§ 56.6.58 - D.L. 7 marzo 2002, n. 22.
Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:07/03/2002
Numero:22


Sommario
Art. 1.      1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche
Art. 2. 
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 56.6.58 - D.L. 7 marzo 2002, n. 22. [1]

Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione.

(G.U. 8 marzo 2002, n. 57).

 

Art. 1.

     1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: (Omissis);

     b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f ter) è aggiunta la seguente: (Omissis) [2].

 

     Art. 2. [3]

     [1. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, è consentito l'uso di coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa.

     2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, l'uso del coke da petrolio è consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia [4].

     3. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto ottenuto è consentito l'uso del coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa.

     4. È in ogni caso vietato l'utilizzo del coke da petrolio nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.]

 

     Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2002, n. 82.

[2] Comma modificato dalla legge di conversione 6 maggio 2002, n. 82.

[3] Articolo abrogato dall'art. 297 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, fatto salvo quanto ivi previsto.

[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione 6 maggio 2002, n. 82.