§ 52.1.35 – L. 29 novembre 1952, n. 1995.
Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:29/11/1952
Numero:1995


Sommario
Art. unico.      I termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione e il [...]


§ 52.1.35 – L. 29 novembre 1952, n. 1995. [1]

Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.

(G.U. 19 dicembre 1952, n. 294).

 

     Art. unico.

     I termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, ratificato con legge 10 luglio 1951, n. 594, già prorogati con la legge 29 maggio 1951, n. 444, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1953.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.