§ 53.2.10 - D.L. 5 giugno 1993, n. 169 .
Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.2 malattie professionali
Data:05/06/1993
Numero:169


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 53.2.10 - D.L. 5 giugno 1993, n. 169 [1] .

Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

(G.U. 5 giugno 1993, n. 130)

 

 

     Art. 1.

     1. Il comma 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

     "8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5." [2].

     1 bis. All'art. 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: "per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite," sono sostituite dalle seguenti: "per i lavoratori" [3]

     2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in lire 37 miliardi per l'anno 1995, si provvede entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 [4] .

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 4 agosto 1993, n. 271.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione

[3]  Comma inserito dalla legge di conversione .

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione