Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.1 finanziamenti |
Data: | 08/07/1950 |
Numero: | 484 |
Sommario |
Art. 1. Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, e per la concessione di [...] |
Art. 2. Il contributo di cui all'articolo precedente, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, è ripartito come segue |
Art. 3. Alla maggiore spesa di L. 102.000.000 per l'esercizio finanziario 1948-49 derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con le maggiori entrate [...] |
Art. 4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per [...] |
§ 55.1.7 - Legge 8 luglio 1950, n. 484. [1]
Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie
(G.U. 20 luglio 1950, n. 164)
Il contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, e per la concessione di sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie, concesso con il
Il contributo di cui all'articolo precedente, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, è ripartito come segue:
1) L. 60.000.000 quale contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma [2] ;
2) L. 15.000.000 per contributo all'Ente autonomo Mostra mercato nazionale dell'artigianato", con sede in Firenze [3] ;
3) L. 35.000.000 per le spese da erogarsi per sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie e a favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a mostre e convegni di carattere artigiano.
Alla maggiore spesa di L. 102.000.000 per l'esercizio finanziario 1948-49 derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con le maggiori entrate risultanti dal quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 19481949 le variazioni dipendenti dalla esecuzione della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Il contributo di cui al presente comma è stato elevato, da ultimo, a lire 1.200 milioni dall' art. 1 della
[3] Il contributo di cui al presente comma è stato elevato, da ultimo, a lire 300 milioni dall'art. 1 della