§ 53.5.4 - D.L. 10 agosto 1976, n. 542.
Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.5 sostanze pericolose
Data:10/08/1976
Numero:542


Sommario
Art. 1.      Al fine di fronteggiare le prime necessità d'intervento nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi il 10 luglio 1976 lo Stato assegna alla regione Lombardia un [...]
Art. 2.      Il contributo speciale di cui all'art. 1 unitamente alle somme destinate dalla regione o ad essa devolute da altri enti o soggetti per il medesimo scopo affluisce ad un apposito fondo gestito [...]
Art. 3.      Ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro di tutti i settori economici operanti nei comuni indicati ai sensi del precedente art. 1, sospesi dal lavoro in conseguenza [...]
Art. 4.      Ai lavoratori residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 1 che, alla data del 10 luglio 1976, avevano diritto e fruivano delle prestazioni di disoccupazione, spetta, per la durata [...]
Art. 5.      I trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 non sono cumulabili con altri trattamenti di attività, di integrazione salariale e di disoccupazione
Art. 6.      Ai titolari di pensione a carico dell'I.N.P.S., residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 1, che abbiano dovuto abbandonare per ordine dell'autorità la propria abitazione, i [...]
Art. 7.      I coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali titolari di azienda e rispettivi familiari, residenti nei comuni indicati a [...]
Art. 8.      Ai titolari di aziende operanti nei comuni colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche, indicati a norma del precedente art. 1, iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia [...]
Art. 8 bis. 
Art. 9. 
Art. 10.      Per fronteggiare le particolari esigenze di carattere igienico- sanitario relative alle zone inquinate da sostanze tossiche nella provincia di Milano ed alla peculiarità del problema del [...]
Art. 11.      In relazione alle stesse esigenze di cui all'art. 10 e con identico carattere di temporaneità l'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad istituire presso la regione Lombardia una sezione [...]
Art. 12.      Ai membri della commissione speciale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1976, viene attribuito, ai fini del trattamento di missione, l'ex parametro 825
Art. 13. 
Art. 14.      Nei comuni indicati nel precedente art. 1 ai possessori di terreni colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche, è concesso per l'anno 1976, a richiesta degli interessati, lo sgravio [...]
Art. 15.      Nei comuni indicati nel precedente art. 1, è concesso per l'anno 1976, a richiesta degli interessati, lo sgravio dell'imposta locale sui redditi per i fabbricati che, per disposizione della [...]
Art. 16.      Le erogazioni in danaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni indicati nel precedente art. 1 non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte [...]
Art. 17.      I contributi e le provvidenze previsti dal presente decreto sono concessi a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento [...]
Art. 18.      All'onere derivante dal presente decreto nell'anno 1976, in L. 40.400 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per [...]
Art. 19.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 53.5.4 - D.L. 10 agosto 1976, n. 542. [1]

Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976.

(G.U. 11 agosto 1976, n. 211).

 

Art. 1.

     Al fine di fronteggiare le prime necessità d'intervento nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi il 10 luglio 1976 lo Stato assegna alla regione Lombardia un contributo speciale di L. 40 miliardi.

     Con la somma anzidetta la regione provvederà nell'ambito dei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, anche a mezzo di delega o di contributo agli enti locali, agli interventi urgenti rientranti nelle materie di propria competenza o ad essa delegate dallo Stato anche a norma del presente decreto, ovvero in quelle materie di competenza degli enti locali nelle quali è indispensabile un'azione coordinata, a favore della popolazione e del territorio colpiti, e in particolare:

     a) agli accertamenti ed ai controlli sull'inquinamento del terreno, delle acque e della vegetazione;

     b) agli interventi di decontaminazione e di bonifica del terreno, degli stabili e ad ogni altro intervento di ripristino e di protezione dell'ambiente anche in relazione alle direttive che potranno essere impartite dal Ministero della sanità;

     c) agli accertamenti e controlli sanitari e all'assistenza sanitaria e in genere necessarie a tutela della salute pubblica nella zona colpita;

     d) all'assistenza, anche scolastica;

     e) agli accertamenti e controlli ed agli interventi nel campo della profilassi medico-veterinaria e dell'assistenza zooiatrica;

     f) all'esecuzione dei lavori pubblici di competenza della regione e degli enti locali, necessari per il ripristino delle strutture civili ed economiche delle zone colpite e per prevenire la diffusione dell'inquinamento;

     g) alla concessione di contributi straordinari a favore delle imprese agricole, singole e associate, artigiane, turistiche e alberghiere che abbiano subito danni in conseguenza dell'evento di cui al primo comma del presente articolo;

     h) alla concessione di contributi straordinari in conto capitale, esclusa ogni forma di intervento in conto interesse, per delega dello Stato a favore delle imprese industriali e commerciali che abbiano subito danni in conseguenza dell'evento di cui al primo comma del presente articolo. Nel fissare la misura di tali contributi, che dovranno essere determinati sulla base degli ultimi redditi documentati dall'impresa, sarà tenuta presente anche l'esigenza della sollecita ripresa dell'attività.

     Per gli interventi di cui al presente articolo la regione potrà avvalersi delle prestazioni di esperti estranei alla pubblica amministrazione.

     Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Lombardia, in collaborazione con i competenti organi dell'amministrazione dello Stato e con gli enti locali, provvederà al primo accertamento dei danni causati dall'evento, di cui al primo comma, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi, statali e regionali, anche ai fini di ulteriori contributi speciali da assegnare alla regione.

 

     Art. 2.

     Il contributo speciale di cui all'art. 1 unitamente alle somme destinate dalla regione o ad essa devolute da altri enti o soggetti per il medesimo scopo affluisce ad un apposito fondo gestito dalla regione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio regionale.

     Le modalità e i criteri degli interventi della regione e degli enti locali, nonché le relative procedure amministrative e di spesa saranno determinati con leggi regionali anche in deroga alle norme vigenti, da emanarsi entro il termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

     Fino a quando non siano entrate in vigore le leggi regionali di cui al precedente comma del presente articolo, alle spese per gli interventi improrogabili previsti dall'art. 1, esclusi quelli di cui alla lettera h), provvede il presidente della giunta regionale con proprie determinazioni, sentito sui criteri generali d'intervento, il parere di una commissione dallo stesso costituita e presieduta dallo stesso presidente.

     Della commissione faranno in ogni caso parte un membro designato dal commissario del Governo, un membro designato dal Ministero del tesoro, il presidente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, i sindaci dei comuni interessati, il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato e gli uffici di presidenza delle commissioni consiliari regionali competenti.

     All'erogazione delle somme relative provvede, anche in deroga alle norme vigenti, il Presidente della Giunta regionale con mandato diretto o mediante apertura di credito a favore del Presidente della Giunta provinciale o dei sindaci dei comuni interessati [2].

     Il Presidente della Giunta regionale forma ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate a norma del comma precedente, che deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione e trasmesso al Consiglio regionale e al commissario del Governo [2].

     Il Presidente della Giunta provinciale e i sindaci formano ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate in base alle aperture di credito di cui al precedente quinto comma e lo trasmettono al Presidente della Giunta regionale [2].

     I provvedimenti di cui al presente articolo di competenza del presidente della giunta regionale possono essere delegati a membri della giunta stessa.

     Gli interventi di competenza dei comuni e della provincia rivolti ai fini previsti dall'art. 1 sono coordinati dal presidente della giunta regionale sulla base di criteri formulati dalla commissione di cui al precedente terzo comma.

     Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente terzo comma il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta provinciale e i sindaci dei comuni interessati possono stipulare, anche in deroga alle norme vigenti, contratti a trattativa privata [2].

     Qualora per motivi d'urgenza sia stato necessario procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego o assicurare altre prestazioni senza che siano stati stipulati i relativi contratti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta provinciale e i sindaci provvedono con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui al precedente comma [2].

     Per la definizione e il coordinamento degli interventi di cui all'art. 1 nonché al fine di favorire il coordinamento tra gli interventi della regione, degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche, il presidente della giunta regionale, oltreché delle competenti commissioni consiliari regionali, può avvalersi di speciali commissioni consultive da lui costituite e formate anche da esperti estranei alla pubblica amministrazione, assumendo le relative spese a carico del fondo di cui all'art. 1 del presente decreto.

     I provvedimenti adottati dalla regione e dagli enti locali in attuazione del presente decreto e delle leggi regionali di cui al precedente secondo comma non sono sottoposti a controllo preventivo. Di tali provvedimenti e delle spese relative è formulato, al termine di ogni esercizio finanziario un analitico rendiconto, approvato dal consiglio regionale, o, rispettivamente, dall'organo deliberante dell'ente locale, con deliberazione soggetta a controllo; tale rendiconto, per la parte in cui si riferisce a spese relative all'esercizio di funzioni delegate, è altresì trasmesso per il controllo alla Corte dei conti [3].

 

PROVVIDENZE PER I LAVORATORI

 

     Art. 3.

     Ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro di tutti i settori economici operanti nei comuni indicati ai sensi del precedente art. 1, sospesi dal lavoro in conseguenza dell'inquinamento, è corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonché il trattamento per assegni familiari.

     Il trattamento di integrazione spetta anche agli apprendisti, nonché agli impiegati e ai dirigenti nella misura stabilita per gli impiegati dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

     Il trattamento di integrazione salariale è corrisposto durante l'intero periodo di sospensione, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato.

     Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo è esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dell'inquinamento da sostanze tossiche per un periodo massimo di un anno [3].

     La sede provinciale di Milano dell'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro e dall'interessato, se disoccupato, imputandone la spesa ad una contabilità speciale. Avverso il provvedimento della sede dell'Istituto è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, che decide in via definitiva.

     Il trattamento di integrazione di cui al primo comma è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

     I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia e superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, nonché ai fini del diritto all'assistenza sanitaria e si aggiungono al periodo di trentasei mesi di cui all'art. 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e dell'art. 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427.

 

     Art. 4.

     Ai lavoratori residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 1 che, alla data del 10 luglio 1976, avevano diritto e fruivano delle prestazioni di disoccupazione, spetta, per la durata massima di dodici mesi, una indennità speciale nella misura di L.5.000 giornaliere, nonché il trattamento per assegni familiari.

     Gli stessi trattamenti di cui al precedente comma sono concessi, altresì, ai lavoratori dipendenti da aziende che svolgono attività nei comuni sopraindicati, i quali rimangano disoccupati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data del 10 luglio 1976 [3].

     Il periodo di godimento del trattamento previsto nel presente articolo è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, nonché per il diritto all'assistenza sanitaria.

     La sede provinciale di Milano dell'I.N.P.S. provvede a corrispondere il trattamento di cui al presente articolo imputandone la spesa ad una contabilità speciale.

 

     Art. 5.

     I trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 non sono cumulabili con altri trattamenti di attività, di integrazione salariale e di disoccupazione.

     I predetti trattamenti, se più favorevoli, sostituiscono, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

     Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli.

 

     Art. 6.

     Ai titolari di pensione a carico dell'I.N.P.S., residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 1, che abbiano dovuto abbandonare per ordine dell'autorità la propria abitazione, i quali fruiscono di un trattamento che da solo o cumulato con altri trattamenti pensionistici non superi la somma di L. 100.000 mensili, nonché ai titolari di pensione sociale o di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale di importo non superiore alla somma medesima, è corrisposta una sovvenzione speciale di L. 200.000 una tantum [3].

     La stessa sovvenzione spetta, altresì, ai titolari di pensioni a carico di trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e che ne comportino l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati con altri trattamenti pensionistici non superino la somma suddetta [3].

     La prestazione di cui ai precedenti commi è anticipata dall'I.N.P.S. o dagli altri enti che erogano i trattamenti di pensione e le rendite e non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3 e 4.

     La sovvenzione speciale di cui al primo comma è corrisposta a carico del Ministero dell'interno anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni nonché a carico del Ministero del tesoro, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di pensioni o assegni ai sensi delle leggi vigenti. Tale sovvenzione non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto [3].

 

     Art. 7.

     I coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali titolari di azienda e rispettivi familiari, residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 1, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, nonché all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i quali abbiano subito gravi danni per effetto dell'inquinamento di sostanze tossiche, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni o per l'E.N.A.O.L.I. limitatamente alle rate aventi scadenza tra il 10 luglio 1976 ed il 30 giugno 1977.

     Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'I.N.P.S. a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

     L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base di un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto dell'inquinamento tossico [4].

 

     Art. 8.

     Ai titolari di aziende operanti nei comuni colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche, indicati a norma del precedente art. 1, iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'I.N.P.S., rispettivamente con leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, che abbiano subito gravi danni per effetto dell'inquinamento medesimo, è anticipata dalle suddette gestioni una sovvenzione speciale di L.300.000 una tantum, maggiorata di 50.000 lire per ogni persona appartenente al nucleo familiare considerata unità attiva o a carico ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

     In caso di azienda con più titolari la sovvenzione di cui al primo comma è corrisposta previa presentazione di domanda a forma congiunta di ciascun contitolare [3].

     Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle gestioni anzidette, la sovvenzione è corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata.

     L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale di Milano dell'INPS entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sulla base di un certificato del sindaco provante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto dell'inquinamento di sostanze tossiche [5].

 

     Art. 8 bis. [6]

     Le certificazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente decreto-legge sono richieste direttamente dagli enti eroganti ai comuni di residenza dei presentatori delle domande.

 

     Art. 9. [7]

     L'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 graverà sul bilancio dello Stato che provvederà a rimborsare all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e alle altre gestioni interessate - a far tempo dal 1978 e sulla base delle risultanze annuali di gestione - le somme dagli stessi anticipate e non riscosse per esoneri contributivi in attuazione dei predetti articoli, nell'ambito della rispettiva competenza.

 

INTERVENTI DEL MINISTERO DELLA SANITA'

 

     Art. 10.

     Per fronteggiare le particolari esigenze di carattere igienico- sanitario relative alle zone inquinate da sostanze tossiche nella provincia di Milano ed alla peculiarità del problema del disinquinamento è istituito presso la sede del commissario di Governo per la regione Lombardia un ufficio del Ministero della sanità, il quale cesserà di funzionare al ristabilimento della normale situazione igienico-sanitaria delle zone contaminate.

     All'ufficio predetto sono affidate l'acquisizione di dati e l'effettuazione di rilievi riguardanti l'andamento del fenomeno in collaborazione con la regione.

     La struttura dell'ufficio ed il contingente del personale allo stesso assegnato sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità, nell'ambito degli attuali organici del Ministero stesso.

     Al personale chiamato a prestare servizio presso il predetto ufficio non si applica, limitatamente al periodo di attivazione dell'ufficio stesso, il disposto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

 

     Art. 11.

     In relazione alle stesse esigenze di cui all'art. 10 e con identico carattere di temporaneità l'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad istituire presso la regione Lombardia una sezione distaccata.

     La sezione, in collaborazione con gli organi ed i servizi sanitari della regione Lombardia, svolge attività di ricerca scientifica ed esegue i controlli e gli accertamenti igienico-sanitari necessari in relazione al fenomeno dell'inquinamento.

     La struttura della sezione ed il contingente di personale alla stessa assegnato sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità nell'ambito degli attuali organici dell'Istituto.

     Per le necessità di impianto e di funzionamento della predetta sezione l'Istituto può provvedere anche a trattativa privata fino ad un importo non superiore a L. 250 milioni per ciascun contratto, alla cui stipulazione si può procedere in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 23 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

     Qualora per motivi di urgenza sia stato necessario procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego senza che siano stati stipulati i relativi contratti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto superiore di sanità provvede con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui al precedente comma.

     Al personale dell'Istituto assegnato alla sezione di Milano non si applica il disposto dell'art. 57 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è istituito un capitolo apposito con uno stanziamento per l'anno finanziario 1976 di L. 400 milioni per far fronte alle spese necessarie per l'impianto, il funzionamento, l'acquisto di materiale e di attrezzature e le competenze straordinarie al personale della predetta sezione.

 

     Art. 12.

     Ai membri della commissione speciale istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 1976, viene attribuito, ai fini del trattamento di missione, l'ex parametro 825.

     Agli esperti, anche stranieri, chiamati a collaborare con la predetta commissione ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché a quelli di cui il Ministro per la sanità si è avvalso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è corrisposto un compenso globale, determinato con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico del Ministero della sanità [3].

     (Omissis) [8].

     L'onere derivante dal presente articolo graverà sulla disponibilità del capitolo 1112 dello stato di previsione del Ministero della sanità dell'anno 1976.

 

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 13. [7]

     Per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1976 è sospeso il termine di scadenza dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 1 pattuiti prima del 10 luglio 1976.

 

     Art. 14.

     Nei comuni indicati nel precedente art. 1 ai possessori di terreni colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche, è concesso per l'anno 1976, a richiesta degli interessati, lo sgravio dell'imposta locale sui redditi per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari.

     Qualora la situazione determinata dall'inquinamento si protragga anche nel corso dell'anno 1977, per i redditi indicati nel primo comma non si applica l'imposta locale sui redditi relativamente a detto anno. L'esistenza di tale situazione deve essere denunciata dal possessore del terreno entro il 30 aprile 1977 all'ufficio tecnico erariale, che provvede al conseguente accertamento, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

     E' sospesa l'iscrizione a ruolo ai fini dell'imposta locale sui redditi relativamente ai redditi indicati nel comma precedente fino al 30 giugno 1977.

 

     Art. 15.

     Nei comuni indicati nel precedente art. 1, è concesso per l'anno 1976, a richiesta degli interessati, lo sgravio dell'imposta locale sui redditi per i fabbricati che, per disposizione della pubblica autorità, siano stati abbandonati in conseguenza dell'inquinamento.

     Qualora lo stato di abbandono dei fabbricati di cui al precedente comma si protragga nel corso dell'anno 1977, sui redditi dei fabbricati medesimi non si applica l'imposta locale sui redditi limitatamente ai mesi per i quali in detto anno perduri lo stato di abbandono.

     Agli effetti dell'esclusione dai ruoli dell'imposta locale sui redditi di cui al comma precedente il contribuente deve dichiarare, entro il 31 gennaio 1977 all'ufficio imposte dirette il perdurare dello stato di abbandono e nella dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 1978 il periodo di tempo durante il quale nell'anno 1977 lo stato medesimo si è protratto.

 

     Art. 16.

     Le erogazioni in danaro o in natura effettuate in soccorso delle popolazioni dei comuni indicati nel precedente art. 1 non concorrono a formare il reddito complessivo agli effetti delle imposte sul reddito e sono deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante.

     I redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari, nonché i redditi per i fabbricati, per i quali è concesso lo sgravio della imposta locale sui redditi, o questa non è applicata a norma dei precedenti articoli 15 e 16, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

 

     Art. 17.

     I contributi e le provvidenze previsti dal presente decreto sono concessi a titolo di anticipazione sul risarcimento dei danni patrimoniali spettante ai danneggiati in seguito all'accertamento di eventuali responsabilità.

     Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato e la regione sono surrogati ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili, salvo l'obbligo della regione di restituire allo Stato le somme eventualmente recuperate [2].

     Nel caso che il diritto di surrogazione non possa essere esercitato, le somme anticipate restano definitivamente acquisite ai beneficiari.

 

     Art. 18.

     All'onere derivante dal presente decreto nell'anno 1976, in L. 40.400 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 19.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 8 ottobre 1976, n. 688.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[4] Gli originari commi 3 e 4 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 3 per effetto della L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[5] Gli originari commi 4 e 5 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 4 per effetto della L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[6] Articolo inserito dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[7] Articolo così modificato dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[8] Comma abrogato dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[7] Articolo così modificato dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione 8 ottobre 1976, n. 688.