§ 52.2.27 – L. 2 ottobre 1948, n. 1247.
Termini per i ricorsi previsti dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.2 ex combattenti
Data:02/10/1948
Numero:1247


Sommario
Art. 1.      Il ricorso previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle [...]
Art. 2.      Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per i ricorsi contro le decisioni relative alle qualifiche gerarchiche partigiane previste dal decreto [...]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 52.2.27 – L. 2 ottobre 1948, n. 1247. [1]

Termini per i ricorsi previsti dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane.

(G.U. 25 ottobre 1948, n. 249).

 

     Art. 1.

     Il ricorso previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane, da parte di coloro che non siano stati inclusi negli elenchi indicati nell'art. 13 del decreto stesso o vi siano stati inclusi con una qualifica diversa da quella richiesta, deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione di detti elenchi.

     Per gli elenchi già pubblicati, il termine predetto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche per i ricorsi contro le decisioni relative alle qualifiche gerarchiche partigiane previste dal decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.