Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.2 inquinamento atmosferico |
Data: | 26/06/2008 |
Numero: | 120 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 |
Art. 2. Disposizioni finanziarie |
§ 56.2.148 - D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
(G.U. 12 luglio 2008, n. 162)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il
Vista la
Considerata la necessità di apportare al
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Disposizioni correttive e integrative del
1. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del
2. All'articolo 3 del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e le province autonome individuano, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 sono inferiori al rispettivo valore obiettivo. In tali zone e agglomerati le regioni e le province autonome assicurano che i livelli di detti inquinanti si mantengano inferiori al rispettivo valore obiettivo e si adoperano per mantenere il migliore stato di qualità dell'aria compatibilmente con le esigenze dello sviluppo sostenibile.»;
b) al comma 3, le parole: «in conformità alle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi».
3. All'articolo 5 del
«3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli previsti al comma 2 il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva devono risultare sufficienti a rilevare la concentrazione degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, conformemente alle previsioni dell'allegato III, paragrafo II, e dell'allegato IV, paragrafo I.».
4. All'articolo 8 del
a) al comma 2, le parole: «all'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2008»;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. I dati relativi ai livelli di concentrazione ed alle deposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'APAT, secondo quanto previsto ai commi 2, 3, 5 e 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla trasmissione di tali dati alla Commissione europea secondo quanto previsto al comma 8».
5. All'articolo 9, comma 1, del
6. L'allegato I al
«Allegato I
(previsto all'art. 3, comma 1)
Valori obiettivo per l'arsenico, il cadmio il nichel e il benzo(a)pirene
Inquinante |
Valore obiettivo [1] |
|
|
Arsenico |
6,0 ng/m3 |
Cadmio |
5,0 ng/m3 |
Nichel |
20,0 ng/m3 |
Benzo(a)pirene |
1,0 ng/m3 |
[1] Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile»
7. All'allegato II, paragrafo II, punto 2, del
8. All'allegato III, paragrafo II, del
a) al punto 1, lettera a), le parole: «presso le aree» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree»;
b) al punto 1, lettera b), dopo la parola: «popolazione» sono inserite le seguenti: «in generale»;
c) al punto 3, le parole: «L'area di rappresentativita» sono sostituite dalle seguenti: «In via ordinaria, l'area di rappresentativita»;
d) al punto 5, secondo periodo, le parole: «installata, negli stessi siti,» sono sostituite dalle seguenti: «installata, con riferimento agli stessi siti,» e la parola: «sottovento» è sostituita dalla seguente: «sopravento».
9. All'allegato III, paragrafo III, punto 2, del
10. All'allegato III, paragrafo IV, secondo periodo, del
11. All'allegato IV, paragrafo I, punto 3, del
12. All'allegato V del
a) il titolo è sostituito dal seguente: «Metodi di riferimento per la valutazione dei livelli degli inquinanti»;
b) al punto 2.1. il periodo da: «,o il metodo previsto dalla norma ISO 12884:2000» fino a: «liquid cromatography» è soppresso;
c) ai punti 4 e 5, le parole: «dei tassi di» sono sostituite dalla seguente: «della»;
d) al punto 7, le parole: «le procedure», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «le procedure di prova».
13. All'appendice I del
14. All'appendice II del
a) il titolo è sostituito dal seguente: «Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione del mercurio»;
b) al punto 4, la parola: «Swagelook» è sostituita dalle seguenti: «per tubi in teflon»;
c) al punto 5.12, le parole: «(Merk cod. 1.06839.1000)» e le parole: «tipo swagelook» sono soppresse; le parole: «lo swagelook» sono sostituite dalle seguenti: «il raccordo» e la parola: «swagelook» è sostituita dalla seguente: «raccordo».
Art. 2. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.