§ 52.1.12 – D.Lgs.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 226.
Definizione dei fatti di guerra ed equiparazione delle formazioni partigiane alle Forze armate ai fini del risarcimento dei danni di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.1 danni di guerra
Data:06/09/1946
Numero:226


Sommario
Art. 1.      All'art. 2 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, è sostituito il seguente
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 52.1.12 – D.Lgs.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 226. [1]

Definizione dei fatti di guerra ed equiparazione delle formazioni partigiane alle Forze armate ai fini del risarcimento dei danni di guerra.

(G.U. 22 ottobre 1946, n. 240).

 

     Art. 1.

     All'art. 2 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, è sostituito il seguente:

     (Omissis)

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.