Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 54. Impresa |
Capitolo: | 54.1 disciplina generale |
Data: | 17/03/2000 |
Numero: | 31 |
§ 54.1.13 - Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31.
Disposizioni transitorie in materia di programmazione negoziata e velocizzazione dei contratti d'area.
(G.U. 31 maggio 2000, n. 125)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti della
Vista la
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527 e 31 luglio 1997, n. 319, attuativi della
Vista la propria
Viste le proprie delibere 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1997, n. 105), 9 luglio 1998, n. 70 (Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1998, n. 195), 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 1999, n. 4), 9 giugno 1999, n. 77, in materia di programmazione negoziata ed in particolare la
Vista la propria
Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1998, n. 175) volto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area, come regolamentati con le convenzioni stipulate tra società di servizi e Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Tenuto conto che nella citata
Ritenuto opportuno accelerare la predetta fase di riordino, anticipando al 30 giugno 2000 le decisioni di questo Comitato in materia di programmazione negoziata e disciplinando la fase transitoria;
Considerato che, in seguito a provvedimenti di rideterminazione del finanziamento, si potranno rendere disponibili risorse finanziarie, già incluse nella finanza del patto territoriale o del contratto d'area, e che è opportuno autorizzarne l'impiego, almeno parziale, a copertura di oneri relativi all'animazione e all'attivazione dei patti territoriali e dei contratti d'area;
Considerata l'opportunità di consentire che siano inserite nei contratti d'area iniziative imprenditoriali che costituiscano ampliamenti di attività esistenti, garantendo, mediante l'adozione di adeguati vincoli, in analogia a quanto previsto dalla
Ritenuto opportuno che il principio della selezione concorsuale delle iniziative imprenditoriali ammesse ad agevolazione sia applicato anche per i contratti d'area;
Delibera:
1. Patti territoriali.
Al fine di garantire il proficuo avvio della nuova fase della programmazione negoziata, nel quadro della riforma dei relativi strumenti, che sarà definita entro il 30 giugno 2000, i soggetti convenzionati per l'attività di istruttoria bancaria a decorrere dalla data della presente delibera:
a) accetteranno nuove richieste di istruttoria solo relativamente a patti territoriali che siano specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca. Tali istruttorie dovranno essere concluse entro i termini previsti al punto 1.4 della citata delibera 15 febbraio 2000;
b) entro la medesima scadenza dovranno essere concluse tutte le istruttorie in corso alla data di adozione della presente delibera.
Dalla medesima data è sospesa la concessione dell'autorizzazione ai soggetti promotori di patti territoriali ad avvalersi delle società convenzionate per l'attività di supporto e assistenza tecnica, previste dal punto 2.10.1 della propria
2. Contratti d'area.
2.1. Limitatamente ai contratti d'area previsti per legge di cui alle premesse, è ammesso anche il finanziamento di iniziative imprenditoriali dirette all'ampliamento di attività esistenti, a condizione che:
a) non si tratti di rilocalizzazioni di cicli produttivi o di impianti preesistenti anche in aree diverse da quelle comprese nel contratto d'area;
b) la solidità economico-finanziaria dell'azienda e la sua capacità di stare sul mercato siano dimostrate nel complesso e riconosciute, in particolare, sulla base degli investimenti già realizzati sul territorio;
c) l'occupazione prevista sia aggiuntiva rispetto ai livelli occupazionali riferiti alle aziende interessate o, qualora queste facciano parte di un gruppo imprenditoriale, all'intero gruppo;
d) il rapporto tra contributo pubblico e nuovi addetti non superi di oltre il 10% quello medio delle iniziative di ampliamento finanziate nella medesima regione a carico del bando della
Per quanto riguarda gli ampliamenti, la positiva conclusione dell'istruttoria è comunque subordinata alla documentazione della avvenuta verifica delle condizioni di flessibilità che sarà attuata tra le parti sociali, tenendo conto della consistenza dell'occupazione aggiuntiva.
2.2. [3]
3. Disposizioni comuni [4] .
Una quota non superiore al 20% delle risorse destinate dallo Stato al finanziamento delle iniziative comprese in patti territoriali o in contratti d'area, che si rendessero disponibili in seguito a provvedimenti di rideterminazione del finanziamento successivi alla data della presente delibera, può essere utilizzata per corrispondere ai soggetti responsabili dei patti territoriali e ai responsabili unici dei contratti d'area le somme per lo svolgimento del compito di cui all'art. 2, comma 203 e seguenti della
Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca delle iniziative imprenditoriali non avviate entro dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera o dalla data in cui siano divenute definitive le necessarie autorizzazioni, ove successive, salva la proroga di sei mesi per casi di forza maggiore. Il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica dichiara altresì la decadenza dalle agevolazioni per tutte le iniziative per le quali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera non siano stati presentati i progetti esecutivi o le integrazioni progettuali richieste.
Sino all'emanazione del provvedimento previsto dall'art. 43, comma 2, della
[1] Visto così corretto con errata corrige pubblicata nella G.U. 15 giugno 2000, n. 138.
[2] Capoverso modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 15 giugno 2000, n. 138.
[3] Punto abrogato dalla eliberazione 22 giugno 2000, n. 69.
[4] Così modificato dalla deliberazione 21 dicembre 2001, n. 123.