Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.3 prevenzione degli infortuni |
Data: | 26/05/2009 |
Numero: | 138 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni |
Art. 2. Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento |
§ 53.3.62 - D.M. 26 maggio 2009, n. 138. [1]
Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui piani di emergenza interni, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
(G.U. 29 settembre 2009, n. 226)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il
Visto in particolare l'articolo 11, comma 5, del
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 gennaio 2009;
Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 15 aprile 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del
2. Ai fini del presente regolamento, per «personale che lavora nello stabilimento» si intende:
- il personale dirigente, i quadri e gli impiegati tecnici e amministrativi e gli operai che prestano servizio nello stabilimento;
- il personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi e/o agli interventi di emergenza;
- il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto, anche solo periodicamente, alla manutenzione degli impianti o depositi, ovvero preposto ad operazioni comunque connesse con l'esercizio degli impianti o depositi;
- il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto a servizi generali o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro.
Art. 2. Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 8 del
2. Ai fini della consultazione il gestore mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro di cui al comma 3, le seguenti informazioni:
a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del piano di emergenza interno;
b) lo schema di piano di emergenza interno;
c) ogni altro elemento utile alla comprensione del piano di emergenza interno e comunque ogni documento rilevante.
3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il piano di emergenza interno il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dell'incontro è redatto apposito verbale, che è depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 21 e 25 del
4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o proposte sullo schema di piano di emergenza interno, delle quali il gestore tiene conto nell'ambito delle attività di cui all'articolo 1, comma 1.
Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 147
[1] Abrogato dall'art. 33 del