§ 55.1.7 - Legge 8 luglio 1950, n. 484.
Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:08/07/1950
Numero:484


Sommario
Art. 1.      Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, e per la concessione di [...]
Art. 2.      Il contributo di cui all'articolo precedente, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, è ripartito come segue
Art. 3.      Alla maggiore spesa di L. 102.000.000 per l'esercizio finanziario 1948-49 derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con le maggiori entrate [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per [...]


§ 55.1.7 - Legge 8 luglio 1950, n. 484. [1]

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie

(G.U. 20 luglio 1950, n. 164)

 

 

     Art. 1.

     Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, e per la concessione di sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie, concesso con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1029, è aumentato, a decorrere dall'esercizio 1948-1949, a lire 110.000.000.

 

          Art. 2.

     Il contributo di cui all'articolo precedente, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, è ripartito come segue:

     1) L. 60.000.000 quale contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma [2] ;

     2) L. 15.000.000 per contributo all'Ente autonomo Mostra mercato nazionale dell'artigianato", con sede in Firenze [3] ;

     3) L. 35.000.000 per le spese da erogarsi per sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie e a favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a mostre e convegni di carattere artigiano.

 

          Art. 3.

     Alla maggiore spesa di L. 102.000.000 per l'esercizio finanziario 1948-49 derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con le maggiori entrate risultanti dal quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 19481949 le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Il contributo di cui al presente comma è stato elevato, da ultimo, a lire 1.200 milioni dall' art. 1 della L. 12 aprile 1973, n. 195.

[3]  Il contributo di cui al presente comma è stato elevato, da ultimo, a lire 300 milioni dall'art. 1 della L. 16 aprile 1974, n. 125.