§ 52.1.42 – L. 5 giugno 1954, n. 382.
Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:05/06/1954
Numero:382


Sommario
Art. unico.      Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre con effetto dal 1° luglio 1953 e fino al 31 dicembre 1954, l'esecuzione di lavori per la riparazione e [...]


§ 52.1.42 – L. 5 giugno 1954, n. 382. [1]

Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.

(G.U. 8 luglio 1954, n. 153).

 

     Art. unico.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre con effetto dal 1° luglio 1953 e fino al 31 dicembre 1954, l'esecuzione di lavori per la riparazione e ricostruzione di opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, in base alle norme contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1944, n. 339, modificato dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 491, ratificato con la legge 10 luglio 1951, n. 594.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.