§ 53.3.62 - D.M. 26 maggio 2009, n. 138.
Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.3 prevenzione degli infortuni
Data:26/05/2009
Numero:138


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e definizioni
Art. 2.  Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento


§ 53.3.62 - D.M. 26 maggio 2009, n. 138. [1]

Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

(G.U. 29 settembre 2009, n. 226)

 

     IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

     Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale è stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

     Visto in particolare l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, che prevede che il Ministro dell'ambiente, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento relativamente al piano di emergenza interno;

     Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 gennaio 2009;

     Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 15 aprile 2009;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

     1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, disciplina le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 8 del medesimo decreto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interno.

     2. Ai fini del presente regolamento, per «personale che lavora nello stabilimento» si intende:

     - il personale dirigente, i quadri e gli impiegati tecnici e amministrativi e gli operai che prestano servizio nello stabilimento;

     - il personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi e/o agli interventi di emergenza;

     - il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto, anche solo periodicamente, alla manutenzione degli impianti o depositi, ovvero preposto ad operazioni comunque connesse con l'esercizio degli impianti o depositi;

     - il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto a servizi generali o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro.

 

     Art. 2. Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento

     1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999, ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

     2. Ai fini della consultazione il gestore mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro di cui al comma 3, le seguenti informazioni:

     a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del piano di emergenza interno;

     b) lo schema di piano di emergenza interno;

     c) ogni altro elemento utile alla comprensione del piano di emergenza interno e comunque ogni documento rilevante.

     3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il piano di emergenza interno il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dell'incontro è redatto apposito verbale, che è depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 21 e 25 del decreto legislativo n. 334 del 1999 ed è parte integrante del piano di emergenza interno.

     4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o proposte sullo schema di piano di emergenza interno, delle quali il gestore tiene conto nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.

     Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

 

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 147


[1] Abrogato dall'art. 33 del D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105.