Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.6 rifiuti |
Data: | 07/03/2002 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche |
Art. 2. |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 56.6.58 - D.L. 7 marzo 2002, n. 22. [1]
Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione.
(G.U. 8 marzo 2002, n. 57).
1. Al
a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: (Omissis);
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f ter) è aggiunta la seguente: (Omissis) [2].
[1. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, è consentito l'uso di coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3 per cento in massa.
2. In deroga a quanto previsto all'allegato 3 parte B, punto B4, del decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, l'uso del coke da petrolio è consentito nel luogo di produzione anche per processi di combustione mirati a produrre energia elettrica o termica con finalità non funzionali ai processi propri della raffineria, purché le emissioni rientrino nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia [4].
3. Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60 per cento con il prodotto ottenuto è consentito l'uso del coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6 per cento in massa.
4. È in ogni caso vietato l'utilizzo del coke da petrolio nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.]
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Comma modificato dalla
[3] Articolo abrogato dall'art. 297 del
[4] Comma così sostituito dalla