§ 52.1.62 – L. 28 ottobre 1981, n. 611.
Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:28/10/1981
Numero:611


Sommario
Art. unico.      Il termine per l'autorizzazione ad iniziare le opere, previsto dall'art. 27, quarto comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409, prorogato, da ultimo, con l'art. 17 della [...]


§ 52.1.62 – L. 28 ottobre 1981, n. 611.

Ulteriori disposizioni per il ripristino dei beni privati distrutti dalla guerra.

(G.U. 2 novembre 1981, n. 301).

 

     Art. unico.

     Il termine per l'autorizzazione ad iniziare le opere, previsto dall'art. 27, quarto comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409, prorogato, da ultimo, con l'art. 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è prorogato al 31 dicembre 1982.

     Nel caso in cui le opere fossero state parzialmente eseguite, l'autorizzazione potrà essere concessa per la parte dell'immobile non ancora ripristinata.

     Per la realizzazione delle opere di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.