Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.3 inquinamento del suolo |
Data: | 02/05/2005 |
Numero: | 127 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471, è aggiunto il seguente comma |
§ 56.3.45 - D.M. 2 maggio 2005, n. 127.
Regolamento recante modifica dell'articolo 15 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, 25 ottobre 1999, n. 471, in materia di realizzazione di interventi di bonifica dei siti inquinati.
(G.U. 11 luglio 2005, n. 159)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro della sanità 25 ottobre 1999, n. 471 che, in attuazione del citato articolo 17 del
Vista la
Considerata la necessità di assicurare nel più breve tempo possibile l'inizio delle attività di bonifica e di procedere quindi con gli interventi necessari per la realizzazione dei nuovi impianti ed il recupero dell'area;
D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata
Adotta
il seguente regolamento:
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 del decreto 25 ottobre 1999, n. 471, è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui al comma precedente, completata l'istruttoria tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio autorizza in via provvisoria, su richiesta dell'interessato, ove ricorrano i motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo 14 della