§ 56.2.148 - D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico, il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:26/06/2008
Numero:120


Sommario
Art. 1.  Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152
Art. 2.  Disposizioni finanziarie


§ 56.2.148 - D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

(G.U. 12 luglio 2008, n. 162)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, recante attuazione della direttiva 2004/107/CE, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;

     Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza alle Comunità europee. Legge comunitaria 2006, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 5, che consente, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore, di apportare correzioni ed integrazioni ai decreti legislativi ivi previsti;

     Considerata la necessità di apportare al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, correzioni e integrazioni volte a precisarne, in aderenza alla citata direttiva 2004/107/CE, alcune modalità applicative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20 marzo 2008;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;

     Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152

     1. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, la parola: «spaziale» è soppressa e le parole: «e dei modelli» sono sostituite dalle seguenti: «o sulla base dei modelli».

     2. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le regioni e le province autonome individuano, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 sono inferiori al rispettivo valore obiettivo. In tali zone e agglomerati le regioni e le province autonome assicurano che i livelli di detti inquinanti si mantengano inferiori al rispettivo valore obiettivo e si adoperano per mantenere il migliore stato di qualità dell'aria compatibilmente con le esigenze dello sviluppo sostenibile.»;

     b) al comma 3, le parole: «in conformità alle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi».

     3. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli previsti al comma 2 il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva devono risultare sufficienti a rilevare la concentrazione degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 1, conformemente alle previsioni dell'allegato III, paragrafo II, e dell'allegato IV, paragrafo I.».

     4. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: «all'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2008»;

     b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     «8-bis. I dati relativi ai livelli di concentrazione ed alle deposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'APAT, secondo quanto previsto ai commi 2, 3, 5 e 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla trasmissione di tali dati alla Commissione europea secondo quanto previsto al comma 8».

     5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «,anche in via delegata,» sono soppresse.

     6. L'allegato I al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, è sostituito dal seguente allegato:

     «Allegato I

     (previsto all'art. 3, comma 1)

     Valori obiettivo per l'arsenico, il cadmio il nichel e il benzo(a)pirene

 

Inquinante

Valore obiettivo [1]

 

 

Arsenico

6,0 ng/m3

Cadmio

5,0 ng/m3

Nichel

20,0 ng/m3

Benzo(a)pirene

1,0 ng/m3

 

     [1] Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile»

     7. All'allegato II, paragrafo II, punto 2, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «e tecniche di modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni» è sostituito dal seguente: «con le informazioni derivanti dagli inventari delle emissioni e delle tecniche di modellizzazione».

     8. All'allegato III, paragrafo II, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al punto 1, lettera a), le parole: «presso le aree» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree»;

     b) al punto 1, lettera b), dopo la parola: «popolazione» sono inserite le seguenti: «in generale»;

     c) al punto 3, le parole: «L'area di rappresentativita» sono sostituite dalle seguenti: «In via ordinaria, l'area di rappresentativita»;

     d) al punto 5, secondo periodo, le parole: «installata, negli stessi siti,» sono sostituite dalle seguenti: «installata, con riferimento agli stessi siti,» e la parola: «sottovento» è sostituita dalla seguente: «sopravento».

     9. All'allegato III, paragrafo III, punto 2, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole: «sull'ambiente esterno» sono soppresse e dopo le parole: «pianificazione territoriale» sono aggiunte le seguenti: «ed agli altri vincoli imposti dalla legge».

     10. All'allegato III, paragrafo IV, secondo periodo, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, dopo la parola: «documentazione» sono aggiunte le seguenti: «in modo da garantire che i criteri di selezione restino validi nel tempo».

     11. All'allegato IV, paragrafo I, punto 3, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, dopo le parole: «percentuali di incertezza» sono inserite le seguenti: «riportate in tabella».

     12. All'allegato V del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il titolo è sostituito dal seguente: «Metodi di riferimento per la valutazione dei livelli degli inquinanti»;

     b) al punto 2.1. il periodo da: «,o il metodo previsto dalla norma ISO 12884:2000» fino a: «liquid cromatography» è soppresso;

     c) ai punti 4 e 5, le parole: «dei tassi di» sono sostituite dalla seguente: «della»;

     d) al punto 7, le parole: «le procedure», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «le procedure di prova».

     13. All'appendice I del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, al punto 3.1, la parola: «Alconox» è sostituita dalla seguente: «Detergente» e al punto 4.2, ultimo capoverso, la parola: «concentrazione» è sostituita dalla seguente: «quantita».

     14. All'appendice II del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il titolo è sostituito dal seguente: «Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione del mercurio»;

     b) al punto 4, la parola: «Swagelook» è sostituita dalle seguenti: «per tubi in teflon»;

     c) al punto 5.12, le parole: «(Merk cod. 1.06839.1000)» e le parole: «tipo swagelook» sono soppresse; le parole: «lo swagelook» sono sostituite dalle seguenti: «il raccordo» e la parola: «swagelook» è sostituita dalla seguente: «raccordo».

 

     Art. 2. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.