§ 53.3.1a - Legge 23 gennaio 1979, n. 25.
Modifica agli articoli 10 e 29 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.3 prevenzione degli infortuni
Data:23/01/1979
Numero:25


Sommario
Art. 1.      Il secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie [...]
Art. 2.      L'art. 29 della citata legge è sostituito dal seguente:


§ 53.3.1a - Legge 23 gennaio 1979, n. 25.

Modifica agli articoli 10 e 29 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 6 febbraio 1979, n. 36)

 

     Art. 1.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 10 della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono sostituiti dai seguenti:

     "Nelle gallerie di lunghezza compresa fra 100 e 5.000 metri devono essere apposti opportuni contrassegni che consentano di individuare la posizione della più vicina nicchia per il ricovero del personale.

     Nelle gallerie di lunghezza superiore a 5.000 metri, detti contrassegni sono limitati ai primi 2.500 metri a partire da ciascun imbocco".

 

          Art. 2.

     L'art. 29 della citata legge è sostituito dal seguente:

     "Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree sotto tensione a distanza minore di metri 1 per le linee di contatto e di alimentazione ad alta tensione fino a 25 chilovolt e a metri 3 per le linee primarie fino a 220 chilovolt".