§ 52.2.2 – L. 29 aprile 1943, n. 419.
Concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti ex combattenti della guerra 1940-1945.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.2 ex combattenti
Data:29/04/1943
Numero:419


Sommario
Art. unico.      I benefici preveduti dalle leggi e dai regolamenti professionali a favore degli ex-combattenti, sono estesi ai praticanti ed ai professionisti che le autorità militari a [...]


§ 52.2.2 – L. 29 aprile 1943, n. 419. [1]

Concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti ex combattenti della guerra 1940-1945.

(G.U. 8 giugno 1943, n. 132).

 

     Art. unico.

     I benefici preveduti dalle leggi e dai regolamenti professionali a favore degli ex-combattenti, sono estesi ai praticanti ed ai professionisti che le autorità militari a ciò autorizzate attestino avere partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.