Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.1 disciplina generale |
Data: | 31/12/1998 |
Numero: | 485 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente normativa sulla [...] |
§ 53.1.33 - Legge 31 dicembre 1998, n. 485.
Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo.
(G.U. 14 gennaio 1999, n. 10).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca, nonché dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in coerenza con il
2. I decreti legislativi saranno informati ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, tutela della salute, formazione e prevenzione, il mantenimento delle condizioni previste dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, e garantire, in particolare, l'applicazione delle disposizioni del
b) determinare, sempre nel contesto della normativa di prevenzione vigente, anche gli obblighi e le responsabilità specifiche in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi relativamente alla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ed in particolare a piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni;
c) fissare i criteri relativi alle condizioni di igiene e di abitabilità degli alloggi degli equipaggi;
d) definire le forme organizzative di sicurezza e le forme di cooperazione degli equipaggi al processo prevenzionale;
e) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;
f) fissare, relativamente al personale marittimo, i criteri relativi ai periodi minimi di riposo e massimi di lavoro;
g) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;
h) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi, nonché del personale addetto alle attività nell'ambito del porto, tramite l'istituzione di corsi specifici di formazione, anche obbligatori;
i) prevedere i criteri per il rilascio di certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione del personale marittimo e del personale addetto alle attività nell'ambito del porto;
l) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, prevedere sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali saranno riservate alle infrazioni in materia di sicurezza del lavoro ed igiene in conformità del disposto e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), e lettera b), numero 1), numero 2) e, limitatamente al primo periodo, numero 3) della
m) individuare nell'autorità portuale l'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative. Per quanto riguarda le prescrizioni in materia penale, indicare la competenza esclusivamente nell'organo di vigilanza previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del
3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli schemi stessi. Decorso inutilmente il termine suindicato, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.