§ 55.1.32 - Legge 13 agosto 1980, n. 442.
Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:13/08/1980
Numero:442


Sommario
Art. 1.      L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la [...]
Art. 2.      Restano validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, adottati in applicazione del D.L. 28 marzo 1979, n. 99 , e del D.L. 26 maggio [...]
Art. 3.      La GEPI deve definire i programmi di disimpegno, anche prevedendo ipotesi di riconversione produttiva delle aziende, nelle regioni dell'Italia settentrionale e centrale, [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 55.1.32 - Legge 13 agosto 1980, n. 442. [1]

Nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni

(G.U. 19 agosto 1980, n. 226)

 

 

     Art. 1.

     L'Istituto mobiliare italiano (IMI), l'Ente partecipazioni e finanziamento industrie manifatturiere (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a concorrere all'ulteriore aumento del capitale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali; GEPI società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184 , per l'importo complessivo di lire 180 miliardi, il primo, e lire 60 miliardi, ciascuno, gli altri.

     Per consentire la sottoscrizione di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 60 miliardi ciascuno. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 180 miliardi che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno 1979.

     Il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI, per consentire la sottoscrizione di cui al primo comma, la somma di lire 180 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

     All'onere di lire 360 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     Restano validi gli atti e i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa e i pagamenti, adottati in applicazione del D.L. 28 marzo 1979, n. 99 , e del D.L. 26 maggio 1979, n. 157, il cui onere resta imputato sulla autorizzazione di spesa dalla presente legge.

 

          Art. 3.

     La GEPI deve definire i programmi di disimpegno, anche prevedendo ipotesi di riconversione produttiva delle aziende, nelle regioni dell'Italia settentrionale e centrale, ad eccezione dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 , nonché delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 . A tal fine deve presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di disimpegno relativi agli interventi in essere in tali aree, sentite le regioni interessate.

     La GEPI deve presentare relazioni analitiche separate per gli interventi nelle regioni del Mezzogiorno e negli altri territori di cui ai decreti indicati nel precedente comma e per quelli nei territori in cui è prevista la cessazione della sua attività.

     La GEPI provvede a nuovi interventi nel Mezzogiorno solo per le attività industriali private preesistenti che rientrino nelle dimensioni minime e massime fissate dal CIPI.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.