§ 56.2.A - Legge 3 giugno 1971, n. 437.
Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:03/06/1971
Numero:437


Sommario
Art. 1.      I veicoli a motore, con accensione comandata, destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbiano almeno quattro ruote, un peso complessivo a pieno carico autorizzato di 400 [...]
Art. 2.      I veicoli indicati all'art. 1 della presente legge per ottenere i certificati di omologazione del tipo o di modifica alle caratteristiche costruttive essenziali ovvero di approvazione a seguito [...]
Art. 3.      Le norme sull'omologazione e approvazione delle modifiche costruttive essenziali previste all'art. 225 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente [...]
Art. 4.      Le prove, le verifiche e le analisi previste dalla presente legge sono svolte nel corso di quelle stabilite dagli articoli 53 e 54 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente [...]
Art. 5.      Il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e [...]
Art. 6.      Per il completamento delle rubriche della comunicazione di cui all'allegato VII della presente legge, la fabbrica costruttrice o un suo rappresentante deve fare apposita richiesta al Ministero [...]
Art. 7.      Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII, fanno parte integrante della presente legge.
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 56.2.A - Legge 3 giugno 1971, n. 437. [1]

Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata.

(G.U. 7 luglio 1971, n. 169)

 

     Art. 1.

     I veicoli a motore, con accensione comandata, destinati a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbiano almeno quattro ruote, un peso complessivo a pieno carico autorizzato di 400 chilogrammi ed una velocità massima indicata dal costruttore non inferiore a 50 chilometri orari, ad eccezione delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici, sono soggetti, per quanto riguarda la omologazione del tipo e delle modifiche alle caratteristiche costruttive essenziali e l'approvazione a seguito di analoghi accertamenti tecnici, oltre che alle disposizioni previste dagli articoli 53 e 54 del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dagli articoli 219 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 alle norme della presente legge.

 

          Art. 2.

     I veicoli indicati all'art. 1 della presente legge per ottenere i certificati di omologazione del tipo o di modifica alle caratteristiche costruttive essenziali ovvero di approvazione a seguito di analoghi accertamenti tecnici previsti dagli articoli 53 e 54 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dagli articoli 223, 224 e 225 del relativo regolamento di esecuzione, devono rispondere:

     1) a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge alle prescrizioni di cui all'allegato I, ad eccezione dei punti 3.2.1.1 e 3.2.2.1, nonchè agli allegati II, IV, V e VI della presente legge;

     2) a decorrere dal 1° ottobre 1971, oltrechè alle prescrizioni di cui al precedente numero 1) anche alle prescrizioni contenute nell'allegato I, ai punti 3.2.1.1 e 3.2.2.1 e nell'allegato III.

 

          Art. 3.

     Le norme sull'omologazione e approvazione delle modifiche costruttive essenziali previste all'art. 225 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono estese agli altri elementi ed alle altre caratteristiche costruttive essenziali indicate all'allegato I, punto 1.1 della presente legge.

 

          Art. 4.

     Le prove, le verifiche e le analisi previste dalla presente legge sono svolte nel corso di quelle stabilite dagli articoli 53 e 54 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e dagli articoli 221 e 225 del relativo regolamento di esecuzione ai fini del rilascio dei certificati di omologazione del tipo, di modifica delle caratteristiche costruttive essenziali e di approvazione a seguito di analoghi accertamenti tecnici.

     Alle suddette prove, verifiche ed analisi partecipa anche un funzionario tecnico dei ruoli del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e della Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, può con propri decreti autorizzare metodi di raccolta e di analisi dei gas per condurre la prova di tipo I, definita al punto 3.2.1.1 dell'allegato I, diversi da quelli previsti all'allegato III, purchè diano risultati equivalenti.

 

          Art. 6.

     Per il completamento delle rubriche della comunicazione di cui all'allegato VII della presente legge, la fabbrica costruttrice o un suo rappresentante deve fare apposita richiesta al Ministero dei trasporti e della aviazione civile, il quale provvede ad inviare copia della comunicazione stessa agli Stati membri della Comunità economica europea ed alla fabbrica costruttrice.

     Qualora analoga comunicazione pervenga da altro Stato membro della Comunità economica europea il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è tenuto ad accettare tale documento come prova che i controlli previsti dalla presente legge sono stati effettuati dalle competenti autorità del Paese di origine del veicolo.

 

          Art. 7.

     Gli allegati I, II, III, IV, V, VI e VII, fanno parte integrante della presente legge.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Legge abrogata dall'art. 231 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.