§ 55.1.26 - D.L. 11 agosto 1975, n. 365 .
Provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:11/08/1975
Numero:365


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      E' concesso un aiuto allo stoccaggio privato di pomodori pelati in scatola e di concentrato di pomodoro nella misura, rispettivamente, di L. 3450 e di L. 6900 per [...]
Art. 3.      E' concesso un contributo di L. 4.000 per ogni quintale di pomodoro della varietà San Marzano, di produzione 1975, conferito dai soci alle cooperative agricole o ceduto [...]
Art. 3 bis.  [15]
Art. 3 ter.  [16]
Art. 4.      Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste saranno fissate tutte le modalità che comunque concernono la concessione dei benefici ed in particolare quelle [...]
Art. 5.      All'onere di L. 19 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di [...]
Art. 5 bis.  [23]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 55.1.26 - D.L. 11 agosto 1975, n. 365 [1] .

Provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro.

(G.U. 14 agosto 1975, n. 216)

 

 

     Art. 1. [2]

     Al fine di garantire piena occupazione alle maestranze impiegate nelle cooperative agricole e nelle industrie di trasformazione del pomodoro, sono istituiti incentivi volti a favorire lo stoccaggio di pomodori pelati in scatola e di concentrato di pomodoro presso gli stabilimenti di trasformazione e ad assicurare il maggiore assorbimento da parte degli stabilimenti conservieri della produzione di pomodoro nazionale ottenuta nella campagna 1975.

 

          Art. 2.

     E' concesso un aiuto allo stoccaggio privato di pomodori pelati in scatola e di concentrato di pomodoro nella misura, rispettivamente, di L. 3450 e di L. 6900 per quintale di prodotto detenuto in magazzino per un periodo di dodici mesi a partire dal 1° settembre 1975 [3] .

     Sono ammesse al beneficio di cui al comma precedente le quantità di pomodori pelati in scatola, in misura globale non eccedente i due milioni di quintali, nonchè le quantità di concentrato di pomodoro, riferite al doppio concentrato, in misura globale non eccedente i 300 mila quintali, giacenti presso gli stabilimenti delle cooperative agricole e loro consorzi e delle industrie di trasformazione alla data del 31 luglio 1975 e ottenute dalla lavorazione di prodotto nazionale [4] .

     Alla scadenza di ciascun trimestre compreso nel periodo annuale suddetto, è ammessa la liberazione parziale o totale del prodotto vincolato allo stoccaggio, previa comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste o agli organi dallo stesso designati delle quantità di prodotto che si intende liberare al fine della conseguente riduzione dell'ammontare dell'aiuto [5] .

     L'aiuto è concesso alle industrie di trasformazione di pomodoro che dimostrino:

     a) di aver detenuto in magazzino e non venduto i prodotti di cui al presente articolo per un periodo a decorrere dal 1° settembre 1975, di un anno o di uno o più trimestri del medesimo [6] ;

     b) di aver ritirato e lavorato nel corso della campagna 1975 quantitativi di pomodoro almeno pari a quelli ritirati e lavorati nella campagna 1974 o non inferiori a quelli preventivamente convenuti in sede di accordi locali tra i rappresentanti delle categorie interessate [7] ;

     c) di aver corrisposto ai produttori agricoli, direttamente o tramite le associazioni dei produttori ortofrutticoli, un prezzo di acquisto del pomodoro nella misura fissata dagli accordi intervenuti tra i rappresentanti delle categorie interessate con l'assistenza di organi statali o regionali [8] ;

     d) di aver ottemperato agli adempimenti relativi alle prestazioni di carattere sociale.

     Per la concessione dell'aiuto alle cooperative agricole e loro consorzi è sufficiente che questi dimostrino l'esistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e d) del precedente comma.

     L'esistenza delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma del presente articolo dovrà risultare da un'attestazione rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dagli enti od organi dallo stesso designati; quella di cui alla lettera d), da un'attestazione rilasciata dai competenti ispettorati provinciali del lavoro [9] .

     L'aiuto sarà corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su domanda dell'interessato, allo scadere del periodo di stoccaggio [10] .

 

          Art. 3.

     E' concesso un contributo di L. 4.000 per ogni quintale di pomodoro della varietà San Marzano, di produzione 1975, conferito dai soci alle cooperative agricole o ceduto dai produttori agricoli alle industrie di trasformazione, nei limiti del 50 per cento delle quantità di prodotto conferite o cedute [11] .

     Il contributo, che è assicurato ai produttori agricoli mediante il pagamento da parte delle industrie di trasformazione di un prezzo di acquisto non inferiore a L. 9600 per quintale di prodotto reso in campagna, IVA esclusa, sarà corrisposto alle industrie medesime dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su domanda degli interessati [12] .

     Il contributo di cui al precedente comma verrà concesso alle cooperative agricole a condizione che dimostrino di aver assicurato ai soci conferenti pomodoro di qualità San Marzano un prezzo finale di riparto corrispondente ai ricavi ottenuti dalla vendita del prodotto, depurati delle sole spese di gestione [13] .

     La domanda di concessione di contributo di parte degli interessati dovrà essere corredata di attestazione concernente:

     a) le quantità di prodotto ad essi conferite dai soci o cedute dai produttori agricoli;

     b) l'avvenuta corresponsione ai soci o ai produttori agricoli degli importi come sopra determinati [14] .

     L'attestazione predetta sarà fornita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o dagli enti o organi da esso designati, in conformità delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale di cui al successivo art. 4.

 

          Art. 3 bis. [15]

     Alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, inscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che hanno effettuato operazioni di ritiro di pomodoro dal mercato con l'osservanza delle disposizioni comunitarie vigenti in materia, e a quelle che hanno ceduto il prodotto alle industrie di trasformazione, è concesso, per le difficoltà dalle stesse incontrate nelle operazioni di trasporto e i conseguenti maggiori costi, un contributo di L. 600 per quintale di prodotto ritirato.

 

          Art. 3 ter. [16]

     Sono concessi alle cooperative agricole e loro consorzi, nei limiti di una spesa di L. 1.000 milioni, contributi nella misura massima del 90% delle spese di gestione sostenute per l'espletamento dell'attività di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita del pomodoro.

 

          Art. 4.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste saranno fissate tutte le modalità che comunque concernono la concessione dei benefici ed in particolare quelle relative alla presentazione delle dichiarazioni e delle domande degli interessati, alle occorrenti istruttorie nonchè ai necessari controlli, ai quali possono essere chiamate a partecipare le organizzazioni dei produttori [17] .

     E' istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una commissione con il compito di promuovere intese tra le categorie interessate alla produzione, trasformazione e commercializzazione del pomodoro allo scopo di stipulare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, accordi interprofessionali per la fissazione del prezzo di cessione del prodotto destinato alla trasformazione nonchè per la programmazione delle attività nel settore. Gli accordi stipulati entro la predetta data valgono per l'annata agraria successiva [18] .

     Fanno parte della commissione, presieduta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste o da un suo delegato, gli assessori delle regioni maggiormente rappresentative sul piano produttivo o loro delegati, i rappresentanti delle organizzazioni economiche e sindacali di produttori agricoli, i rappresentanti delle industrie conserviere pubbliche, private e cooperative, nonchè un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e delle partecipazioni statali [19] .

     Alla nomina dei componenti della commissione si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione degli enti e delle organizzazioni di categoria interessate [20] .

     Le regioni possono costituire commissioni, anche articolate per provincie e per zone intercomunali, ai fini di assicurare l'applicazione dei rapporti normativi ed economici, la programmazione della produzione dei prodotti agricoli per la cessione all'industria di trasformazione nel rispetto degli accordi interprofessionali realizzati nazionalmente [21] .

 

          Art. 5.

     All'onere di L. 19 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 [22] .

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5 bis. [23]

     Le somme che dovessero residuare dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto saranno destinate a favore delle cooperative agricole e loro consorzi nonchè delle associazioni di produttori ortofrutticoli, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, che operano nel settore del pomodoro, per la realizzazione di iniziative dirette al miglioramento qualitativo ed alla difesa della produzione, in base a criteri che saranno fissati dalla commissione di cui al precedente art. 4.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 10 ottobre 1975, n. 484.

[2]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[6]  Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[7]  Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[8]  Lettera così sostituita dalla legge di conversione.

[9]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[13]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[14]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[15]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[16]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[17]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[18]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[19]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[20]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[21]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[22]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[23]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.