§ 54.4.5 - D.L. 29 dicembre 1977, n. 947 .
Interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.4 misure di sostegno
Data:29/12/1977
Numero:947


Sommario
Art. 1.      Il Tesoro dello Stato può concedere, per un importo non superiore a 300 miliardi di lire, garanzie su finanziamenti a favore di imprese private, escluse quelle [...]
Art. 2.      A valere sui conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali di cui all'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è assegnata [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 54.4.5 - D.L. 29 dicembre 1977, n. 947 [1] .

Interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva.

(G.U. 30 dicembre 1977, n. 355)

 

 

     Art. 1.

     Il Tesoro dello Stato può concedere, per un importo non superiore a 300 miliardi di lire, garanzie su finanziamenti a favore di imprese private, escluse quelle controllate dagli enti a partecipazione statale o dalla GEPI società per azioni, operanti nei settori della siderurgia, delle fonderie di ghisa di 2 fusione, nella chimica di base, delle fibre chimiche, delle industrie tessili, delle industrie del vestiario e dell'abbigliamento, le quali, direttamente o tramite società controllate, o appartenenti al medesimo gruppo, vantino crediti, anche non ancora scaduti purché maturino entro il 31 dicembre 1978, nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici [2] .

     Entro il 28 febbraio 1978, il CIPI, con proprie delibere, indica le imprese e gli importi dei finanziamenti sui quali può essere concessa la garanzia dello Stato e stabilisce i controlli sulla destinazione dei finanziamenti [3] .

     Sono ammesse a tale garanzia le imprese operanti nei settori di cui al primo comma, che non abbiano corrisposto integralmente ai lavoratori dipendenti le retribuzioni maturate nell'ultimo trimestre del 1977 o che, entro il 25 gennaio 1978, abbiano avuto la necessità, per motivi finanziari, di interrompere i pagamenti ad imprese appaltatrici impegnate in lavori di investimenti o di manutenzione per conto dell'impresa richiedente [4] .

     Gli importi delle singole operazioni di finanziamento da ammettere alla garanzia dello Stato non possono comunque superare:

     a) l'ammontare delle retribuzioni non corrisposte relative al trimestre ottobre-dicembre 1977 e quelle da corrispondere per il periodo gennaio-febbraio 1978;

     b) l'ammontare dei fabbisogni per la corresponsione delle retribuzioni non corrisposte dal 1° febbraio 1977 e di quelle da corrispondere entro il 28 febbraio 1978 ai lavoratori dipendenti da imprese appaltatrici di lavori di investimento o di manutenzione per conto delle imprese di cui al terzo comma, che abbiano interrotto il lavoro o la corresponsione dei salari per ragioni finanziarie nel periodo dal 1° ottobre 1977 al 23 gennaio 1978, purché il lavoro continui o sia ripreso [5] .

     Le garanzie di cui al primo comma assisteranno finanziamenti di durata non superiore a dodici mesi, che gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale nonché gli istituti di credito industriale abilitati ad operare sull'intero territorio nazionale potranno accordare ad un tasso di interesse pari al saggio ufficiale di sconto o a quello base di anticipazione praticato dall'istituto di emissione, maggiorato da una commissione non superiore all'1%. Limitatamente ai finanziamenti ottenuti le imprese rilasceranno mandato irrevocabile all'incasso per i crediti di cui al primo comma [6] .

     Sui finanziamenti, di cui al primo comma del presente articolo, la garanzia dello Stato è accordata per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi ed ogni altro onere e spesa. Tale garanzia diventa automaticamente operante senza obbligo di preventiva escussione del debitore, su semplice comunicazione di inadempienza dell'obbligato. Il Tesoro dello Stato è surrogato nei diritti del creditore verso il debitore in conseguenza dell'operatività della garanzia statale.

     Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al comma precedente graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1978 e successivi, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio.

 

          Art. 2.

     A valere sui conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali di cui all'art. 29 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è assegnata nell'anno finanziario 1978:

     a) la somma di lire 50 miliardi all'IRI per far fronte agli oneri comunque derivanti allo stesso dall'attuazione del piano di ristrutturazione della UNIDAL S.p.a.;

     b) la somma di lire 26 miliardi all'ENI per consentire la ricapitalizzazione della Chimica e fibra del Tirso società per azioni [7] ;

     c) la somma di lire 25 miliardi all'EFIM per consentire la ricapitalizzazione dell'ALSAR S.p.a.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 27 febbraio 1978, n. 44.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Lettera così sostituita dalla legge di conversione.