| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 55. Industria | 
| Capitolo: | 55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali | 
| Data: | 29/11/2004 | 
| Numero: | 281 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria | 
| Art. 2. Entrata in vigore | 
§ 55.2.39 - D.L. 29 novembre 2004, n. 281. [1]
Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.
(G.U. 29 novembre 2004, n. 280)
Art. 1. Nuovi requisiti per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione economica e finanziaria
     1. L'articolo 1 del 
«Art. 1 (Requisiti per l'ammissione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del 
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.».
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della