industria saponiera e dei tensioattivi

11.11

[020304][200125]

Oli esausti vegetali ed animali

4.000

Industria chimica per il recupero delle sostanze organiche

11.6

[020703]

Tartaro grezzo

5.500

Produzione di compost di qualità

16.1,lett.a)

[200108][200302]

Frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente

200

 

 

16.1, lett. b)

[020103]

Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole

500

 

 

16.1, lett. c)

[030101][030105] [030301]

Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero

200

 

 

16.1, lett. d)

[020304][020501] [020701][020702] [020704]

Rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali

12.000

 

 

16.1, leti, e)

[040221]

Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa

500

 

 

16.1, lett. f)

[040221]

Rifiuti tessili dì origine animale: cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta

500

 

 

16.1, lett. g)

[020106]

Deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione

100

 

 

16.1, lett. h)

[030101][030199][150103] [200138]

Scarti di legno non impregnato

500

 

 

16.1, lett. i)

[150101][200101]

Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate

100

 

 

16.1, letti. l)

[200201]

Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde

7.500

 

 

16.1, lett. m)

[020201][020204][020301] [020305][020403][020502] [020603][020705][030302] [040107][190605][190606] [190805][190812][190814]

Fanghi di depurazione delle industrie alimentari

22.500

 

 

16.1, lett. n)

[100101][100102][100103] [100115][100117]

Ceneri di combustione di sanse esauste e di scarti vegetali con le caratteristiche di cui al punto 18.11

5.000

Produzione di fertilizzanti

18.2

[040101][040221][040222]

Scarti, peluria, pelucchi di lana e altre fibre di origine animale, rifilature e scarti di pelo

1.300

 

 

18.3

[040101]

Scarti solidi della lavorazione conciaria

18.000

 

 

18.4

[020499][020702][020799]

Borlande

9.000

 

 

18.7

[020402]

Calce di defecazione e ceneri di calce

9.000

 

 

18.11

[100101][100102][100103] [100115][100117]

Ceneri di combustione di sansa esausta e da materiali organici vari di origine animale

9.000

 

 

18.12

[020106]

Deiezioni animali

21.000

Impianti di raffinazione degli oli

11.1

[020303][020399]

Morchie, fecce e fondami di serbatoi di stoccaggio; reflui liquidi, terre e farine fossili coadiuvanti di decolorazione di oli e grassi, panelli filtrazione grassi; scarti e fondami di raffinazione dell'industria degli oli, dei grassi vegetali e animali

4.000

Impianti di raffinazione degli oli

11.3

[020399]

Carte esauste da filtrazione oli

4.000

 

 

11.11

[020304][200125]

Oli esausti vegetali ed animali

6.500

Produzione di lettiere per allevamenti zootecnici

8.2

[040221][040222]

Peluria e pelucchi tessili

1.500

 

 

11.8

[040221]

Guscetta di cotone

270

Industria metallurgica

3.1

[100210][100299][120101] [120102][120199][150104] [160117J[170405][190102] [190118][191202][200140]

Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

160.000

 

 

3.2

[100899][110501][110599] [120103][120104][120199] [150l04][170401][170402] [170403][170404][170406] [170407][19I002][191203] [200140]

Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe

70.000

 

 

3.3

[150104][150105][150106] [191203]

Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo

15.000

 

 

4.1

[060902][100601][I00602] [I00809][100811][101003]

Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot

3.000

 

 

4.3

[100601][100602][100699]

Schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe

3.000

 

 

4.5

[110502]

Schiumature povere di Zn

9.000

 

 

4.6

[110299][110599]

Polveri di zinco e colaticci di recupero

500

 

5.1

[160106][160116][160117] [160118][160122]

Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati dì pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili

3.000

 

 

5.2

[160106][160116][160117] [160118][160122]

Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni

6.300

 

 

5.7

[160216][170402][170411]

Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio

100

 

 

5.8

[160118][160122][160216] [170401][17041l]

Spezzoni di cavo di rame ricoperto

1.500

 

 

5.11

[100699][101099]

Terra di rame e di ottone

300

 

 

5.14

[100210][120101][120102] [120103]

Scaglie di laminazione e stampaggio

500

Industria

metallurgica per i metalli preziosi

3.4

[110299][120103][120104] [200140]

Rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe

500

 

 

3.8

[120103][120104][150203] [190812][190814]

Puliture di industrie dei metalli preziosi

500

 

 

3.9

[100701][100702][161102] [161104]

Rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi

500

Industria metallurgica per i metalli preziosi

3.11

[090107]

Rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti

500

 

 

3.12

[110299][120103][120104] [200140]

Rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, ecc.)

500

 

 

5.4

[160801]

Catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, etc. su supporto interte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc, sottoposti a lavaggio e disattivati ai fini della sicurezza

500

 

 

5.6

[160214][160216][200136] [200140]

Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi

1.100

industria siderurgica

4.4

[100201][100202][100903]

Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustìbile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse

145.000

 

 

5.14

[100210][120101][120102] [120103]

Scaglie di laminazione e stampaggio

100

 

 

7.9

[161106]

Scarti di refrattari a base di carburo di silicio

500

 

 

12.17

[100208][100214][100215] [110110][110112][110114]

Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica

25.000

 

Industria chimica per il recupero dei metalli

3.1

[100210][100299][120101] [120102][120199][150104] [160117][170405][190102] [190118][191202][200140]

Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

500

 

 

3.2

[100899][110501][110599] [120103][120I04][120199] [150104][170401][170402] [170403][170404][170406] [170407][191002][191203] [200140]

Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe

500

 

 

3.11

[090107]

Rifiuti costituiti da pellìcole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti

70

 

 

4.3

[100601][100602][100699]

Schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe

2.000

Trattamento prodotti metallici per il reimpiego

3.5

[150104][200140]

Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine dì materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato

300

 

 

3.6

[200140]

Pallini di piombo rifiuti

510

Impianti di

disassemblaggio

apparecchiature

per il recupero dei

componenti

riutilizzabili

5.16

[110114][110206][110299] [160214][160216][200136]

Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi

200

Processi di rigenerazione delle sabbie di fonderia

7.25

[100299][100906][100908] [100910][100912][161102] [161104]

Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi

55.000

Industria vetraria

2.1

[101112][150107][160120] [170202][19I205][200102]

Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro

35.000

Industria delle costruzioni

4.1

[060902][10060I][100602] [100809][100811][101003]

Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Za, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot

200

 

 

7.2

[010399][010408][010410] [010413]

Rifiuti di rocce di cave autorizzate

4.500

 

 

7.10

[120101][120102][120103] [120104][120117][l20121]

Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive

350

 

 

7.16

[020402][020499][020799]

Calci di defecazione

500

 

 

7.17

[010102][010308][010408] [010410J[020402][020499] [020701][020799][100299]

Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

450

 

 

7.18

[060314][070199][101304]

Scarti da vagliatura latte di calce

500

 

 

7.25

[100299][100906][100908] [1009IO][100912][161102] [161104]

Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi

3.000

 

 

7.26

[070199]

Rottami di quarzo puro

950

 

 

12.3

[010410] [010413]

Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie

5.900

Produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia

2.1

[101112][150107][160120] [170202][191205][200102]

Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro

5.000

 

 

7.1

[101311][170101][170102] [170103][170107][170802] [170904][200301]

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti dì rivestimenti stradali

120.000

 

 

7.5

[101099][101299]

Sabbie esauste

500

Produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia

7.6

[170302][200301]

Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo

97.870

 

 

7.8

[060316][070199][161102] [161104][161106]

Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura

5.000

 

 

7.9

[161106]

Scarti di refrattari a base di carburo di silicio

400

 

 

7.12

[101206][101299][101399] [l70802][200301]

Calchi in gesso esausti

150

 

 

7.17

[010102][010308][010408] [010410][020402][020499] [020701][020799|[100299]

Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

4.500

 

 

7.18

[060314][070199][101304]

Scarti da vagliatura latte di calce

10.000

 

 

7.22

[060899][100208]

Rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silìca fumes)

50

 

 

7.27

[100208][100299]

Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia

370

 

 

10.1

[070299][160306]

Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli

3.000

 

 

11.11

[020304][200125]

Oli esausti vegetali ed animali

1.000

 

 

12.11

[100212][120115]

Fanghi da processi di pulizìa manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica

5.000

 

 

12.12

[100214][100215]

Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione delle terre per fonderie di metalli ferrosi

5.830

 

 

12.16

 

[050110][06l503][070112] [070212][070312][070412] [070512][070612][070712] [100121][190812][190814]

Fanghi di trattamento acque reflue industriali

2.020

 

 

12.17

[100208][100214][100215] [110110][110112][110114]

Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica

100

 

 

13.6

[060699][061101][061199] [1001051[100107][101210]

Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi

10.000

 

 

13.11

[060899][100811]

Silicato bicalcico

3.000

Produzione di

conglomerati

cementizi

4.1

[060902][100601][100602] [100809][100811][101003]

Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot

200

 

 

4.4

[100201][100202][100903]

Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse

15.000

 

 

5.18

[100299]

Residui di minerali di ferro

8.800

 

 

7.2

[010399][010408][010410] [010413]

Rifiuti di rocce di cave autorizzate

90.000

 

 

7.8

[060316][070199][161102] [161104][161106]

Rifiuti di refrattari, rifiuti dì refrattari da forni per processi ad alta temperatura

15.000

 

 

7.11

[170508]

Pietrisco tolto d'opera

5.000

 

 

7.17

[010102][010308][010408] [010410][020402][020499] [020701][020799][100299]

Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

28.000

 

 

7.18

[060314][070199][101304]

Scarti da vagliatura latte di calce

230.000

 

7.25

[100299][100906][100908] [100910][100912][161102] [161104]

Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi

1.100

 

 

7.27

[100208][100299]

Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia

100

 

 

12.1

[030302][030305][030309] [030310][030399]

Fanghi da industria cartaria

22.000

 

 

12.3

[010410][010413]

Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie

47.540

 

 

12.4

[010410][010413]

Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito

47.540

 

 

13.1

[100101][100102][100103] [100115][100117]

Ceneri dalla combustione dì carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombusione con esclusione dei rifiuti urbani e assimilati tal quali

128.000

 

 

13.2

[100101][100103][100115] [100117][190112][190114]

Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere

100

Produzione di

conglomerati

bitumunosi

4.1

[060902][l00601][100602] [100809][100811][101003]

Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Ale Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubìlot

500

 

 

4.2

[100701]

Scorie di fusione da recupero di metalli preziosi

8.800

Produzione di conglomerati bitumunosi

4.4

[100201][100202]100903]

Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustìbile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse

25.000

 

 

7.2

[010399H010408][010410J [010413]

Rifiuti di rocce di cave autorizzate

500

 

 

7.6

[170302][200301]

Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo

50.230

 

 

7.8

[060316][070199][161102] [161104][161106]

Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura

400

 

 

7.9

[161106]

Scarti di refrattari a base di carburo di silicio

100

 

 

7.10

[120101][120102][120103] [120104][120117][120121]

Sabbie abrasive dì scarto e granulari, rottami e scarti di mole abrasive

300

 

 

7.24

[050699][061399][100199]

Scorie vetrose da gassificazione di carbone

100

 

 

7.25

[100299][100906][100908] [100910][100912][161102] [161104]

Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi

10.000

 

 

7.27

[100208][100299]

Materiali finì da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia

1.000

 

 

10.2

[160103]

Pneumatici non ricostmibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma

2.500

 

 

12.12

[100214][100215]

Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione delle terre per fonderie di metalli ferrosi

8.800

 

Cementifici

1 Allegato 2

[191210]

Combustibile derivato da rifiuti

10.000

 

 

4.1

[060902][10060ì][100602] [100809][1008U][101003]

Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot

10.700

 

 

4.4

[100201][100202][100903]

Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustìbile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai. successivi trattamenti di affinazìone delle stesse

25.000

 

 

4.7

[100305]

Polvere di allumina

30.000

 

 

5.14

[100210][120101][120102] [1201031

Scaglie di laminazione e stampaggio

15.000

 

 

5.17

[100202]

Loppa granulata d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1

25.000

 

 

5.18

[100299]

Residui di minerali di ferro

500

 

 

7.2

[010399][010408][010410] [010413]

Rifiuti di rocce di cave autorizzate

40.000

 

 

7.4

[1012031[10I206][101208]

Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

2.000

 

 

7.5

[101099][101299]

Sabbie esauste

5.000

 

 

7.7

[050110][060503][070712]

Rifiuti costituiti da carbonari e idrati di calcio, sìlici colloidali

2.500

 

 

7.8

[060316][070199][16I102] [161104][161106]

Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forai per processi ad alta temperatura

2.700

 

 

7.10

[120101] ][120102][120103] [120104][120117][120121]

Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive

2.000

Cementifici

7.11

[170508]

Pietrisco tolto d'opera

2.560

 

 

7.12

[101206][101299][101399] [170802][200301]

Calchi in gesso esausti

1.000

 

 

7.13

[101399][170802]

Sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici

9.000

 

 

7.14

[0105041[010507][170504]

Detriti di perforazione

10.000

 

 

7.15

[010504][010507]

Fanghi di perforazione

500

 

 

7.16

[020402][020499][020799]

Calci di defecazione

300

 

 

7.17

[010102][010308][010408] [010410][020402][020499] [020701][0207991[100299]

Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

10.000

 

 

7.22

[060899][100208]

Rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes)

3.500

 

 

7.25

[100299][100906][100908] [100910][100912][161102] [161104]

Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi

73.000

 

 

7.28

[16080l][160803][160804]

Supporti inerti di catalizzatori

2.000

 

 

7.30

[170506][200303]

Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili

56.950

 

 

11.2

[020399]

Terre e farine fossili disoleate

1.000

 

 

12.1

[030302][030305][030309] [030310][030399]

Fanghi da industria cartaria

500

 

 

12.3

[010410][010413]

Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie

61.000

 

 

12.4

[010410][010413]

Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito

25.000

 

 

12.5

[010413]

Marmoresine

25.000

 

12.6

[080202][080203][101203] [I01205][101210][l01299]

Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni da industria ceramica

2.000

 

 

12.7

[010102][010409][010410] [010412]

Fanghi costituiti da inerti

5.000

 

 

12.8

[060503][061399][070112] [070212][070312][070412] [070512][070612][070712] [100121][190812][190814]

Fanghi da trattamento acque di processo

1.620

 

 

12.11

[100212][120115]

Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica

5.000

 

 

12.12

[100214][100215]

Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione delle terre per fonderie di metalli ferrosi

200

 

 

12.13

[190802][190902][190903]

Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale

25.000

 

 

12.14

[060503]

Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

1.000

 

 

12.16

[050110][061503][070112] [070212][070312][070412] [070512][070612][070712] [100121][190812][l90814]

Fanghi di trattamento acque reflue industriali

6.000

 

 

12.17

[100208][100214][100215] [110110][110112][110114]

Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica

12.500

Cementifici

13.1

[100101][100102][1001033 [100115][100117]

Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombusione con esclusione dei rifiuti urbani e assimilati tal quali

165.000

 

 

13.2

[100101][100103][100115] [100117][190112][190114]

Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere

20.000

 

 

13.3

[190112]

Ceneri pesanti da incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati e da CDR

12.000

 

 

13.5

[061199][100299]

Rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici

8.000

 

 

13.6

[060699][061101][061199] [100105][l00107][10I210]

Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi

40.000

 

 

13.7

[060314][060503][061399] [100324]

Gessi chimici

2.000

 

 

13.9

[060503][061399]

Rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni di cloruro di sodio

500

 

 

13.10

[060314]

Biscotti fluoridrici

4.800

 

 

13.11

[060899][10081l]

Silicato bicalcico

5.000

 

 

13.16

[010399][060314]

Rifiuti di minerali di bario ridotti

1.000

 

 

13.18

[060316]

Polveri di ossido di ferro

5.000

 

 

13.26

[010410][100318][110203] [161102]

Rifiuti a base di carbone costituiti da scarti di catodi anodi, spezzoni di carbone amorfo, coke, calcinato di petrolio, suole di carbone usate e materiali incombustibili deiralluminio

2.000

 

13.27

[101203][101205][101210]

Rifiuti da depurazione fumi deirindustria dei laterizi

800

Industria per la produzione di argilla espansa

7.25

[100299][100906][100908] [100910][100912][161102] [161104]

Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi

10.000

 

 

11.2

[020399]

Terre e farine fossili disoleate

3.000

 

 

12.7

[010102][010409][010410] [010412]

Fanghi costituiti da inerti

2.000

 

 

12.8

[060503][061399][070112] [070212][070312][070412] [070512][070612][070712] [100121][190812][190814]

Fanghi da trattamento acque dì processo

4.000

 

 

13.2

[100101][100103][100115] [100117][190112][190114]

Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere

20.000

Industria lapidea

7.2

[010399][010408][010410] [010413]

Rifiuti dì rocce di cave autorizzate

22.000

 

 

7.3

[101201][101206][101208]

Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti

46.950

 

 

7.4

[101203][101206][101208]

Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

46.950

 

 

7.11

[170508]

Pietrisco tolto d'opera

5.000

Industria ceramica

4.7

[100305]

Polvere di allumina

25.000

 

7.3

[101201][101206][101208]

Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti

54.000

 

 

7.4

[101203][101206][101208]

Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

9.000

 

 

7.31

[020199][020401]

Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sudicia

5.300

 

 

7.31-bis

[170504]

Terre e rocce di scavo

5.300

 

 

12.4

[010410][010413]

Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito

2.700

 

12.6

[080202][080203][101203] [101205][101210][101299]

Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni da industria ceramica

73.600

Industria dei laterizi

4.4

[100201][100202][100903]

Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affiliazione delle stesse

77.620

 

 

4.7

[100305]

Polvere di allumina

25.000

 

 

7.3

[101201][101206][101208]

Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti

1.810

 

 

7.4

[101203][101206][101208]

Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

5.000

 

 

7.15

[0105041[0l0507]

Fanghi di perforazione

1.000

 

 

7.16

[020402][020499][020799]

Calci di defecazione

8.000

 

 

7.19

[060314][060316][060399] [060499]

Inerti da tinkal

2.500

 

 

7.25

[100299][100906][100908] [100910][100912][161102] [161104]

Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi

5.000

 

 

7.27

[100208][100299]

Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia

7.000

 

7.31

[020199][020401]

Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida

2.220

 

 

7.31-bis

[170504]

Terre e rocce da scavo

2.220

 

 

11.2

[020399]

Terre e farine fossili disoleate

3.000

 

 

12.1

[030302][030305][03O309] [030310][030311][030399]

Fanghi da industria cartaria

20.000

 

 

12.4

[010410][010413]

Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito

7.000

 

 

12.6

[080202][080203][101203] [101205][101210][101299]

Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni da industria ceramica

10.000

 

 

12.7

[010102][010409][010410] [010412]

Fanghi costituiti da inerti

50.000

 

 

12.8

[060503][061399][0701I2] [070212][070312][070412] [070512][070612][070712] [100121][Ì908121[190814]

Fanghi da trattamento acque di processo

4.000

 

 

12.11

[100212][120115]

Fanghi da processi dì pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica

7.000

 

 

12.12

[100214][100215]

Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione delle terre per fonderie di metalli ferrosi

6.990

 

 

12.13

[190802][190902] [190903]

Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione dì acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale

25.000

 

 

12.18

[040106]

Fanghi dì depurazione di acqua di risulta della lavorazione del cuoio essiccati

1.500

Industria dei laterizi

13.1

[100101][100102][100103] [I00115][100117]

Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da cocombusione con esclusione dei rifiuti urbani e assimilati tal quali

3.000

 

 

13.2

[100101][100103][100115]

[100117][190112]

[190114]

Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere

6.740

Utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali

2.1

[101112][150107][160120] [170202][191205][200102]

Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro

2.500

 

 

4.1

[060902][100601][100602]

[100809][100811]

[101003]

Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione dì quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Za, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot

500

 

 

4.4

[100201][100202][100903]

Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossìgeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse

303.580

 

 

5.17

[100202]

Loppa granulata d'altoforno non rispondente agli standard delle norme UNI ENV 197/1

1.000

 

 

5.18

[100299]

Residui di minerali di ferro

8.800

 

7.1

[101311][170101][170102] [170103][170107][170802]

[170904][200301]

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali

120.000

 

 

7.2

[010399][010408][010410] [010413]

Rifiuti di rocce di cave autorizzate

1.000

 

 

7.4

[101203][101206][101208]

Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

10.000

 

 

7.5

[101099][101299]

Sabbie esauste

5.000

 

 

7.6

[170302][200301]

Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo

85.000

 

 

7.10

[120101][120102][120103] [120104][120117][120121]

Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive

500

 

 

7.11

[170508]

Pietrisco tolto d'opera

5.000

 

 

7.16

[0204021[020499][020799]

Calci di defecazione

5.000

 

 

7.17

[010102][010308][010408] [010410][020402][020499] [020701] [020799][100299]

Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

5.000

 

 

7.18

[060314][070199][101304]

Scarti da vagliatura latte di calce

500

 

 

7.25

[100299][100906][100908] [100910][100912][161102] [161104]

Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi

1.500

 

 

7.31

[020199][020401]

Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sudicia

150.000

 

 

7.31-bis

[170504]

Terre e rocce da scavo

150.000

 

 

12.2

[170506]

Fanghi di dragaggio

500

 

 

12.3

[010410][010413]

Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie

15.000

 

 

12.4

[010410][010413]

Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito

66.150

Utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali

12.11

[100212][120115]

Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica

2.000

 

 

12.15

[030199]

Fanghi di cottura e da lavaggio del legno vergine

3.000

 

 

13.2

[100101][100103][100115] [100117][I90112][190114]

Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere

20.000

 

 

13.6

[060699][061101][061199] [1001051[1001071[101210]

Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi

8.800

Utilizzo dei rifiuti per la copertura di discariche

4.4

[100201][100202][100903]

Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forai elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di arenazione delle stesse

15.000

 

 

7.14

[010507][010504][170504]

Detriti di perforazione

300

 

 

7.15

[0105041[0105071

Fanghi di perforazione

300

 

 

11.2

[020399]

Terre e farine fossili disoleate

3.400

 

 

12.1

[030302][030305][030309] [0303101[0303111[030399]

Fanghi da industria cartaria

21.560

 

 

12.3

[010410][010413]

Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie

20.000

 

Rigenerazione cartucce toner e inchiostri per stampa

13.20

[080318][160216]

Gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto di inchiostro; cartucce nastro per stampanti ad aghi

100

Rigenerazione macchine fotografiche monouso

13.22

[090110][090112]

Macchine fotografiche monouso

10

Processi di recupero dei catalizzatori

5.3

[160803][160804]

Catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/molibdeno, nichel/raney, molibdeno, cobalto, cobalto/niolibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silico alluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza

20

 

 

5.5

[160801]

Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi

100

Utilizzo dei rifiuti per i recuperi ambientali

4.4

[100201][100202][100903]

Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affìnazione delle stesse

303.590

 

 

5.17

[100202]

Loppa granulata d'altoforno non rispondente agli standard delle norme

UNI ENV 197/1

3.000

 

 

7.1

[101311][170101][170102]

[170103][170107][170802] [170904][200301]

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali

120.000

 

 

7.2

[010399][010408][010410]

[010413]

Rifiuti di rocce di cave autorizzate

15.000

Utilizzo dei rifiuti per Ì recuperi ambientali

7.4

[101203]{101206][I01208]

Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

500

 

 

7.11

[170508]

Pietrisco tolto d'opera

2.500

 

 

7.14    .

[010502][010599][170504]

Detriti di perforazione

20.000

 

 

7.15

[010504][010507]

Fanghi di perforazione

20.000

 

 

7.16

[020402][020499][020799]

Calci di defecazione

60.000

 

 

7.17

[010102][010308][010408] [010410][020402][020499] [020701][020799][100299]

Rifiuti costituiti da pietrisco di

vagliatura del calcare

60.000

 

 

7.18

[060314][070199][101304]

Scarti da vagliatura latte di calce

20.000

 

 

7.30

[170506][200303]

Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili

30.000

 

 

7.31

[020199][020401]

Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida

150.000

 

 

7.3 I-bis

[170504]

Terre e rocce da scavo

150.000

 

 

in

[020399]

Terre e farine fossili disoleate

1.000

 

 

12.1

[03O302][03O3O5][030309] [030310][030399]

Fanghi da industria cartaria

20.000

 

 

12.2

[170506]

Fanghi di dragaggio

500

 

 

12.3

[010410][010413]

Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie

67.460

 

 

12.4

[010410][010413]

Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito

50.000

 

 

12.7

[010102][010409][010410] [010412]

Fanghi costituiti da inerti

50.000

 

12.9

[101103]

Fango secco di natura sabbiosa

20.000

 

 

12.15

[030199]

Fanghi di cottura e da lavaggio del legno vergine

3.000

 

 

13.2

[100101][100103][100115 [100117][190ll2][190114]

Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere

1.000

 

 

13.6

[060699][061I01][061199] [100105][100107][101210]

Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi

5.000

 

 

13.7

[060314][060503][061399] [100324]

Gessi chimici

500

 

 

13.11

[060899][100811]

Silicato bicalcico

5.000

Produzione di combustibile derivato dai rifiuti (CDR)

14.1

[0702i3][150101][150102] [150103][150105][150106] [160103][160119][17O201] [170203][190501][191201] [191204][191210][191212] [200203][200301]

Rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ad esclusione delle frazioni dervanti da raccolta differenziata

80.000

Produzione dì biogas

15.1

[020106][020204][020305] [020403][020502][020603] [020702][020705][030309] [030310][030311][190805] [200108][200201][200302]

Frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica, recuperabili con processi di digestione anaerobica

10.000

Messa in riserva

1.1

[150101][150105][150106] [200101]

Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi

18.000

 

 

1.2

[150203]

Scarti di pannolini e assorbenti

500

 

 

2.1

[101112][150107][160120] [I70202][191205][200102]

Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro

3 20.000

 

 

2.2

[I50107][200102]

Vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria

1.000

 

 

2.3

[101199]

Rottame fine di cristallo

1.500

 

 

2.4

[1702021[200102]

Rifiuti di fibre di vetro

6.290

Messa in riserva

3.1

[1002101[100299][120101] [120102][120199][150104] [160117][170405][190102] [190118][191202][200140]

Rifiuti dì ferro, acciaio e ghisa

160.000

 

 

3.2

[100899][110501][110599] [120103][120104][120199] [150104][170401][170402] [170403][170404][170406] [170407][191002][191203] [200140]

Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe

28.000

 

 

3.3

[150104][150105][150106] [191203]

Sfridi o scarti di imballaggio in aUuminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo

4.800

 

 

3.4

[110299][120103][120104] [200140]

Rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe

500

 

 

3.5

[150104][200140]

Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, latrine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato

20.000

 

 

3.6

[200140]

Pallini di piombo rifiuti

2.000

 

 

3.7

[1I0299][120103][120199]

Rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri

5.000

 

 

3.8

[120103][120104][150203] [190812][190814]

Puliture dì industrie dei metalli preziosi

500

 

 

3.9

[100701][100702][16U02] [161104]

Rifiuti costituiti da refrattari, crogioli e scorie vetrose di fusione dei metalli preziosi

8.000

 

 

3.10

[160605][200134]

Pile all'ossido di argento esauste

10

 

3.11

[090107]

Rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti

100

 

 

3.12

[110299][120103][120104] [200140]

Rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, ecc.)

7.170

 

 

4.1

[060902][100601][100602] [100809][100811][101003]

Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot

3.500.

 

 

4.3

[100601][100602][100699]

Schiumatine, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe

30

 

 

4.4

[100201][100202][100903]

Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno dì leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse

3.500

 

 

4.5

[110502]

Schiumature povere di Zn

150

 

 

4.6

[110299][110599]

Polveri di zinco e colaticci di recupero

40

 

 

4.7

[100305]

Polvere di allumina

860

 

 

5.1

[160106][160116][160117] [160118][160122]

Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n, 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delie componenti plastiche recuperabili

5.000

Messa in riserva

5.2

[160106][160116][160117] [160118][160122]

Parti di mezzi mobili rotabili per trasporti terrestri prive di amianto e risultanti da operazioni di messa in sicurezza autorizzate ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni

6.300

 

 

5.3

[160803][160804]

Catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/molibdeno, nichel/raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zinco/ferro, silico alluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini della sicurezza

25

 

 

5.4

[160801]

Catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, etc. su supporto interte di carbone, allumina, silicati, zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc, sottoposti a lavaggio e disattivati ai fini della sicurezza

25

 

 

5.5

[160801]

Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli preziosi

10

 

 

5.6

[160214][160216][200136] [200140]

Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi

20.000

 

 

5.7

[1602l6][170402][17041l]

Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio

750

 

 

5.8

[160118][160122][160216] [170401][170411]

Spezzoni di cavo di rame ricoperto

1.000

 

5.9

[160216][170411]

Spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semìdielettrico (b), e metallico (e)

100

 

 

5.10

[110299][120103][120104] [120199]

Fini di ottone e fanghi di molazza

100

 

 

5.11

[100699][101099]

Terra di rame e di ottone

200

 

 

5.12

[101003][101010][101012]

Rifiuto di trattamento di scorie di ottone

100

 

 

5.13

[1010991

Ferro da cernita calamita

10

 

 

5.14

[100210][120101][120102] [120103]

Scaglie di laminazione e stampaggio

21.420

 

 

5.16

[110114][110206][1102991] [160214][160216][200136]

Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi

590

 

 

5.18

[100299]

Residui di minerali dì ferro

1.870

 

 

5.19

[160214][I60216][200136]

Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC

1.500

 

 

6.1

[020104][150I02][170203] [191204][200139]

Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medicochirurgici

7.700

 

 

6.2

[070213][120105][I60119] [160216][160306][170203]

Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche

3.500

 

 

6.3

[070212]

Fanghi polimerici di ABS

520

 

 

6.4

[070299][190905]

Resine a scambio ionico esauste

100

 

 

6.5

[070213][120105][160119]

Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche

100

 

 

6.6

[070213][120105][160119]

Imbottiture sedili in poliuretano espanso

100

 

 

6.7

[070299]

Scaglie di alcool polivinico

1.000

Messa in riserva

6.8

[070299]

Polvery di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto

1.000

 

 

6.11

[070213][070299][120105] [160119]

Pannelli sportelli auto

500

 

 

6.12

[O70199][0702991

Rifiuti di caprolattame

50

 

 

7.1

[101311][170101][170102] [170103][170107][170802] [170904][200301]

Rifiuti costituiti da laterizi, inotnaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto

67.360

 

 

7.2

[010399][010408][010410] [010413]

Rifiuti di rocce di cave autorizzate

10.000

 

 

7.3

[10120I][I01206][101208]

Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti

15.000

 

 

7.4

[101203][101206][101208]

Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa

1.200

 

 

7.5

[101099][101299]

Sabbie esauste

500

 

 

7.6

[170302][200301]

Conglomerato bituminoso, frammenti dì piattelli per il tiro al volo

97.870

 

 

7.7

[050110][060503][070712]

Rifiuti costituiti da carbonati e idrati di calcio, silici colloidali

500

 

 

7,8

[060316][070199][161102] [161104][161106]

Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura

2.500

 

 

7.9

[161106]

Scarti di refrattari a base di carburo di silicio

500

 

7.10

[120101][120102][120103] [120104]fl20117][120121]

Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive

500

 

 

7.11

[170508]

Pietrisco tolto d'opera

12.820

 

 

7.12

[101206][101299][101399] [170802][200301]

Calchi in gesso esausti

400

 

 

7.13

[101399][170802]

Sfridi di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici

5.000

 

 

7.14

[010504][010507][170504]

Detriti di perforazione

2.500

 

 

7.15

[010504][010507]

Fanghi di perforazione

4.900

 

 

7.16

[020402][020499][020799]

Calci di defecazione

40.000

 

 

7.17

[010102][010308][010408] [010410] [020402] [020499] [020701][020799][100299]

Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura del calcare

490

 

 

7.18

[060314][070199][101304]

Scarti da vagliatura latte di calce

1.000

 

 

7.19

[060314][060316][060399] [060499]

Inerti da tinkal

100

 

 

7.20

[161102][I61104][160216]

Rifiuti e rottami di cermets

700

 

 

7.22

[060899][100208]

Rifiuti da abbattimento fiimi dì industrie siderurgiche (silica fìunes)

300

 

 

7.23

[020102][020203][200303]

Conchiglie

500

 

 

7.25

[100299][100906][100908] [100910][100912][161102] [161104]

Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi

700

 

 

7.27

[100208][100299]

Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia

2.060

 

 

7.28

[160801][160803][160804]

Supporti inerti di catalizzatori

10

 

 

7.29

[170604]

Rifiuti di lana di vetro e lana di roccia

20

 

 

7.30

[170506][200303]

Sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili

8.000

Messa in riserva

7.31

[020199][020401]

Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida

47.760

 

 

7.3 I-bis

[170504]

Terre e rocce da scavo

47.760

 

 

8.2

[040221] [040222]

Peluria e pelucchi tessili

930

 

 

8.4

[040209][040221][040222] [160122][200110][200111]

Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali

1.000

 

 

8.5

[040109][040199]

Trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio

50

 

 

8.6

[040108][040109]

Scarti solidi conciati al vegetale

25

 

 

8.7

[040108][0401991

Rifiuti di smerigliatura, rasatura

1.630

 

 

8.8

[040108][040199]

Carniccio di scarnatura, spaccatura e pessamatura in pelo

1.630

 

 

8.9

[191208][200110][200111]

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo

500

 

 

9.1

[030101][030105] [030199] [150103][170201][191207] [200138][200301]

Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

87.500

 

 

9.2

[03O101][03O105]

Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno

15.000

 

 

9.5

[030199]

Black liquor

1.760

 

 

9.6

[0301991

Rifiuti di carte decorative impregnate

1.000

 

 

10.1

[070299][160306]

Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli

1.000

 

 

10.2

[160103]

Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma

7.680

 

11.2

[020399]

Terre e farine fossili disoleate

1.190

 

11.6

[020703ì

Tartaro grezzo

20

 

 

11.7

[0207021[0207991

Vinacce e fecce esauste

560

 

 

11.8

[040221]

Guscetta di cotone

280

 

 

11.9

[020299][040199]

Rifiuti di cloruro di sodio

500

 

 

11.11

[020304][200125]

Oli esausti vegetali ed animali

1.500

 

 

11.12

[020303]

Sansa esausta di oliva (polpa o farina)

8.430

 

 

11.13

[020304]

Scarti e sfridi di granaglia per uso zootecnico

680

 

 

11.14

[020299][060314]

Reflui di cloruro di sodio in soluzione

300

 

 

12.1

[030302][030305][030309] f030310][030311][030399]

Fanghi da industria cartaria

300

 

 

12.2

[170506]

Fanghi di dragaggio

38.940

 

 

12.3

[010410][010413]

Fanghi e polveri da segagione e lavorazione pietre, marmi e ardesie

15.000

 

 

12.4

[010410][010413]

Fanghi e polveri da segagione, molatura e lavorazione granito

8.000

 

 

12.5

[0104131

Marmoresine

1.210

 

 

12.6

[080202][080203][101203] [101205][101210][101299]

Fanghi, acque, polveri e rifiuti solidi da processi di lavorazione e depurazione acque ed emissioni da industria ceramica

2.000

 

 

12.7

[010102][010409][010410] [010412]

Fanghi costituiti da inerti

3.000

 

 

12.8

[060503][061399][070112] [070212][070312][070412] [070512][070612][070712] [100121][190812][190814]

Fanghi da trattamento acque di processo

210

 

 

12.9

[101103]

Fango secco di natura sabbiosa

2.500

 

 

12.10

[040220]

Fanghi da lavorazione lana sucida

7.100

Messa in riserva

12.11

[100212][120115]

Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica

270

 

 

12.12

[1002141[100215]

Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione delle terre per fonderie di metalli ferrosi

3.000

 

 

12.13

[ 190802][ 190902] [190903]

Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale

500

 

 

12.14

[060503]

Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

100

 

 

12.15

[030199]

Fanghi di cottura e da lavaggio del legno vergine

100

 

 

12.16

[050110][061503][070112] [070212][070312][070412] [070512][070612][070712] [100121][1908121[190814]

Fanghi di trattamento acque reflue industriali

50

 

 

12.17

[100208][100214][100215] [110110][110112][110114]

Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica

160

 

 

13.1

[100101][100102][100103] [100115][100117]

Ceneri dalla combustione di carbone e lignite, anche addìtivati con calcare e da cocombusione con esclusione dei rifiuti urbani e assimilati tal quali

5.110

 

 

13.2

[100101][100103][100115] [100117][190112][190114]

Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere

1.890

 

13.4

[100602]

Abrasivo granulato

170

 

 

13.5

[061199][100299]

Rifiuti di solfato di calcio da pigmenti inorganici

2.060

 

 

13.6

[060699][061101][061199] [100105][100107][101210]

Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi

7.110

 

 

13.7

[060314][060503][061399] [100324]

Gessi chimici

500

 

 

13.8

[060314][060503]

Anidrite

500

 

 

13.9

[060503][061399]

Rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni di cloruro di sodio

500

 

 

13.10

[060314]

Biscotti fluoridrici

1.090

 

 

13.11

[060899][100811]

Silicato bicalcico

20

 

 

13.15

[060314][070599]

Rifiuti di bario solfato grezzo

1.090

 

 

13.16

[010399][060314]

Rifiuti di minerali di bario ridotti

1.090

 

 

13.18-bis

[010308]

Polveri di ossidi di ferro fuori specifica

15.000

 

 

13.20

[080318][160216]

Gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto di inchiostro; cartucce nastro per stampanti ad aghi

80

 

 

13.22

[090110][090112]

Macchine fotografiche monouso

10

 

 

13.26

[010410][100318][110203] [161102]

Rifiuti a base di carbone costituiti da scarti di catodi anodi, spezzoni di carbone amorfo, coke, calcinato di petrolio, suole di carbone usate e materiali incombustibili dell'alluminio

190

 

 

13.27

[10I203][10I205][101210]

Rifiuti da depurazione fumi dell'industria dei laterizi

310

Messa in riserva

14.1

[070213][150101][150102] [150103][150105][150106] [160103][160119][170201] [170203][190501][191201] [191204][191210][191212] [200203][200301]

Rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi ad esclusione delle frazioni dervanti da raccolta differenziata

7.000

 

 

15.1

[020106][020204][020305] [020403][020502][020603] [020702] [020705] [030309] [030310][030311][190805] [200108][200201][200302]

Frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica, recuperabili con processi di digestione anaerobica

1.640

 

 

16.1, lett a)

[200108][200302]

Frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente

4.600

 

 

16.1, lett. b)

[020103]

Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole

500

 

 

16.1, lett. c)

[030I01][030105][030301]

Segatura, trucioli, frammenti di legno, di sughero

1.500

 

 

16.1, lett. d)

[020304][020501][020701] [020702][020704]

Rifiuti vegetali derivanti da attività agro-industriali

1.000

 

 

16.1, lett. e)

[040221]

Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami e scarti di cotone, cascami e scarti di lino, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti dì canapa

500

 

 

16.1, lett. f)

[040221]

Rifiuti tessili di origine animale: cascami e scarti di lana, cascami e scarti di seta

500

 

 

16.1, lett. g)

[020106]

Deiezioni animali da sole o in miscela con materiale di lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi di separazione

50

 

 

16.1, lett. h)

[030101][030199][150103] [200138]

Scarti di legno non impregnato

2.000

 

16.1, lett. i)

[150101][200101]

Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate

500

 

 

16.1, lett. j)

[030309][030310][030311]

Fibra e fanghi di carta

500

 

 

16.1, lett. l)

[200201]

Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde

10.000

 

 

17.1

[150101][150102][150103] [150105][150106][160103] [160119][170201][170203] [191210][200203][200301]

Rifiuti solidi urbani ed assimilati ad esclusione delle frazioni omogenee derivanti da raccolta differenziata; combustìbile da rifiuti (CDR) di cui al precedente punto 14

4.000

 

 

18.2

[040101][040221][040222]

Scarti, peluria, pelucchi di lana e altre fibre di origine animale, rifilature e scarti di pelo

1.300

 

 

18.3

[040101]

Scarti solidi della lavorazione conciaria

100

 

 

18.7

[020402]

Calce di defecazione e ceneri dì calce

65.230

 

 

1 Allegato 2

[191210]

Combustibile derivato da rifiuti (CDR)

9.700

 

 

3 Allegato 2

[020103][020107][020301] [020303][020304][020701] [020704]

Scarti vegetali

35.000

 

 

4 Allegato 2

[030101][030105][030301] [1501031[1702011[200138]

Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati

35.000

 

 

6 Allegato 2

[030105][200138]

Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati

5.000

 

 

9 Allegato 2

[030307][030310]

Scarti di polpe

330

Produzione di materie prime secondarie per l'industria cartaria

1.1

[150101][150105][150106] [200101]

Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi

64.260

 

 

1.2

[150203]

Scarti di pannolini e assorbenti

500

Produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria

2.1

[101112][150107][160120] [170202][191205][200102]

Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro

3.000

 

 

2.2

[150107][200102]

Vetro di scarto e frammenti di vetro da ricerca medica e veterinaria

490

Produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica

3.1

[100210][100299][I20101] [120102][120199][150104] [160117][170405][190102] [190118][191202][200140]

Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa

160.000

 

 

3.2

[100899][110501][110599] [120103][120104][120I99] [150104][170401][170402] [170403][170404][170406] [170407][191002][191203] [200140]

Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe

66.410

Produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche

6.1

[020104][150102][170203] [191204][200139]

Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici

64.720

 

 

6.2

[070213][120105][160119] [1602161[160306][170203]

Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche

5.000

Produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile

8.4

[040209][040221][040222] [160122][200110][200111]

Rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali

4.000

Impianti di frantumazione

5.1

[160106][160116][160117] [160118][160122]

Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili

118.000

 

 

5.19

[160214][160216][200136]

Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alia legge 549/93 o HFC

40.690

 

ALLEGATO 4

Suballegato 2

 

DETERMINAZIONE DELLE QUANTITÀ' MASSIME DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI ALL'ALLEGATO 2, SUBALLEGATO 1 DEL DM 5/2/1998

 

Attività di recupero

Tipologia

Codice Rifiuto

Descrizione

Quantità

Utilizzo dei rifiuti come combustibiìe o come altro mezzo per produrre energia in impianti dedicati

1

[191210]

CDR

25.000

 

 

2

[190699]

Biogas (impianti dedicati o impianti mdustariali)

214.250

 

 

3

[020103][020107][020301] [020303][020304][020701] [020704]

Scarti vegetali

25.000

 

 

4

[030101][030105][030301] [150103][170201][200138]

Rifiuti deììa lavorazione del legno e affini non trattati

36.000

 

 

5

[040221]

Rifiuti da fibra tessile

15.000

 

 

6

[030105] [200138]

Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati

13.700

 

 

7

[020304]

Rifiuti della lavorazione del tabacco

20.000

 

 

9

[030307][030310]

Scarti di pulper

9.000

 

 

10

[190805]

Fanghi essiccati dì depurazione di acque reflue

15.000

 

 

12

[030302][030305][030309] [030310][030311]

Fanghi essiccati di depurazione di acque dell'industria cartaria

10.000

 

 

13

[160306]

Residuo di carbon fossile, residui di coke metallurgico (In impianti dedicati ai recupero energetico dei rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 20MW)

30.000

 

 

14

[020106]

Pollina (Impianti dedicati al recupero energetico di rifiuti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.)

70.000

Utilizzo dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia in impianti industriali

1

[191210]

CDR

25.000

 

 

2

[190699]

Biogas (motori fissi a combustione intema)

11.300 mc

 

 

3

[020103][020107][020301] [020303][020304][020701] [020704]

Scarti vegetali

500

 

 

4

[030101][030105][030301] [150103][170201][200138]

Rifiuti della lavorazione del legno e affini non trattati

40.000

 

 

6

[030105][200138]

Rifiuti della lavorazione del legno e affini trattati

80.000

 

7

[020304]

Rifiuti della lavorazione del tabacco

20

 

 

9

[030307][030310]

Scarti di pulper

150.000

 

     o) dopo l'allegato 4 è aggiunto il seguente allegato 5:

     «Allegato 5 NORME TECNICHE GENERALI PER GLI IMPIANTI DI RECUPERO CHE EFFETTUANO L'OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI.

     1. Ubicazione.

     Gli impianti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva, ad eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.

 

     2. Dotazioni minime.

     L'impianto deve essere provvisto di:

     a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;

     b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;

     c) idonea recinzione.

 

     3. Organizzazione.

     Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime.

     Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.

     La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

     Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate.

 

     4. Stoccaggio in cumuli.

     Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.

     L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento.

     Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.

 

     5. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra.

     I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.

     I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.

     Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.

     Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello.

     Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.

     I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento.

     I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

     Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani.

     I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

 

     6. Stoccaggio in vasche fuori terra.

     Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.

     Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.

     Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

 

     7. Bonifica dei contenitori.

     I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.

 

     8. Criteri di gestione.

     I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.

     Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.

     La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.

     Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.».