§ 53.5.37 - D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.
Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.5 sostanze pericolose
Data:25/02/1998
Numero:90


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3.      1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parola: "rischio" è sostituita dalla seguente: (Omissis)
Art. 4.      1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 5.      1. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 6.      1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le parole: "ciascuno dei" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 7.      1. All'articolo 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 8.      1. All'articolo 16, comma 11, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le parole: "comma 1", sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 9.      1. All'articolo 17, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, dopo la parola: "risultati", la virgola è soppressa
Art. 10.      1. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parola: "prima" è soppressa
Art. 11.      1. Alla tabella B, parte B, punto 4.2, le parole: "Tabella I" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)
Art. 12.      1. All'allegato A al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, nella parentesi, le parole: "articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis)


§ 53.5.37 - D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90.

Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose [1].

(G.U. 10 aprile 1998, n. 84).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 dopo la parola: "preparati" sono inserite le seguenti:

     (Omissis);

     b) al comma 2, lettera h), il secondo periodo è soppresso.

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "sostanza" e dopo la parola: "monomeriche" è inserito il seguente segno di interpunzione: (Omissis);

     b) al comma 2, lettera c), le parole: "sono infiammabili" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parola: "rischio" è sostituita dalla seguente: (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo le parole: "all'articolo 13", le parole: "comma 5" sono soppresse;

     b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. All'articolo 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, dopo la parola: "soggetti", sono inserite le seguenti: (Omissis);

     b) al comma 3, le parole: "dal notificante" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le parole: "ciascuno dei" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. All'articolo 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis);

     b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. All'articolo 16, comma 11, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le parole: "comma 1", sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. All'articolo 17, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, dopo la parola: "risultati", la virgola è soppressa.

 

     Art. 10.

     1. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, la parola: "prima" è soppressa.

 

     Art. 11.

     1. Alla tabella B, parte B, punto 4.2, le parole: "Tabella I" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 

     Art. 12.

     1. All'allegato A al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, nella parentesi, le parole: "articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

     2. All'allegato II del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, nel titolo, la parola: "rischio" è sostituita dalla seguente (Omissis).

     3. All'allegato VII, parte D, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera C, terzo capoverso, le parole: "paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis);

     b) alla lettera C.1.1, punto 3.6.1, primo capoverso, le parole: "paragrafo 1 della direttiva 67/548/CEE" sono sostituite dalle seguenti: (Omissis).

 


[1] Titolo così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 23 aprile 1998, n. 94.