Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.2 inquinamento atmosferico |
Data: | 30/10/2007 |
Numero: | 180 |
Sommario |
Art. 1. Differimento di termini |
Art. 2. Normativa transitoria |
Art. 2 bis. (Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59). |
Art. 2 ter. (Relazione al Parlamento). |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 56.2.137 - D.L. 30 ottobre 2007, n. 180. [1]
Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.
(G.U. 31 ottobre 2007, n. 254)
Art. 1. Differimento di termini [2]
1. All'articolo 5, comma 18, del
1-bis. All’articolo 5, comma 19, del
1-ter. All’articolo 281, comma 2, primo periodo, del
Art. 2. Normativa transitoria
1. Fino alla data del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, gli impianti esistenti di cui al
1-bis. Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonchè degli articoli 3, 7, come modificato dall’articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del
1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all’articolo 5, comma 18, del
1-quater. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, i nuovi impianti, per i quali sia stata presentata la domanda di autorizzazione integrata ambientale, che abbiano ottenuto il provvedimento positivo di compatibilità ambientale e siano in fase di avanzata costruzione, possono avviare tutte le attività preliminari all'esercizio dell'impianto nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali già rilasciate, dandone comunicazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. L'autorità competente, ove ne ravvisi la necessità, rilascia un'autorizzazione provvisoria nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione [9].
1-quinquies. In mancanza del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro il 31 marzo 2008, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria dopo il 1° gennaio 2008, i gestori degli impianti che abbiano già presentato richiesta di esenzione ai sensi dell'articolo 273, comma 5, del
Art. 2 bis. (Ulteriore modifica al
1. All’articolo 7, comma 5, del
Art. 2 ter. (Relazione al Parlamento). [12]
1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell’articolo 5 del
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine massimo di legge che le amministrazioni competenti devono assegnare per l'attuazione delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale negli impianti esistenti per i quali tale autorizzazione è concessa, nonchè disciplinare in via transitoria la prosecuzione dell'attività degli stessi impianti, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Differimento di termine
1. All'articolo 5, comma 18, del
Art. 2. Normativa transitoria
1. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[6] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 32 bis del
[8] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dall'art. 32 bis del
[10] Comma aggiunto dall'art. 32 bis del
[11] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[12] Articolo inserito dalla L. di conversione.