§ 56.2.183 - D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.
Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:30/12/2010
Numero:257


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni


§ 56.2.183 - D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 257.

Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

(G.U. 4 febbraio 2011, n. 28)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2009, e, in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

     Vista la direttiva n. 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra;

     Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

     Visto il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, recante modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e l'articolo 4, comma 2, recante misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE;

     Vista la decisione n. 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Vista la decisione 2009/73/CE della Commissione, del 17 dicembre 2008, e la decisione 2009/339/CE del 16 aprile 2009, che modifica la decisione della Commissione 2007/589/CE;

     Visto il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, sull'elenco degli operatori aerei che svolgono una delle attività indicate nell'Allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, in cui per ciascun operatore aereo è specificato lo Stato membro di riferimento;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2010;

     Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) prima dell'articolo 1 è inserito il seguente capo:

 

     «Capo I

     DISPOSIZIONI GENERALI»;

 

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il presente decreto reca le disposizioni per la partecipazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 come modificata dalla direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, e dalla direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.».

     2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole: «nell'allegato A» sono inserite le seguenti: «e A-bis».

     3. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

     «d-bis) decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione: decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;

     d-ter) elenco degli operatori aerei: elenco degli operatori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, e successivi aggiornamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE;»;

     b) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis, dei gas specificati in riferimento all'attività interessata»;

     c) al comma 1, lettera l), le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia»;

     d) al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti:

     «m-bis) operatore aereo: la persona che opera un aeromobile nel momento in cui viene esercitata una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis, o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identificata, il proprietario dell'aeromobile;

     m-ter) operatore di trasporto aereo commerciale: un operatore aereo il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta;

     m-quater) operatore aereo amministrato dall'Italia: operatore aereo riportato nell'elenco degli operatori aerei per il quale è specificato che l'operatore aereo è amministrato dall'Italia;»;

     e) al comma 1, dopo la lettera n), sono inserite le seguenti:

     «n-bis) piano di monitoraggio delle emissioni: documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attività di trasporto aereo elencate all'allegato A-bis;

     n-ter) piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro": documento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis;»;

     f) al comma 1, dopo la lettera p) è inserita la seguente:

     «p-bis) regolamento sui registri: regolamento (CE) 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;»;

     g) al comma 1, lettera s), dopo le parole: «dichiarazioni del gestore» sono inserite le seguenti: «e degli operatori aerei amministrati dall'Italia»;

     h) al comma 2, lettera a), le parole: «articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 3-bis»;

     i) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE e dalla direttiva 2008/101/CE»;

     l) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) direttiva 2008/101/CE: la direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas ad effetto serra;»;

     m) al comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente lettera:

     «m-bis) riserva speciale: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui all'articolo 3-quinquies, comma 1.».

     4. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

 

     «Art. 3 bis. Autorità nazionale competente

     1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.

     2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente.

     3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

     4. Il Comitato ha il compito di:

     a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

     b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;

     c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;

     d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito della decisione di assegnazione ;

     e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell'articolo 3-quater, comma 3;

     f) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alle lettere a) e c), nonchè i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;

     g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 4;

     h) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7;

     i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro" e loro aggiornamenti;

     l) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;

     m) approvare ai sensi dell'articolo 12-bis i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A;

     n) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 14;

     o) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività ai sensi dell'articolo 17;

     p) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

     q) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'articolo 15, comma 7 e 7-bis;

     r) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;

     s) definire le modalità e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;

     t) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 15, commi 5 e 5-bis, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;

     u) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9;

     v) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all'articolo 20-bis, comma 2, e alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 23;

     z) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;

     aa) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14;

     bb) svolgere attività di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto;

     cc) stimare le emissioni rilasciate annualmente, anche ai fini della restituzione, nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 5-bis, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3;

     dd) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri.

     5. Il Comitato propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a:

     a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;

     b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;

     c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

     d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

     e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;

     f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

     g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.

     6. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.

     7. Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, lettera bb) ed al comma 5 il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l'espletamento dei compiti di cui al capo II il Consiglio direttivo è integrato da un membro nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

     8. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.

     9. La Segreteria tecnica è composta da quindici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito denominato: «GSE».

     10. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.

     11. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le deliberazioni inerenti:

     a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) del comma 4, da sottoporre alla consultazione del pubblico;

     b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 4 notificato alla Commissione europea;

     c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 da sottoporre alla consultazione del pubblico;

     d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;

     e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere r), s) e t) del comma 4;

     f) la relazione di cui al comma 3.

     12. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.

     13. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati.

     14. Per le attività di cui al comma 5, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

     a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;

     b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.

     15. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 13 non spetta alcun emolumento, compenso, nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

 

     Capo II

     TRASPORTI AEREI

 

Art. 3 ter. Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni agli operatori aerei

     1. E' messa all'asta la quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE con le modalità stabilite con Regolamento della Commissione ai sensi dell'articolo 3-quinquies, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE.

     2. Il Comitato stabilisce con propria deliberazione le disposizioni attuative del Regolamento della Commissione di cui al comma

     3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote derivanti dal mercato delle emissioni del settore del trasporto aereo determinate con decisione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e la successiva rassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a finanziare iniziative contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo, per finanziare la ricerca e lo sviluppo ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario, per finanziare misure finalizzate a combattere la deforestazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Art. 3 quater. Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito da parte degli operatori aerei

     1. L'operatore aereo amministrato dall'Italia, che intende beneficiare delle quote destinate ad essere assegnate a titolo gratuito, presenta domanda al Comitato. La domanda è corredata dai dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis svolte dall'operatore aereo stesso nell'anno di riferimento, monitorati conformemente alla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione ed al piano di monitoraggio delle "tonnellate-chilometro", come approvato dal Comitato, nonchè verificati da un verificatore indipendente ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2011 e l'anno di riferimento è l'anno 2010. Per i periodi successivi la domanda è presentata almeno 21 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l'anno di riferimento è l'anno civile che si conclude 24 mesi prima dell'inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.

     2. La domanda di cui al comma 1 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione sulla base di linee-guida e disposizioni di dettaglio della Commissione europea, qualora adottate.

     3. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013 il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute entro il 30 giugno 2011. Per i periodi successivi, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute almeno 18 mesi prima dell'inizio del periodo a cui tali domande si riferiscono.

 

Art. 3 quinquies. Modalità per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui alla riserva speciale a titolo gratuito da parte degli operatori aerei

     1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio 2013, può accedere alla riserva speciale determinata con la decisione di assegnazione della Commissione europea, adottata ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, l'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:

     a) inizia ad esercitare un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato A-bis dopo l'anno di riferimento per il quale il Comitato ha trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi 3-quater, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo;

     b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi dell'articolo 3-quater, comma 3, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile del periodo in questione e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un'attività di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo.

     2. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifiche emanate dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-septies, paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE, e che intende beneficiare dell'assegnazione, a titolo gratuito, di quote di emissioni di cui alla riserva speciale, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.

     3. La domanda di cui al comma 2 è predisposta conformemente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione e contiene almeno le seguenti informazioni:

     a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, monitorati e verificati conformemente agli allegati D, E e F ed eventuali relative disposizioni di attuazione emanate dal Comitato, per le attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis svolte dall'operatore aereo nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;

     b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti;

     c) nel caso degli operatori aerei di cui al comma 1, lettera b):

     1) l'aumento percentuale delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

     2) l'aumento in termini assoluti delle tonnellate-chilometro registrato dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;

     3) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b), delle tonnellate-chilometro registrata dall'operatore aereo in questione tra l'anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro ai sensi dell'articolo 3-quater in relazione al corrispondente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.

     4. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei di cui al comma 1 ad esso pervenute.

     5. Entro tre mesi dalla data della decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

     a) l'assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo di cui ha presentato alla Commissione domanda conforme ai commi 2 e 3. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Commissione europea sull'assegnazione della riserva speciale di cui all'articolo 3-septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:

     1) nel caso di un operatore aereo di cui al comma 1, lettera a), per i dati relativi alle tonnellate-chilometro che figurano nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi dei commi 3, lettera a), e 4;

     2) nel caso di un operatore aereo di cui al comma 1, lettera b), per l'aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b), che figura nella domanda presentata alla Commissione, ai sensi del comma 3, lettera c), numero 3), e del comma 4;

     b) l'assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo per ogni anno, che è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera a), per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l'assegnazione si riferisce.

     6. La singola assegnazione di cui al comma 5 ad un operatore aereo di cui al comma 1, lett. b), non supera il milione di quote.

     7. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all'asta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-ter.

 

Art. 3 sexies. Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei

     1. Entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:

     a) la quantità totale di quote da assegnare per il periodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Commissione, a norma dell'articolo 3-quater, comma 3, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda, per il parametro di riferimento di cui alla decisione di assegnazione della Commissione europea di cui all'articolo 3-sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;

     b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia per ogni anno, determinate dividendo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a), per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l'operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis.

     2. A partire dal 2012, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma del presente articolo o dell'articolo 3-quinquies e comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro di cui all'articolo 14, comma 2.».

     5. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, i piani di monitoraggio delle «tonnellate-chilometro» approvati con deliberazioni del Comitato emanate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi della deliberazione n. 27 del 6 agosto 2009, valgono quali piani di monitoraggio delle tonnellate-chilometro di cui all'articolo 3-quater, comma 1.

     6. Prima dell'articolo 4 è aggiunto il seguente capo:

 

     «Capo III

     IMPIANTI FISSI».

 

     7. Alla rubrica degli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad emettere gas ad effetto serra».

     8. L'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è abrogato. Tutti i riferimenti al soppresso articolo si intendono riferiti all'articolo 3-bis, come introdotto dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

     9. Agli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, e 11, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «il Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dello sviluppo economico».

     10. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

 

     «Art. 12 bis. Raggruppamenti

     1. I gestori degli impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano istanza al Comitato, precisando gli impianti e il periodo per i quali intendono costituire il raggruppamento, e nominano un amministratore fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.

     2. Il Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui al comma 1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della stessa. Il suddetto termine è interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni ai gestori degli impianti e fino al ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste.

     3. All'amministratore fiduciario del raggruppamento è conferito dai gestori degli impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote di emissione pari alla somma delle quote assegnate agli impianti stessi.

     4. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, all'amministratore fiduciario non è permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione di un gestore appartenente al raggruppamento non sarà stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

     5. Nel caso di impianto appartenente a raggruppamento l'amministratore fiduciario sostituisce il gestore dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi di restituzione previsti dall'articolo 15, comma 7.

     6. Relativamente all'obbligo della restituzione di quote di emissioni corrispondenti alle emissioni totali degli impianti appartenenti al raggruppamento, l'amministratore fiduciario è soggetto alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 20, comma 7. La responsabilità dell'amministratore fiduciario non esclude la responsabilità di ciascun gestore per il pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie qualora a ciò non provveda l'amministratore fiduciario.

 

Art. 12 ter. Nuovi entranti

     1. L'assegnazione delle quote ai nuovi entranti tiene in considerazione:

     a) le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel caso di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo;

     b) eventuali assegnazioni e rilasci precedenti nel caso di impianti esistenti o ripresa di attività;

     c) le capacità di produzione e previsione di attività dell'impianto;

     d) livelli di utilizzo della capacità di produzione registrati nell'ambito del settore di appartenenza.

     2. Il Comitato definisce, nell'ambito del PNA di cui all'articolo 10, i criteri per l'individuazione e le modalità di assegnazione delle quote agli impianti nuovi entranti.».

     11. Prima dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserito il seguente capo:

 

     «Capo IV

     DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO E AGLI IMPIANTI FISSI».

 

     12. L'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 13.

     Monitoraggio delle emissioni

     1. Il gestore di un impianto è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia nell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell'articolo 4 sia nelle disposizioni di attuazione della decisione sul monitoraggio e rendicontazione.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla base dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella decisione sul monitoraggio e rendicontazione .

     3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia effettua il monitoraggio delle emissioni rilasciate dall'aeromobile che opera, secondo la decisione sul monitoraggio e rendicontazione e conformemente al Piano di monitoraggio delle emissioni, dal momento della sua approvazione da parte del Comitato.

     4. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3, in caso di modifica del sistema di monitoraggio e comunque, a partire dal 2013, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra.

     5. Le modalità di trasmissione dell'aggiornamento di cui al comma 4 ai fini dell'approvazione da parte del Comitato, sono stabilite con delibera del Comitato medesimo.».

     13. Il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 12 del presente articolo, è inviato al Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come introdotto dal comma 4 del presente articolo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero entro 60 giorni dal momento in cui l'operatore aereo è individuato, a seguito delle disposizioni adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18-bis, paragrafo 3, lettera b,) della direttiva 2003/87/CE, quale operatore aereo amministrato dall'Italia.

     14. Il Comitato di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come introdotto dal comma 4 del presente decreto, stabilisce, con propria deliberazione da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contenuti del Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 12 del presente decreto, e le modalità di trasmissione dello stesso.

     15. Le disposizioni di cui al comma 13 non si applicano agli operatori aerei amministrati dall'Italia il cui Piano di monitoraggio delle emissioni è stato approvato con deliberazione n. 01 del 14 gennaio 2010 e con successive deliberazioni emanate fino alla pubblicazione del presente decreto ai sensi della deliberazione del Comitato n. 27/2009 del 6 agosto 2009.

     16. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, le parole: "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito APAT" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA" e le parole: "regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione europea, del 21 dicembre 2004, per l'attuazione di un sistema di registri, standardizzato e sicuro" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento sui registri";

     b) al comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 15, comma 5," sono inserite le seguenti: "e nella comunicazione annuale di ciascun operatore aereo di cui all'articolo 15, comma 5-bis";

     c) al comma 2, la parola: "APAT" è sostituita dalla seguente: "ISPRA" e le parole: "all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004" sono sostituite dalle seguenti: "al regolamento sui registri";

     d) al comma 2, le parole: "all'articolo 8, comma 2, lettera l)" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3-bis";

     e) al comma 4, dopo le parole: "Allegato A" sono inserite le seguenti: "e l'operatore aereo amministrato dall'Italia che esercita le attività elencate all'allegato A-bis";

     f) al comma 5, le parole: "dall'Allegato XVI del regolamento (CE) n. 2216/2004" sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento sui registri.".

     17. All'articolo 14-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, la parola: "APAT" è sostituita dalla seguente: "ISPRA".

     18. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     "5-bis. A partire dal 1° gennaio 2011, l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica al Comitato, entro il 31 marzo di ciascun anno, le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attività svolte nell'anno solare precedente, monitorate secondo quanto stabilito all'articolo 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all'articolo 16, comma 1-bis. Le modalità e i contenuti della comunicazione sono stabiliti con deliberazione del Comitato. L'operatore annota altresì le emissioni sul Registro.

     5-ter. Nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui al comma 5-bis, oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, il Comitato procede alla stima delle emissioni anche ai fini della restituzione di cui al comma 7-bis.";

     b) al comma 6, dopo le parole: "Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore" sono inserite le seguenti: "di un impianto";

     c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     "6-bis. Nei casi in cui la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 5-bis da parte di un operatore aereo amministrato dall'Italia non è verificata secondo quanto stabilito all'articolo 16, l'amministratore del registro provvede affinchè l'operatore aereo non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta comunicazione non sia debitamente verificata.";

     d) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di cui al presente comma il gestore può utilizzare quote di emissione di cui abbia ottenuto l'annotazione nel Registro a proprio favore, ad eccezione delle quote di emissione di cui agli articoli 3-quinquies e 3-sexies .";

     e) al comma 7 le parole: "del PNA" sono sostituite dalle seguenti: "della decisione di assegnazione";

     f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     "7-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia è tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, un numero di quote corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell'anno civile precedente dalle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis da esso effettuate, come dichiarate e verificate ai sensi del comma 5-bis ovvero in conformità alla stima effettuate ai sensi del comma 5-ter. L'amministratore del registro procede al ritiro e alla cancellazione delle quote di emissione restituite.";

     g) al comma 8, dopo le parole: "i gestori" sono inserite le seguenti: "degli impianti";

     h) al comma 9, dopo le parole: "i gestori" sono inserite le seguenti: "degli impianti";

     i) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

     "9-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7-bis, gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare CERs e ERUs fino ad una certa percentuale della quantità di quote che sono tenuti a restituire ai sensi del comma 7-bis. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 tale percentuale è fissata nella misura massima del 15 per cento. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020 gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantità di CERs ed ERUs non utilizzata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012. In aggiunta a tale quantità gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare la quantità di CERs ed ERUs stabilita dalla Commissione europea con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 13 della direttiva 2009/29/CE.";

     l) al comma 10, lettera a), dopo le parole: "fatto salvo l'obbligo per i gestori" sono inserite le seguenti: "e per gli operatori aerei".

     19. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, dopo le parole: "le emissioni rilasciate dall'impianto" sono inserite le seguenti: "e dalle attività di trasporto aereo.";

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Per le attività di trasporto aereo il Comitato emana con propria deliberazione sulla base dei criteri stabiliti all'allegato V della direttiva 2003/87/CE , nonchè delle eventuali disposizioni di dettaglio adottate dalla Commissione europea, le disposizioni per la verifica della comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 15, comma 5-bis, e la comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui all'articolo 3-quater.";

     c) al comma 2, dopo le parole: "L'attestato di verifica della dichiarazione è rilasciato" sono inserite le seguenti: "al gestore di un impianto";

     d) al comma 3, la parola: "APAT" è sostituita dalla seguente: "ISPRA".».

     20. L'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 17.

     Accreditamento dei verificatori

     1. Il Comitato stabilisce le procedure per il riconoscimento dei verificatori in conformità alle disposizioni comunitarie, ove emanate, ai sensi della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE.

     2. E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Comitato il registro dei verificatori accreditati.».

     21. L'articolo 19 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è abrogato. Tutti i riferimenti all'abrogato articolo si intendono riferiti all'articolo 12-bis, come introdotto dall'articolo 1, comma 10, del presente decreto.

     22. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dopo le parole: «Chiunque esercita un'attività» sono inserite le seguenti: «presso un impianto»;

     b) al comma 6 le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;

     c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

     «6-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza della presentazione del Piano, di 100 euro. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissioni pari alle emissioni indebitamente rilasciate.

     6-ter. I soggetti di cui al comma 6-bis sono tenuti a trasmettere il Piano di monitoraggio entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato procede secondo quanto indicato all'articolo 20-bis.

     6-quater. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che entro il 31 marzo di ogni anno non comunica le emissioni di gas ad effetto serra relative alle attività svolte nell'anno solare precedente, monitorate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, e verificate secondo quanto stabilito all'articolo 16 o renda dichiarazione falsa o incompleta, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.»;

     d) al comma 7, le parole: «indebitamente assegnate» sono sostituite dalle seguenti: «effettivamente rilasciate durante l'anno civile precedente»;

     e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. L'operatore aereo che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate durante l'anno civile precedente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, pari a 100 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per l'operatore aereo di restituire, all'atto della restituzione dovuta per l'anno civile successivo, un numero di quote di emissioni pari alle emissioni effettivamente rilasciate.».

     23. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

 

     «Art. 20 bis. Applicazione di divieto operativo per gli operatori aerei

     1. Se un operatore aereo non rispetta le prescrizioni del presente decreto, fatte salve le sanzioni e ammende applicabili, il Comitato predispone una relazione contenente almeno:

     a) la prova che l'operatore aereo non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi del presente decreto;

     b) dettagli sulle sanzioni applicate;

     c) la valutazione dell'eventuale imposizione del divieto operativo.

     2. Il Comitato trasmette la relazione ai Ministri competenti per l'adozione delle disposizioni opportune anche ai fini della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di imposizione di un divieto operativo a livello comunitario.».

     24. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

     «6-bis. Il Comitato con propria deliberazione può emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l'attività conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri.».

     25. L'articolo 22 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è abrogato. Tutti i riferimenti all'abrogato articolo si intendono riferiti all'articolo 12-ter, come introdotto dall'articolo 1, comma 10.

     26. All'articolo 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: «dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento sui registri».

     27. L'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

     «Art. 26.

     Disposizioni finanziarie

     1. I costi delle attività di cui agli articoli 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 4, 7, 11, commi 2 e 3, 13, commi 3, 4 e 5, 14, 15, comma 5-ter, e 17 sono a carico degli operatori interessati secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

     2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, da individuarsi tenendo conto anche della complessità delle prestazioni richieste; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, con lo stesso criterio della copertura del costo effettivo del servizio.

     3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro di cui all'articolo 14, che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, competente per le predette attività.».

     28. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 27 del presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     29. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia» e la parola: «APAT» è sostituita dalla seguente: «ISPRA».

     30. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: «Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le parole: «Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico».

     31. Sono fatte salve le disposizioni emanate ai sensi della deliberazione del Comitato n. 27 del 6 agosto 2009, nonchè delle successive deliberazioni adottate ai sensi della citata deliberazione fino alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

     32. Dopo l'allegato A al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserito l'allegato A-bis contenuto nell'allegato I al presente decreto.

     33. All'allegato D al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, prima delle parole: «Principi generali» sono anticipate le seguenti: «Sezione 1: Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi.».

     34. Dopo il punto 11 dell'allegato D al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserita la sezione 2 contenuta nell'allegato II al presente decreto.

     35. All'allegato E al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole: «PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 13» sono inserite le seguenti: «Sezione 1: Controllo delle emissioni prodotte da impianti fissi.».

     36. All'allegato E al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserita la sezione 2 contenuta nell'allegato III al presente decreto.

     37. All'allegato F al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, le parole: «ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 COMMA 5 » sono sostituite dalle seguenti: «ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 15, COMMA 5 E 5-BIS. » e, dopo le medesime, sono inserite le seguenti: «Sezione 1: comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi.».

     38. All'allegato F al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, è inserita la sezione 2 contenuta nell'allegato IV al presente decreto.

 

    

     Allegato I

 

     (previsto dall'articolo 1, comma 32)

 

     "Allegato A-bis

     CATEGORIE DI ATTIVITA' DI TRASPORTO AEREO RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012

 

Attività

Gas serra

 

 

Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio italiano, ad esclusione dei:

Biossido di carbonio

 

 

a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito di un viaggio ufficiale, il monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, i capi di Stato, i capi di governo, i ministri del governo, di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante tale status nel piano di volo;

Biossido di carbonio

 

 

b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia

Biossido di carbonio

 

 

c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d'emergenza autorizzati dall'autorità competente responsabile

Biossido di carbonio

 

 

d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione di Chicago;

Biossido di carbonio

 

 

e) i voli che terminano presso l'aerodromo dal quale l'aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio;

Biossido di carbonio

 

 

f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un'abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell'aeromobile;

Biossido di carbonio

 

 

g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra;

Biossido di carbonio

 

 

h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg;

Biossido di carbonio

 

 

i) voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 su rotte all'interno di regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000 posti all'anno; e

Biossido di carbonio

 

 

j) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera:

 

- meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi; o

 

- voli con emissioni annue totali inferiori a 10 000 tonnellate l'anno.

Biossido di carbonio

I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell'ambito

 

di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri

 

più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di

 

governo, i ministri del governo di uno Stato membro non

 

possono essere esclusi a titolo del presente punto."

 

 

 

    

 

    

     ALLEGATO II

 

     (previsto dall'articolo 1, comma 34)

     "Sezione 2: Verifica delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo

     12. I principi generali e il metodo definiti nella presente sezione si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo dell'allegato A-bis. A tal fine:

     a) al punto 3 della sezione 1, il riferimento al "gestore" deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione;

     b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia;

     c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall'operatore aereo amministrato dall'Italia e di cui tratta la comunicazione;

     d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo amministrato dall'Italia per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione;

     e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia è responsabile;

     f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo amministrato dall'Italia.

     Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo

     13. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:

     a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato A-bis siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;

     b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attività di trasporto aereo.

     Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 3-quater e 3-quinquies

     14. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 15, comma 5-bis, definiti nella sezione 2 del presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo.

     15. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo amministrato dall'Italia presenta a norma dell'articolo 3-quater, comma 1 e dell'articolo 3-quinquies, comma 2, si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo amministrato dall'Italia in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato A-bis. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo amministrato dall'Italia, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo amministrato dall'Italia corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza."

 

 

     ALLEGATO III

 

     (previsto dall'articolo 1, comma 36)

     "Sezione 2: Controllo delle emissioni e delle tonnellate chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo

     Controllo delle emissioni di biossido di carbonio

     Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:

     consumo di combustibile × fattore di emissione

     Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue:

     quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo - quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo - rifornimento di combustibile per il volo successivo.

     Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili.

     I fattori di emissione utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all'attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.

     Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.

     Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3- quater e 3-quinquies

     Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo 3-quater, comma 1, o dell'articolo 3-quinquies, comma 2, l'entità dell'attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:

     tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante

     dove:

     "distanza" è la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km;

     "carico pagante" è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata.

     Ai fini del calcolo del carico pagante:

     - il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio,

     - un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato."

 

 

     ALLEGATO IV

 

     (previsto all'articolo 1, comma 38)

     "Sezione 2: Comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo

     Comunicazione delle emissioni

     Ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista all'articolo 15, comma 5-bis.

     A. Informazioni che identificano l'operatore aereo amministrato dall'Italia, compresi:

     - nome dell'operatore aereo,

     - Stato membro di riferimento,

     - indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,

     - numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis e per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo,

     - numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

     - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,

     - nome del proprietario dell'aeromobile.

     B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni:

     - consumo di combustibile,

     - fattore di emissione,

     - emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

     - emissioni aggregate prodotte da:

     - tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro,

     - tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo

     - emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo e che:

     - sono partiti da ogni Stato membro, e

     - sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo  - incertezza

     Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3-quater e 3-quinquies

     Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell'articolo 3-quater, comma 1, o dell'articolo 3-quinquies, comma 2.

     A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi:

     - nome dell'operatore aereo,

     - Stato membro di riferimento,

     - indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento,

     - numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate nell'allegato A-bis per le quali l'operatore è considerato l'operatore aereo, numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo,

     - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente,

     - nome del proprietario dell'aeromobile.

     B. Dati relativi alle tonnellate-chilometro:

     -numero di voli per coppia di aerodromi,

     - numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi,

     - numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi,

     - metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato,

     - numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite nell'allegato A-bis per le quali l'operatore in questione è considerato l'operatore aereo."