Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.1 danni di guerra |
Data: | 06/09/1946 |
Numero: | 226 |
Sommario |
Art. 1. All'art. 2 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, è sostituito il seguente |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 52.1.12 – D.Lgs.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 226. [1]
Definizione dei fatti di guerra ed equiparazione delle formazioni partigiane alle Forze armate ai fini del risarcimento dei danni di guerra.
(G.U. 22 ottobre 1946, n. 240).
All'art. 2 della
(Omissis)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Ratificato dall'art. unico della