§ 55.2.39 - D.L. 29 novembre 2004, n. 281.
Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:29/11/2004
Numero:281


Sommario
Art. 1.  Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 55.2.39 - D.L. 29 novembre 2004, n. 281. [1]

Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.

(G.U. 29 novembre 2004, n. 280)

 

Art. 1. Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria

     1. L'articolo 1 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Requisiti per l'ammissione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270", purchè abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.».

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 28 gennaio 2005, n. 6.