Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.1 danni di guerra |
Data: | 13/12/1957 |
Numero: | 1237 |
Sommario |
Art. 1. Le norme contenute negli articoli 16 e 18, comma primo, terzo e quarto, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano anche per la liquidazione degli indennizzi per [...] |
Art. 2. Le norme di cui all'art. 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono estese, limitatamente alle liquidazioni degli indennizzi, alle denuncie per danni di guerra a beni [...] |
§ 52.1.47 – L. 13 dicembre 1957, n. 1237. [1]
Procedura per la liquidazione degli indennizzi per danni di guerra di modesto importo ai beni aziendali.
(G.U. 2 gennaio 1958, n. 1).
Le norme contenute negli articoli 16 e 18, comma primo, terzo e quarto, della
Le norme di cui all'art. 35 della
Restano escluse dall'applicazione del precedente comma le liquidazioni provvisorie effettuate anteriormente all'entrata in vigore della
[1] Abrogata dall'art. 1 del