§ 53.4.39 - D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 304.
Attuazione delle direttive 86/663/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e 89/240/CEE della Commissione del 16 dicembre 1988, relative ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.4 sicurezza degli impianti e dei dispositivi
Data:10/09/1991
Numero:304


Sommario
Art. 1.  (Campo d'applicazione e definizioni)
Art. 2.  (Esclusioni)
Art. 3.  (Certificato di conformità)
Art. 4.  (Controlli)
Art. 5.  (Effettuazione delle prove)
Art. 6.  (Organismi autorizzati)
Art. 7.  (Carrelli semoventi non conformi)
Art. 8.  (Sanzioni)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 53.4.39 - D.Lgs. 10 settembre 1991, n. 304. [1]

Attuazione delle direttive 86/663/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 e 89/240/CEE della Commissione del 16 dicembre 1988, relative ai carrelli semoventi per movimentazione, a norma dell'art. 55 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)

(G.U. 20 settembre 1991, n. 221)

 

     Art. 1. (Campo d'applicazione e definizioni)

     1. Il presente decreto si applica ai carrelli semoventi per movimentazione con portata inferiore a 10.000 kg ed ai trattori con sforzo al gancio inferiore a 20.000 N.

     2. Ai sensi del presente decreto è un carrello semovente per movimentazione qualsiasi veicolo a ruote, salvo quelli che si spostano su rotaie, destinato a trasportare, trainare, spingere, sollevare o accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere, comandato da un operatore a terra in prossimità del carrello stesso o da un operatore a bordo su un posto di guida fisso al telaio o sollevabile, appositamente allestito.

     3. Le definizioni dei carrelli semoventi per movimentazione e dei trattori, le loro classificazioni ed i requisiti tecnici che debbono possedere sono riportati nell'allegato I.

 

          Art. 2. (Esclusioni)

     1. Il presente decreto non si applica:

     a) agli apparecchi a benna detti dumper o motocarriole, utilizzati nei cantieri edili e di lavori pubblici;

     b) ai trattori diversi da quelli di cui all'allegato I, punto 1.2, autocarri con o senza rimorchio, trattori agricoli e forestali, macchine per cantiere e carrelli utilizzati in miniera;

     c) ai furgoni per la consegna del latte ed altri veicoli analoghi;

     d) agli apparecchi elevatori accatastatori che possono spostarsi soltanto entro guide, detti "traslatori per stoccaggio";

     e) ai carrelli con posto di guida sollevabile con portata nominale superiore a 5.000 kg;

     f) ai carrelli appositamente progettati per circolare con il carico in posizione elevata di portata superiore a 5.000 kg;

     g) ai carrelli a portale;

     h) ai trattori e carrelli comandati a distanza, senza operatore a bordo;

     i) alle attrezzature utilizzate per la manutenzione in posizione di sollevamento;

     l) ai carrelli azionati da fonti esterne di energia elettrica;

     m) alle gru mobili;

     n) alle piattaforme elevatrici mobili;

     o) ai carrelli a braccia telescopiche.

 

          Art. 3. (Certificato di conformità)

     1. E' consentita l'immissione sul mercato, l'importazione di carrelli usati, la messa in servizio e l'utilizzazione conforme alla destinazione dei carrelli semoventi e dei trattori regolati dal presente decreto, a condizione che il fabbricante o un suo mandatario stabilito nella Comunità europea, ne attesti sotto la sua responsabilità, con apposito certificato, la conformità alle disposizioni e alle caratteristiche tecniche riportate nell'allegato I, secondo il modello riportato nell'allegato II, e vi apponga il marchio di conformità alle condizioni previste nell'allegato III.

     2. Le prove di stabilità, visibilità e funzionamento per i carrelli semoventi per movimentazione di cui all'art. 1 sono effettuate secondo i metodi specificati nell'allegato IV.

     3. Le prescrizioni tecniche previste dall'allegato I sostituiscono quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, in caso di contrasto o di diversità.

     4. Per la vendita e l'impiego dei carrelli semoventi e dei trattori è comunque fatta salva l'osservanza delle norme concernenti la tutela dell'igiene del lavoro, gli aspetti di sicurezza, la circolazione stradale e la tutela ambientale.

 

          Art. 4. (Controlli)

     1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche avvalendosi di organismi autorizzati, procede a controlli per sondaggio sulla conformità delle macchine di cui all'art. 1 alle norme del presente decreto e degli allegati.

     2. I documenti concernenti l'esecuzione delle prove ed il rispetto dei requisiti tecnici debbono essere tenuti a disposizione del predetto Ministero e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che può procedere a particolari controlli in relazione ai propri compiti istituzionali. Le risultanze dei controlli eseguiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono inviate in comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 5. (Effettuazione delle prove)

     1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea che rilascia il certificato ed appone il marchio di cui all'art. 3 deve disporre dei mezzi necessari ad eseguire le prove previste, oppure deve farle eseguire, anche in parte, da uno o più organismi autorizzati di cui all'art. 6.

 

          Art. 6. (Organismi autorizzati)

     1. L'organismo che chiede di essere autorizzato alla effettuazione delle prove e dei controlli di cui al presente decreto ne fa istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. - Ispettorato tecnico industria, che provvede alla relativa istruttoria. Le modalità della domanda sono fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica, tramite il Ministero degli affari esteri, alla Commissione della CEE e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati abilitati ad eseguire le prove ed ogni successiva modifica.

     3. Gli organismi che hanno effettuato le prove poste a base della certificazione non possono essere incaricati dell'effettuazione dei controlli sugli apparecchi che hanno formato oggetto delle prove stesse.

 

          Art. 7. (Carrelli semoventi non conformi)

     1. Se risulta che un carrello semovente di movimentazione non è conforme alle prescrizioni del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, ne vieta l'immissione sul mercato e l'utilizzazione, ovvero ordina che sia ritirato dal mercato.

     2. Se la difformità deriva da un errore di progettazione o di fabbricazione in serie che pregiudica la sicurezza, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa gli Stati membri della Comunità economica europea e la Commissione CEE, tramite il Ministero degli affari esteri, delle trasgressioni constatate e dei provvedimenti adottati.

 

          Art. 8. (Sanzioni)

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni.

 

          Art. 9. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato I - Requisiti tecnici per i carrelli semoventi per movimentazione - Definizione della portata - Indicazioni da riportare sulla targa della portata - Dati specifici delle prese di corrente - (Omissis)

 

Allegato II - Certificato di conformità rilasciato dal costruttore (o dall'importatore) per carrelli semoventi per movimentazione - (Omissis)

 

Allegato III - Marchio di confomità - (Omissis)

 

Allegato IV - Metodi di prove con carrelli semoventi per movimentazione - (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 2 della L. 19 dicembre 1992, n. 489 a decorrere dal 31 dicembre 1995.