§ 56.6.5 - D.M. 22 ottobre 1988, n. 457.
Norme in materia di esportazione ed importazione dei rifiuti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:22/10/1988
Numero:457


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Importazione di rifiuti.
Art. 3.  Esportazioni di rifiuti verso Stati appartenenti alla CEE ed all'OCSE.
Art. 4.  Esportazione di rifiuti per lo smaltimento in Stati non appartenenti alla CEE o all'OCSE.
Art. 5.  Disposizioni comuni in tema di esportazioni di rifiuti.
Art. 6.  Garanzie.
Art. 7.  Utilizzazione del mezzo aereo.
Art. 8.  Transito nel territorio dello Stato italiano.
Art. 9.  Condizioni e limiti alle spedizioni.
Art. 10.  Comunicazione cumulativa.
Art. 11.  Prescrizioni di carattere generale.
Art. 12.  Responsabilità.
Art. 13.  Rifiuti di metalli destinati al riutilizzo, alla rigenerazione o al riciclo.
Art. 14.  Obblighi di informazione e comunicazione.
Art. 15.  Vigilanza e controlli.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 56.6.5 - D.M. 22 ottobre 1988, n. 457. [1]

Norme in materia di esportazione ed importazione dei rifiuti.

(G.U. 31 ottobre 1988, n. 256).

 

Art. 1. Definizioni.

     1. Ai fini della presente disciplina si intendono:

     per «rifiuti»: quelli solidi urbani, speciali, tossici e nocivi identificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, della delibera del Comitato interministeriale 27 luglio 1984 nonché delle altre norme attuative del suddetto decreto;

     per «autorità competente»: la pubblica amministrazione designata dagli Stati per assicurare che le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti avvengano con modalità che tutelino la salute e l'ambiente;

     per «produttore di rifiuti»: il soggetto dalla cui attività è derivata la produzione di rifiuti ovvero il loro mutamento di natura e composizione;

     per «detentore di rifiuti»: il produttore di rifiuti o altro soggetto autorizzato secondo le norme vigenti che effettui una spedizione transfrontaliera di rifiuti;

     per «Stato terzo»: qualunque Stato estraneo alla CEE;

     per «smaltimento»: tutte le operazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e relative norme attuative;

     per «esportazione» e «importazione»: l'introduzione e l'uscita dei rifiuti dal territorio nazionale;

     per «PCB»: i policlorobifenili, i policlorotrifenili nonché le miscele contenenti gli uni e/o gli altri [2].

     2. Ai fini del presente decreto non si considerano spedizioni transfrontaliere gli scarichi a terra di rifiuti prodotti dal normale funzionamento delle navi o aeromobili, comprese le acque di scarico e i residui. Restano ferme le disposizioni particolari delle convenzioni internazionali recepite nell'ordinamento italiano.

 

     Art. 2. Importazione di rifiuti.

     1. Il detentore di rifiuti che intenda introdurli nello Stato italiano è tenuto ad effettuare una comunicazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato l'impianto di smaltimento al quale i rifiuti sono destinati, nonché all'autorità competente degli Stati CEE interessati alla spedizione e al transito.

     2. Nella comunicazione, effettuata sulla base dell'art. 3, comma 2, devono essere indicati:

     l'origine e la composizione dei rifiuti, l'identità del produttore e, in caso di rifiuti di origini diverse, un loro inventario

particolareggiato;

     le misure previste in materia di itinerari e di assicurazioni relative ai danni a terzi;

     le misure necessarie per assicurare la sicurezza dei trasporti ed in particolare il rispetto da parte del vettore delle condizioni fissate dagli Stati interessati per l'esercizio delle attività di trasporto;

     l'esistenza di una espressione di volontà contrattuale del destinatario dei rifiuti, che deve possedere una capacità tecnica adeguata per lo smaltimento dei rifiuti in questione e deve essere debitamente autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

     il luogo di ingresso in Italia.

     3. Fatti salvi eventuali specifici accordi internazionali, il trasportatore deve essere autorizzato all'effettuazione del trasporto di rifiuti ai sensi dell'ordinamento italiano ovvero di uno Stato membro della CEE.

     4. In caso di trasporto via mare, copia del bollettino di spedizione deve essere consegnata all'autorità marittima del porto di sbarco ai fini della sicurezza portuale.

     5. Entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, la regione o provincia autonoma rilascia l'attestato di ricevimento trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente, salvo che ritenga di sollevare motivate obiezioni in ordine ai profili di cui al comma 2. In tal caso comunica, entro lo stesso termine, le obiezioni al detentore dei rifiuti, all'ufficio doganale del luogo per l'ingresso in Italia, alle autorità competenti degli Stati di transito ed al destinatario dei rifiuti.

     6. La spedizione non può essere effettuata verso l'Italia se la regione di destinazione non ha rilasciato, anche a seguito dei chiarimenti sulle obiezioni, attestato di ricevimento della comunicazione.

     7. Entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti, il destinatario trasmette al detentore e alle autorità competenti degli Stati interessati una copia del bollettino di spedizione debitamente compilato.

     8. Il destinatario è tenuto a smaltire, entro il più breve tempo possibile dal ricevimento i rifiuti e ad inviare immediatamente al detentore ed alle autorità competenti degli Stati CEE interessati la documentazione comprovante l'avvenuto corretto smaltimento dei rifiuti stessi.

 

     Art. 3. Esportazioni di rifiuti verso Stati appartenenti alla CEE ed all'OCSE.

     1. Il detentore di rifiuti in Italia che intenda spedirli in Stati membri della CEE deve effettuare una comunicazione all'autorità competente dello Stato di destinazione e degli Stati CEE interessati dal transito nonché alla regione o provincia autonoma nel cui territorio sono stoccati i rifiuti.

     2. La comunicazione deve riportare i dati contenuti nell'apposita sezione del bollettino di spedizione. Il bollettino di spedizione di cui all'allegato I deve essere compilato conformemente alle istruzioni indicate nell'allegato II.

     3. La regione o provincia autonoma può formulare obiezioni entro i 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, ovvero opporsi alla spedizione in quanto la medesima compromette i piani e programmi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e del PCB adottati ai sensi delle disposizioni vigenti, dandone comunicazione all'autorità competente dello Stato CEE di destinazione.

     4. La spedizione è subordinata alla presentazione alla regione o provincia autonoma nel cui territorio sono stoccati i rifiuti, di un attestato di ricevimento della comunicazione rilasciato da parte dello Stato di destinazione. Copia dell'attestato di ricevimento viene trasmessa, a cura del detentore, al Ministero dell'ambiente e all'ufficio doganale di transito.

     5. In caso di spedizione in uno Stato terzo rispetto alla CEE, ma appartenente all'OCSE, la spedizione è subordinata alla presentazione alla regione o provincia autonoma sul cui territorio sono stoccati i rifiuti, con copia al Ministero dell'ambiente, della documentazione attestante l'assenso dello Stato di destinazione dei rifiuti, espresso in calce o in allegato alla comunicazione. Deve essere altresì presentato l'attestato di ricevimento rilasciato dall'ultimo Stato CEE di transito, limitrofo a quello di destinazione, qualora tale Stato abbia informato con almeno tre mesi di anticipo la Commissione CEE e l'Italia della volontà di avvalersi di tale facoltà. La regione o provincia autonoma interessata, a meno che non ritenga di formulare obiezioni a norma del comma 3, rilascia apposita certificazione in ordine alla documentazione predetta, che deve essere esibita all'ufficio doganale al momento dell'esportazione.

     6. La spedizione è altresì subordinata alla presentazione della garanzia di cui al successivo art. 6.

     7. In caso di trasporto via mare, contestualmente alle comunicazioni di cui al comma 1, copia del bollettino di spedizione deve essere consegnata all'autorità marittima del porto di imbarco ai fini della tutela della sicurezza portuale e della navigazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397.

     8. Per quanto attiene al trasporto dei rifiuti in territorio italiano si applica il disposto del precedente art. 2, comma 3.

 

     Art. 4. Esportazione di rifiuti per lo smaltimento in Stati non appartenenti alla CEE o all'OCSE.

     1. E' vietata la spedizione di rifiuti dall'Italia per lo smaltimento in Stati non appartenenti all'OCSE. In casi eccezionali, nei quali sia adeguatamente documentata la necessità di effettuare la spedizione di rifiuti per lo smaltimento in Stati non appartenenti all'OCSE, l'esportazione può essere autorizzata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile per i trasporti via mare.

     2. Ai fini dell'esercizio della proposta di cui al comma 1, il detentore dei rifiuti deve effettuare la comunicazione allo Stato di destinazione e agli Stati CEE di transito secondo le modalità di cui al precedente art. 3, comma 2. L'assenso espresso dalle competenti autorità del Paese di destinazione, anche in merito all'impianto nel quale avverrà lo smaltimento, viene comunicato al Ministero dell'ambiente e al detentore dei rifiuti.

     3. Qualora lo Stato destinatario sia limitrofo all'ultimo Stato CEE di transito, e questo si sia avvalso della facoltà di rilasciare l'attestato di ricevimento, avendone informato la Commissione CEE e l'Italia con almeno tre mesi d'anticipo, il detentore è anche tenuto a presentare al Ministero dell'ambiente tale ulteriore attestato.

     4. Il CIPE delibera in ordine all'autorizzazione alla spedizione, valutando altresì che la medesima non comprometta i piani e programmi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e del P.C.B. adottati ai sensi delle disposizioni vigenti.

     5. Si applica alle esportazioni in questione quanto disposto dal precedente art. 3, comma 6, 7 e 8.

 

     Art. 5. Disposizioni comuni in tema di esportazioni di rifiuti.

     1. Le esportazioni di rifiuti sono subordinate alle seguenti condizioni:

     a) acquisizione del contratto fra detentore dei rifiuti e destinatario; quest'ultimo deve avere una capacità tecnica adeguata per lo smaltimento dei rifiuti, senza pericolo per la salute o per l'ambiente;

     b) acquisizione della documentazione comprovante l'assenso dello Stato di destinazione finale e l'esistenza in loco di idonei impianti di smaltimento;

     c) in caso di smaltimento dei rifiuti in uno Stato membro della CEE, il destinatario deve anche possedere un'apposita autorizzazione conforme a quanto previsto dall'art. 9 della direttiva CEE n. 78/319 o dall'art. 6 della direttiva CEE n. 76/403.

     2. Tutti i soggetti che partecipano ulteriormente al trasporto, completano il bollettino di spedizione nei punti appositamente previsti, lo firmano e ne conservano una copia.

 

     Art. 6. Garanzie.

     1. La garanzia di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto consiste nella prestazione di fidejussione bancaria a favore dello Stato italiano rilasciata dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, ovvero polizza assicurativa a favore dello Stato italiano rilasciata da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni a norma dell'art. 1, lettera c), della legge 10 giugno 1982, n. 348.

     2. L'importo minimo garantito deve coprire tutti i possibili costi connessi o finalizzati al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti ed all'eventuale ripristino ambientale, ivi comprese eventuali responsabilità dello Stato italiano rispetto a Stati esteri. La congruità della garanzia è valutata dal Ministro dell'ambiente avvalendosi della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione - SACE, tenendo conto della quantità e tipologia dei rifiuti, dello Stato di destinazione e del mezzo di trasporto utilizzato.

     3. A partire dal 31 gennaio 1989, e successivamente a cadenza semestrale, il Ministro dell'ambiente, avvalendosi della SACE, provvederà alla redazione e pubblicazione di tabelle a carattere generale relative agli importi minimi garantiti secondo i criteri indicati nel presente articolo.

     4. Ai fini della liberazione della garanzia, l'interessato deve comprovare, a mezzo di dichiarazione proveniente dal gestore dell'impianto di smaltimento, l'effettivo e corretto smaltimento dei rifiuti. Tale dichiarazione deve essere convalidata dall'autorità competente ove l'impianto sia localizzato in uno Stato non appartenente alla CEE. Dalla documentazione deve risultare anche la data e l'ufficio doganale di arrivo, nonché l'ultimo ufficio doganale di transito della Comunità.

 

     Art. 7. Utilizzazione del mezzo aereo.

     1. Nel territorio dello Stato italiano è vietato l'atterraggio ed il decollo di aeromobili che trasportino rifiuti, salvo espressa autorizzazione del Ministro dell'ambiente. In ogni caso il trasporto deve avvenire con le modalità di cui al presente decreto.

 

     Art. 8. Transito nel territorio dello Stato italiano.

     1. Il detentore di rifiuti che intenda effettuare la spedizione dall'estero transitando nello Stato italiano, deve avvalersi di un trasportatore autorizzato a norma dell'art. 2, comma 3.

     2. In caso di transito di una spedizione proveniente da Stato appartenente alla CEE, la relativa comunicazione, da effettuarsi a mezzo del bollettino di cui all'art. 3, comma 2, deve essere inviata alle regioni o province autonome e, in copia, al Ministero dell'ambiente.

     3. Le regioni possono, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, formulare motivate riserve al Ministero dell'ambiente, il quale provvede, previa valutazione delle stesse, a comunicare le obiezioni del caso all'autorità competente dello Stato di destinazione.

     4. Lo Stato italiano, qualora sia ultimo Stato di transito limitrofo allo Stato non appartenente alla CEE di destinazione dei rifiuti, può avvalersi della facoltà di rilasciare l'attestato di ricevimento avvertendone la Commissione della CEE e gli altri Stati membri con almeno tre mesi di anticipo.

     5. Il transito attraverso il territorio italiano di spedizione dei rifiuti provenienti da Stati non appartenenti alla CEE è vietato, a meno che il detentore non provveda ad effettuare la relativa comunicazione al Ministero dell'ambiente a mezzo del bollettino di cui all'art. 3, comma 2, con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto alla data di arrivo.

     6. Il Ministero dell'ambiente acquisisce il parere delle regioni o province autonome interessate, da comunicarsi entro venti giorni dalla ricezione della documentazione, ed in caso positivo informa del transito gli uffici doganali competenti.

 

     Art. 9. Condizioni e limiti alle spedizioni.

     1. In tutti i casi in cui gli organi competenti ricevono le comunicazioni e sono tenuti a pronunciarsi nell'ambito delle procedure di cui al presente decreto, possono subordinare la spedizione al rispetto di determinate condizioni e limiti. Questi non possono, comunque, comportare trattamenti discriminatori tra spedizioni che riguardino Stati appartenenti alla CEE e spedizioni effettuate interamente su territorio italiano. Per gli altri Stati vale il principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile.

 

     Art. 10. Comunicazione cumulativa.

     1. Il detentore dei rifiuti può ricorrere, con il consenso degli altri Stati interessati, ad una procedura di comunicazione cumulativa qualora effettui in modo regolare spedizioni al medesimo destinatario di rifiuti, che presentino le medesime caratteristiche fisiche e chimiche, utilizzando gli stessi uffici doganali di entrata, uscita o transito.

     2. L'utilizzazione della procedura di comunicazione cumulativa da effettuarsi mediante l'apposita sezione del bollettino di spedizione è subordinata alla fornitura di adeguate informazioni relative agli esatti quantitativi ed agli elenchi periodici dei rifiuti da spedire e deve riferirsi ad un periodo massimo di un anno.

     3. In caso di comunicazione cumulativa per spedizioni all'estero, il Ministro dell'ambiente procede a successivi svincoli parziali delle garanzie prestate ai sensi del presente decreto subordinatamente alla verifica delle condizioni di cui al precedente art. 6, comma 3.

 

     Art. 11. Prescrizioni di carattere generale.

     1. Le spedizioni transfrontaliere devono soddisfare i requisiti seguenti:

     a) i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;

     b) i contenitori debbono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;

     c) i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o incidenti;

     d) le etichette e le istruzioni di cui alle lettere b) e c) devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati.

     2. Tutte le comunicazioni concernenti i trasporti transfrontalieri di rifiuti relativamente a Stati terzi rispetto alla CEE sono effettuate presso le relative rappresentanze diplomatiche in Italia.

 

     Art. 12. Responsabilità.

     1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di responsabilità, il cui obbligo di osservanza non è escluso dal rispetto delle procedure previste nel presente decreto, e qualunque sia il luogo in cui i rifiuti sono smaltiti, il produttore deve adottare tutte le misure necessarie per procedere o far procedere allo smaltimento dei rifiuti in modo da proteggere le persone, la qualità dell'ambiente e - nel caso di trasporto via mare - della sicurezza portuale e della navigazione.

     2. Il Ministero dell'ambiente o la regione o provincia autonoma, secondo la rispettiva competenza e la normativa vigente, pongono a carico del detentore dei rifiuti, in solido con il produttore degli stessi, la spesa per l'espletamento della procedura di comunicazione e di sorveglianza, tra cui le analisi e i controlli e quanto altro si rendesse necessario al fine di garantire la sicurezza delle spedizioni, provvedendo a non effettuare trattamenti discriminatori tra spedizioni che riguardino Paesi appartenenti alla CEE e spedizioni che si svolgano interamente su territorio italiano. Per gli altri Stati vale il principio di reciprocità di cui all'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile.

 

     Art. 13. Rifiuti di metalli destinati al riutilizzo, alla rigenerazione o al riciclo.

     1. I rifiuti di metalli non ferrosi, compresi in particolare gli scarti, i rottami, i fanghi, le ceneri e le polveri, nonché gli scarti ed i rottami dei metalli ferrosi destinati ad essere riutilizzati, rigenerati o riciclati in base ad un contratto relativo alle suddette operazioni sono esentati dalle disposizioni del presente decreto purché siano rispettate le condizioni seguenti:

     a) il detentore deve dichiarare in un modulo, il cui contenuto è stabilito nel formulario di cui all'allegato 3 e che deve accompagnare la spedizione, che tali materiali sono destinati alle operazioni in questione e notificarne una copia alle autorità competenti nazionali ed estere;

     b) il destinatario deve dichiarare entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti, che tali operazioni saranno effettivamente eseguite.

 

     Art. 14. Obblighi di informazione e comunicazione.

     1. Entro il 1° ottobre 1989, e successivamente ogni due anni, il Ministro dell'ambiente presenta al Parlamento e alla Commissione CEE una relazione sull'applicazione del presente decreto e sulla situazione in materia di spedizioni transfrontaliere in Italia. A tal fine, le regioni e province autonome e le autorità marittime trasmettono entro il 31 luglio di ogni anno al Ministero dell'ambiente le informazioni in loro possesso. Copia della predetta relazione viene trasmessa altresì al Ministro della marina mercantile.

     2. La relazione comporta in particolare le informazioni riguardanti:

     il quantitativo e il tipo dei rifiuti che sono entrati in Italia per esservi smaltiti, nonché il quantitativo e il tipo di rifiuti prodotti sul territorio, e poi esportati definitivamente;

     qualsiasi irregolarità importante in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti considerati dal presente decreto che hanno comportato o possono comportare gravi rischi per l'uomo o l'ambiente;

     le spedizioni transfrontaliere di rifiuti provenienti da incidenti rilevanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

     3. Le comunicazioni concernenti le materie di cui al presente decreto fra le autorità competenti italiane e gli Stati terzi vengono inviate alle rispettive rappresentanze diplomatiche in Italia.

     4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente per l'ulteriore inoltro alla CEE, le denominazioni e gli indirizzi degli uffici competenti alle procedure previste dal presente decreto.

     5. La sintesi dei risultati dei controlli effettuati dalle province deve essere trasmessa per conoscenza al Ministero dell'ambiente.

 

     Art. 15. Vigilanza e controlli.

     1. Le province sono preposte alla vigilanza e controllo delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti e, a tal fine, si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali nonché dei servizi e presidi multizonali.

     Allo scopo di agevolare i controlli, le autorità italiane competenti a consentire il trasporto sono tenute a informare tempestivamente le province competenti per territorio.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     2. Per i primi sessanta giorni di vigenza del presente decreto gli interessati sono autorizzati ad utilizzare moduli e bollettini non originali purché conformi agli allegati del presente decreto.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 4 del D.M. 3 settembre 1998, n. 370, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

[2] Capoverso così rettificato con avviso pubblicato nella G.U. 11 novembre 1988, n. 265.