§ 55.1.f - Legge 17 dicembre 1953, n. 915.
Proroga della liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M.".


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:17/12/1953
Numero:915


Sommario
Art. 1.      Il termine per la liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica -- F.I.M.", istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, già [...]
Art. 2.      E' soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge 17 ottobre 1950, n. 840
Art. 3.      La presente legge, avente effetto dal 1° luglio 1953, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 55.1.f - Legge 17 dicembre 1953, n. 915.

Proroga della liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica - F.I.M.".

(G.U. 19 dicembre 1953, n. 291).

 

 

     Art. 1.

     Il termine per la liquidazione del "Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica -- F.I.M.", istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, già stabilito al 31 dicembre 1951 dall'art. 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, e successivamente prorogato al 30 giugno 1953 con la legge 13 maggio 1952, n. 438, è fissato al 31 dicembre 1954.

 

          Art. 2.

     E' soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 4 della legge 17 ottobre 1950, n. 840.

 

          Art. 3.

     La presente legge, avente effetto dal 1° luglio 1953, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.