Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.1 danni di guerra |
Data: | 16/12/1947 |
Numero: | 1443 |
Sommario |
Art. 1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note fra l'Italia e la Cina, effettuato in Roma il 30 luglio 1947, relativo ai danni di guerra ed all'art. 79 del [...] |
Art. 2. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione dell'Accordo |
Art. 3. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 52.1.21 – L. 16 dicembre 1947, n. 1443.
Approvazione dello scambio di Note relativo ai danni di guerra ed all'art. 79 del Trattato di pace, effettuato in Roma il 30 luglio 1947 fra l'Italia e la Cina.
(G.U. 30 dicembre 1947, n. 300).
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note fra l'Italia e la Cina, effettuato in Roma il 30 luglio 1947, relativo ai danni di guerra ed all'art. 79 del Trattato di pace tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione dell'Accordo.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.