§ 52.1.48 – L. 17 dicembre 1957, n. 1238.
Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:17/12/1957
Numero:1238


Sommario
Art. 1.      E' accordata sanatoria per tutte le concessioni di contributi statali per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati di abitazione urbani e rurali effettuate in [...]
Art. 2.      Nei casi in cui per il ripristino di fabbricati distrutti siano state applicate le norme relative alle riparazioni, l'Amministrazione, su domanda degli interessati da [...]
Art. 3.      A coloro i quali, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e quella della legge 31 luglio 1954, n. 607, hanno, senza [...]
Art. 4.      I proprietari di case di abitazione danneggiate o distrutte dalla guerra i quali, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, avevano ottenuto [...]
Art. 5.      I fabbricati danneggiati da eventi bellici e demoliti o da demolire in attuazione del piano di ricostruzione possono essere ricostruiti altrove, conservando il diritto [...]
Art. 6.      E' data sanatoria per i lavori di ricostruzione, effettuati dallo Stato, di beni, a qualsiasi uso destinati, degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di [...]


§ 52.1.48 – L. 17 dicembre 1957, n. 1238. [1]

Legittimazione di alcune concessioni di contributi statali effettuate per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti dagli eventi bellici.

(G.U. 2 gennaio 1958, n. 1).

 

     Art. 1.

     E' accordata sanatoria per tutte le concessioni di contributi statali per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati di abitazione urbani e rurali effettuate in difformità delle disposizioni vigenti all'epoca, anche se il contributo sia stato esteso a lavori relativi a parti di fabbricato non adibite ad abitazione nè al momento dell'evento bellico nè successivamente.

     La sanatoria è esclusa nei casi nei quali la concessione sia conseguenza di reato.

 

          Art. 2.

     Nei casi in cui per il ripristino di fabbricati distrutti siano state applicate le norme relative alle riparazioni, l'Amministrazione, su domanda degli interessati da presentarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, può revocare l'originaria concessione e consentire, anche per i lavori già eseguiti, l'applicazione delle norme per la ricostruzione vigenti all'epoca o, in mancanza, successivamente emanate.

 

          Art. 3.

     A coloro i quali, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e quella della legge 31 luglio 1954, n. 607, hanno, senza autorizzazione, iniziato il ripristinato del fabbricato di abitazione danneggiato o distrutto, è concesso il contributo nella misura ridotta di cui all'art. 55 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, sempre che abbiano presentato la preventiva denuncia del danno nonchè la dichiarazione di voler ripristinare il bene distrutto o danneggiato entro i termini fissati dall'art. 7 della legge stessa [2].

     Nel caso di lavori di ripristino di fabbricati adibiti ad uso di abitazione, eseguiti od iniziati senza autorizzazione, anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 607, l'accertamento definitivo del danno effettuato dal Genio civile o dall'Intendenza di finanza prima del loro inizio tiene luogo dell'autorizzazione medesima.

 

          Art. 4.

     I proprietari di case di abitazione danneggiate o distrutte dalla guerra i quali, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, avevano ottenuto l'autorizzazione per l'inizio delle opere, hanno facoltà di chiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione delle norme vigenti al momento dell'autorizzazione ad iniziare i lavori.

 

          Art. 5.

     I fabbricati danneggiati da eventi bellici e demoliti o da demolire in attuazione del piano di ricostruzione possono essere ricostruiti altrove, conservando il diritto ai benefici per la riparazione e ferma restando l'indennità di espropriazione.

     I fabbricati di cui al comma precedente già, demoliti, ove non sia possibile valutare l'entità del danno ai fini della determinazione del contributo di riparazione, sono considerati completamente distrutti sia ai fini dell'ammissibilità alla concessione del contributo di ricostruzione, sia ai fini dell'indennità di espropriazione.

 

          Art. 6.

     E' data sanatoria per i lavori di ricostruzione, effettuati dallo Stato, di beni, a qualsiasi uso destinati, degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, distrutti o danneggiati da eventi bellici.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così modificato dall'art. 16 della L. 13 luglio 1966, n. 610.